(Convenzione-art. 16)
                            ARTICOLO 16. 
 
  Il Segretario generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati Membri del Consiglio: 
    a. ogni firma; 
    b. ogni deposito di uno strumento  di  ratifica,  accettazione  o
approvazione; 
    c. ogni data di entrata in  vigore  della  presente  Convenzione,
conformemente all'articolo 11 della stessa; 
    d. ogni dichiarazione o notifica ricevuta  in  ottemperanza  alle
disposizioni dell'articolo 12; 
    e.  ogni  riserva  fatta  in   ottemperanza   alle   disposizioni
dell'articolo 13, paragrafo 1; 
    f. il ritiro di qualsiasi riserva, effettuato conformemente  alle
disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2; 
    g. ogni notifica ricevuta ai sensi dell'articolo 14 e la data  in
cui la denuncia avra' effetto; 
    h. ogni cessazione  degli  effetti  della  Convenzione  ai  sensi
dell'articolo 15. 
  In fede di cio', i sottoscritti, a  cio'  debitamente  autorizzati,
hanno firmato la presente Convenzione. 
  Fatto a Strasburgo, questo 27° giorno di gennaio 1977, nelle lingue
inglese e francese, entrambi i  testi  facenti  egualmente  fede,  in
un'unica  copia  che  restera'  depositata  presso  gli  Archivi  del
Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa  ne
trasmettera' copia autenticata a ciascuno Stato firmatario.