(Convenzione-art. 8)
                             ARTICOLO 8. 
 
  1. Gli Stati contraenti dovranno fornirsi l'un l'altro  il  massimo
grado  di  assistenza  reciproca  relativamente  a  questioni  penali
connesse ai procedimenti penali intentati in materia dei reati citati
all'articolo 1 o 2. La legislazione dello  Stato  richiesto  relativa
alla  reciproca  assistenza  in  materia  di  questioni   penali   si
applichera' in tutti i casi. Cio'  nonostante,  tale  assistenza  non
potra' essere rifiutata per il solo  fatto  di  riguardare  un  reato
politico o un reato connesso a un reato politico o un reato  ispirato
da ragioni politiche. 
  2. Nulla di  quanto  previsto  dalla  presente  Convenzione  dovra'
essere interpretato in modo da imporre un obbligo a fornire reciproca
assistenza, ove lo Stato richiesto abbia fondati motivi per  ritenere
che la richiesta di assistenza reciproca relativamente  ad  un  reato
citato agli articoli 1 o 2, sia stata fatta allo scopo di  processare
o punire una persona a causa della sua razza, religione, nazionalita'
o credo politico, o per ritenere che la  posizione  di  tale  persona
possa subire pregiudizio per una qualsiasi di dette ragioni. 
  3. Le  disposizioni  di  ogni  trattato  e  intesa  in  materia  di
assistenza reciproca, relativamente alle questioni penali applicabili
tra gli Stati contraenti, ivi  inclusa  la  Convenzione  europea  per
l'assistenza reciproca in questioni penali, verranno  modificate  tra
gli Stati contraenti nella misura in cui sono  incompatibili  con  la
presente Convenzione.