(Convenzione-art. 14)
                            ARTICOLO 14. 
 
  Qualsiasi Stato contraente puo' denunziare la presente  Convenzione
mediante notifica scritta  indirizzata  al  Segretario  generale  del
Consiglio d'Europa. Ogni denunzia avra' effetto immediatamente  o  in
quella data posteriore che potra' essere specificata nella notifica.