(Convenzione-art. 2)
                             ARTICOLO 2. 
 
  1. Ai  fini  dell'estradizione  tra  Stati  contraenti,  uno  Stato
contraente puo' decidere di non considerare  come  reato  politico  o
reato connesso a un  reato  politico  o  reato  ispirato  da  ragioni
politiche un reato grave che comporti un atto di violenza, diverso da
quelli contemplati all'articolo 1, contro la vita, integrita'  fisica
o liberta' di una persona. 
  2. Ugualmente per quanto concerne un reato grave  che  comporti  un
atto contro la proprieta', diverso da quelli contemplati all'articolo
1, qualora tale atto abbia costituito un pericolo collettivo  per  le
persone. 
  3. Ugualmente per quanto concerne un tentativo  di  commettere  uno
qualsiasi dei reati di cui sopra o  la  partecipazione  in  veste  di
complice di una persona che commette o tenta di  commettere  un  tale
reato.