(Convenzione-art. 6)
                             ARTICOLO 6. 
 
  1. Ciascuno Stato contraente adottera' quelle misure che si rendono
necessarie per stabilire la propria giurisdizione relativa a un reato
menzionato all'articolo 1, qualora il presunto colpevole sia presente
sul proprio territorio e  non  lo  estradi  dopo  aver  ricevuto  una
richiesta  di  estradizione  da   uno   Stato   contraente   la   cui
giurisdizione e' basata su una  norma  di  giurisdizione  che  esista
similmente nella legislazione dello Stato richiesto. 
  2. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione  penale
esercitata conformemente alla legislazione nazionale.