TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico 2.1.1. Reazione al fuoco dei materiali. Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984). 2.2. Scelta dell'area. 2.2.0. Accesso all'area. Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi: larghezza: 3,50 m; altezza libera: 4,00 m; raggio di volta: 13,00 m; pendenza: non superiore al 10%; resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m). 2.2.1. Accostamento autoscale. Per gli edifici di tipo "a" e "b" deve essere assicurata la possibilita' di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo "c" devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo "b" almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A). 2.3. Compartimentazione. Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da piu' piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A. Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A. 2.4. Scale. Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo "a", di tipo "b", di tipo "c", la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli edifici di tipo "d" e di tipo "e" la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m. Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommita' non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione e' consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici. Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi tabella A). 2.5. Ascensori. 2.5.0. Vano corsa. Il vano corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture: a) accessi alle porte di piano; b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio; c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa; d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato. Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommita' non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m². Tale aerazione puo' essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purche' realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa. Nel vano di aerazione e' consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici. Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore. Quando il numero degli ascensori e' superiore a due essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti. Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore puo' essere comune. 2.5.1. Locale macchine. Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa. L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo, l'accesso puo' avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica. Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 m², realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad una altezza almeno pari a quella dell'apertura di aerazione del vano corsa. 2.6. Comunicazioni. Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative. Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto indicato nella tabella B. TABELLA B ===================================================================== Tipo di edificio| Tipo di comunicazione ===================================================================== a |Diretta --------------------------------------------------------------------- b |Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60 --------------------------------------------------------------------- |Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e c |porte REI 60 --------------------------------------------------------------------- d, e |Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto 2.7. Scale, androni e passaggi comuni - reazioni al fuoco dei materiali. Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0. Sono ammessi materiali di rivestimento di classe I, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo "a" e di tipo "b", anche per i rivestimenti delle scale e gradini. Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all'interno della stessa unita' immobiliare. 3. AREE A RISCHIO SPECIFICO. Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore. 4. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE. Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.