ARTICOLO 16.
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli
Stati Membri del Consiglio:
a. ogni firma;
b. ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o
approvazione;
c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione,
conformemente all'articolo 11 della stessa;
d. ogni dichiarazione o notifica ricevuta in ottemperanza alle
disposizioni dell'articolo 12;
e. ogni riserva fatta in ottemperanza alle disposizioni
dell'articolo 13, paragrafo 1;
f. il ritiro di qualsiasi riserva, effettuato conformemente alle
disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2;
g. ogni notifica ricevuta ai sensi dell'articolo 14 e la data in
cui la denuncia avra' effetto;
h. ogni cessazione degli effetti della Convenzione ai sensi
dell'articolo 15.
In fede di cio', i sottoscritti, a cio' debitamente autorizzati,
hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, questo 27° giorno di gennaio 1977, nelle lingue
inglese e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede, in
un'unica copia che restera' depositata presso gli Archivi del
Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne
trasmettera' copia autenticata a ciascuno Stato firmatario.