(Convenzione-art. 9)
                             ARTICOLO 9. 
 
  1. La Commissione europea  per  i  problemi  penali  del  Consiglio
d'Europa verra' tenuta informata circa l'applicazione della  presente
Convenzione. 
  2. Essa fara' tutto quanto  sara'  necessario  per  facilitare  una
soluzione amichevole di qualsiasi difficolta' possa sorgere a seguito
della esecuzione della Convenzione.