(Convenzione-art. 4)
                             ARTICOLO 4. 
  Ai fini della presente  Convenzione  e  in  quei  casi  in  cui  un
qualsiasi reato di cui all'articolo 1 o 2 non sia elencato come reato
suscettibile di estradizione, in alcuna  convenzione  o  trattato  di
estradizione tra gli Stati contraenti, tale reato verra'  considerato
come incluso in detti strumenti.