(Convenzione-art. 5)
                             ARTICOLO 5. 
 
  Nulla nella presente Convenzione dovra' interpretarsi  in  modo  da
imporre un obbligo di estradizione,  ove  lo  Stato  richiesto  abbia
fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione  per  un
reato di cui agli articoli 1 o  2  sia  stata  fatta  allo  scopo  di
processare o punire una persona a causa della sua razza, religione  o
credo politico, o che la  posizione  di  tale  persona  possa  subire
pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni.