(Tabella A)
  TABELLA A 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
  2.1.1. Reazione al fuoco dei materiali. 
  Per la reazione al  fuoco  dei  materiali,  si  fa  riferimento  al
decreto ministeriale  26  giugno  1984  (supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984). 
  2.2. Scelta dell'area. 
  2.2.0. Accesso all'area. 
  Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti
norme devono avere i seguenti requisiti minimi: 
    larghezza: 3,50 m; 
    altezza libera: 4,00 m; 
    raggio di volta: 13,00 m; 
    pendenza: non superiore al 10%; 
    resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore
e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m). 
  2.2.1. Accostamento autoscale. 
  Per gli edifici di  tipo  "a"  e  "b"  deve  essere  assicurata  la
possibilita' di accostamento delle autoscale dei  vigili  del  fuoco,
sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi  finestra
o balcone di ogni piano. 
  Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo "c"
devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici  di  tipo
"b" almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A). 
  2.3. Compartimentazione. 
  Gli  edifici  devono  essere  suddivisi  in   compartimenti   anche
costituiti da piu' piani, di superficie non eccedente quella indicata
nella tabella A. 
  Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono
soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A. 
  2.4. Scale. 
  Le caratteristiche di resistenza  al  fuoco  dei  vani  scala  sono
quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo "a",  di  tipo
"b", di tipo "c", la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05
m, negli edifici di tipo "d" e di tipo "e" la larghezza minima  delle
scale deve essere di 1.20 m. 
  Le rampe devono preferibilmente  essere  rettilinee;  sono  ammesse
rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo
e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata  a  40  cm  dal
montante centrale o dal parapetto interno. 
  Il vano scala deve avere superficie netta di  aerazione  permanente
in sommita'  non  inferiore  ad  1  m².  Nel  vano  di  aerazione  e'
consentita l'installazione di dispositivi  per  la  protezione  dagli
agenti atmosferici. 
  Il tipo e il numero delle scale sono stabilite  in  funzione  della
superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio  (vedi  tabella
A). 
  2.5. Ascensori. 
  2.5.0. Vano corsa. 
  Il vano corsa dell'ascensore deve avere le  stesse  caratteristiche
REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono  ammesse  le
seguenti aperture: 
    a) accessi alle porte di piano; 
    b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative  fra
il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio; 
    c) portelli d'ispezione e/o  porte  di  soccorso  con  le  stesse
caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa; 
    d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione
come di seguito indicato. 
  Il vano corsa deve avere superficie netta di  aerazione  permanente
in sommita' non inferiore al 3% dell'area della  sezione  orizzontale
del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m².  Tale  aerazione
puo' essere ottenuta anche tramite camini, che  possono  attraversare
il locale macchine, purche' realizzati con elementi di resistenza  al
fuoco equivalente a quella del vano corsa. 
  Nel vano di aerazione e' consentita l'installazione di  dispositivi
per la protezione dagli agenti atmosferici. 
  Nel vano corsa non possono essere poste  in  opera  canne  fumarie,
condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore. 
  Quando il numero degli ascensori e' superiore  a  due  essi  devono
essere disposti in almeno due vani di corsa  distinti.  Il  filtro  a
prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore puo'  essere
comune. 
  2.5.1. Locale macchine. 
  Il locale  macchine  deve  essere  separato  dagli  altri  ambienti
dell'edificio con strutture di  resistenza  al  fuoco  equivalente  a
quella del vano corsa. 
  L'accesso al locale macchine deve avere le  stesse  caratteristiche
del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato  su  terrazzo,
l'accesso  puo'  avvenire  anche  attraverso  vano  munito  di  porta
metallica. 
  Il  locale  macchine  deve  avere  superficie  netta  di  aerazione
permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un
minimo di 0,05 m², realizzata con finestre e/o camini aventi  sezione
non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad  una
altezza almeno pari a quella  dell'apertura  di  aerazione  del  vano
corsa. 
  2.6. Comunicazioni. 
  Per le  comunicazioni  con  le  aree  a  rischio  specifico  devono
applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative. 
  Sono consentite le comunicazioni  tra  scale,  ascensori  e  locali
cantinati  pertinenti  le  abitazioni  dell'edificio  secondo  quanto
indicato nella tabella B. 
 
  TABELLA B 
 
    
=====================================================================
Tipo di edificio|               Tipo di comunicazione
=====================================================================
       a        |Diretta
---------------------------------------------------------------------
       b        |Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
---------------------------------------------------------------------
                |Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e
       c        |porte REI 60
---------------------------------------------------------------------
      d, e      |Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto

    
 
  2.7. Scale, androni e passaggi  comuni  -  reazioni  al  fuoco  dei
materiali. 
  Le scale ed i gradini per gli  androni  e  passaggi  comuni  devono
essere realizzati con materiali di classe 0. 
  Sono ammessi materiali di rivestimento di classe I, per  androni  e
passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo "a" e  di  tipo
"b", anche per i rivestimenti delle scale e gradini. 
  Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati
all'interno della stessa unita' immobiliare. 
  3. AREE A RISCHIO SPECIFICO. 
  Per  le  aree  a   rischio   specifico   pertinenti   gli   edifici
(autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di  materiali
combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore. 
  4. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE. 
  Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le
norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.