(Convenzione-art. 3)
                             ARTICOLO 3. 
 
  Le disposizioni di tutti  i  trattati  e  accordi  di  estradizione
applicabili tra gli Stati  contraenti,  ivi  inclusa  la  Convenzione
europea  sull'estradizione,  vengono  modificate,   tra   gli   Stati
contraenti, nella misura in cui siano incompatibili con  la  presente
Convenzione.