(Convenzione-art. 7)
                             ARTICOLO 7. 
 
  Uno Stato contraente, nel cui territorio viene scoperta una persona
sospettata di aver commesso un reato di  cui  all'articolo  1  e  che
abbia  ricevuto  una  richiesta  di  estradizione,  ai  sensi   delle
condizioni previste all'articolo 6, paragrafo I,  dovra'  -  ove  non
estradi tale persona - sottoporre il caso, senza alcuna  eccezione  e
senza indebiti indugi,  alle  proprie  autorita'  competenti  perche'
avviino il procedimento penale. Tali autorita'  adotteranno  le  loro
decisioni allo stesso modo che se si trattasse di un qualsiasi  reato
di natura grave ai sensi della legislazione di tale Stato.