(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
   1. Il presidio, alla data della presente convenzione, e' dotato di
complessivi   n.    ..............................    posti    letto,
distribuiti  secondo  l'allegato A in relazione alle singole unita' e
servizi speciali di ricovero e cura e in  relazione  alle  camere  di
degenza,    comprese    quelle    riservate    all'attivita'   libero
professionale.
   2. Il personale medico in servizio presso il presidio e' quello di
cui all'allegato B; il personale non medico  in  servizio  presso  il
presidio stesso e' quello di cui all'allegato C.
   3.  I  predetti  allegati  fanno  parte  integrante della presente
convenzione.
   4.  Il personale medico, comunque operante presso il presidio, non
deve trovarsi nelle condizioni  di  incompatibilita'  previste  dalla
normativa  vigente,  ivi  compresa  quella  concernente  il personale
sanitario  del  ruolo  regionale,  il  personale  delle  U.S.L.,   il
personale sanitario universitario addetto ad attivita' assistenziali,
il personale sanitario dipendente da altri enti  e  istituti  di  cui
agli   articoli   41  e  42  della  legge  n.  833/78,  il  personale
covenzionato col Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art.  48
della legge sopracitata.
   5.  Il presidio si impegna ad assicurare, nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali  del  lavoro,  la  partecipazione  del
personale sanitario ai corsi ed alle iniziative di aggiornamento e di
formazione professionale.
 
Nota all'art. 2:
   Il testo degli articoli 41, 42 e 48, della legge n. 833/1978 e' il
seguente:
   "Art.  41  (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che
erogano   assistenza   pubblica).   -   1.   Salva    la    vigilanza
tecnico-sanitaria  spettante  all'unita'  sanitaria locale competente
per territorio, nulla  e'  innovato  alle  disposizioni  vigenti  per
quanto  concerne il regime giuridico amministrativo degli istituti ed
enti   ecclesiastici   civilmente   riconosciuti    che    esercitano
l'assistenza  ospedaliera,  nonche'  degli ospedali di cui all'art. 1
della legge 26 novembre 1973, n. 817.
   2.  Salva  la  vigilanza  tecnico-sanitaria  spettante  all'unita'
sanitaria locale competente per territorio, nulla  e'  innovato  alla
disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova.
Con legge dello Stato, entro il 31  dicembre  1979,  si  provvede  al
nuovo   ordinamento   dell'Ordine  mauriziano,  ai  sensi  della  XIV
Disposizione  transitoria  e  finale   della   Costituzione   ed   in
conformita',  sentite  le  regioni  interessate  per  quanto  attiene
all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge.
   3.  I  rapporti  delle  unita'  sanitarie  locali  competenti  per
territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al  primo  comma
che  abbiano  ottenuto  la  classificazione  ai  sensi della legge 12
febbraio 1968, n. 132, nonche' con l'ospedale Galliera  di  Genova  e
con  il  Sovrano  ordine militare di Malta, sono regolati da apposite
convenzioni.
   4.  Le  convenzioni  di  cui  al terzo comma del presente articolo
devono essere stipulate in conformita' a schemi  tipo  approvati  dal
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro della sanita',
sentito il Consiglio sanitario nazionale.
   5.  Le  regioni,  nell'assicurare  la  dotazione  finanziaria alle
unita' sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di  cui
al presente articolo".
   "Art. 42 (Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico).
- 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti
che  insieme  a  prestazioni  sanitarie  di  ricovero e cura svolgono
specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica.
   2.  Il  riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti
e' effettuato con decreto del Ministro della sanita' di intesa con il
Ministro  della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e
il Consiglio sanitario nazionale.
   3.  Detti  istituti  per  la  parte assistenziale sono considerati
presidi ospedalieri multizonali delle unita' sanitarie locali nel cui
territorio sono ubicati.
   4.  Nei  confronti  di detti istituti, per la parte assistenziale,
spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano  nei  confronti
dei presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali o delle case di
cura private a seconda che si tratti di istituti aventi  personalita'
giuridica  di  diritto  pubblico  o  di  istituti aventi personalita'
giuridica di diritto privato. Continuano  ad  essere  esercitate  dai
competenti  organi  dello  Stato  le  funzioni  attinenti  al  regime
giuridico amministrativo degli istituti.
   5.  Per  gli  istituti  aventi  personalita'  giuridica di diritto
privato sono  stipulate  dalle  regioni  convenzioni  per  assistenza
sanitaria,  sulla  base  di  schemi  tipo approvati dal Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  sanita',  sentito   il
Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarita'
di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e  le  regioni  sono
regolati  secondo  quanto  previsto  dagli articoli 41, 43 e 44 della
presente legge.
   6.   Il   controllo  sulle  deliberazioni  degli  istituti  aventi
personalita' giuridica di diritto pubblico, per quanto  attiene  alle
attivita' assistenziali, e' esercitato nelle forme indicate dal primo
comma dell'art. 49. L'annullamento delle  deliberazioni  adottate  in
deroga  alle  disposizioni  regionali non e' consentito ove la deroga
sia  stata  autorizzata  con  specifico   riguardo   alle   finalita'
scientifiche  dell'istituto,  mediante  decreto  del  Ministro  della
sanita' di concerto con il Ministro della ricerca scientifica.
   7.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi  valore  di
legge, per disciplinare:
     a)   la  composizione  degli  organi  di  amministrazione  degli
istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico,  che  dovra'
prevedere  la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unita'
sanitarie locali competenti per territorio;
     b)  i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attivita' non
assistenziale, sia per gli istituti aventi personalita' giuridica  di
diritto  pubblico  che  per  quelli  aventi personalita' giuridica di
diritto privato, nel rispetto della loro autonomia;
     c)  le  procedure  per  la  formazione  dei programmi di ricerca
biomedica degli istituti  di  diritto  pubblico  e  le  modalita'  di
finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro
inserimento in piani di ricerca, coordinati  a  livello  nazionale  e
articolati  per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri
della  sanita',  della  pubblica  istruzione   e   per   la   ricerca
scientifica,  sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale  anche con
riferimento agli obiettivi indicati nel  piano  sanitario  nazionale;
con  riferimento  a  detti  piani,  il  Ministro della sanita' potra'
stipulare apposite convenzioni con gli istituti  di  diritto  privato
per l'attuazione dei programmi di ricerca;
     d)  la  disciplina  dello  stato  giuridico  e  del  trattamento
economico del personale degli istituti aventi personalita'  giuridica
di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del Servizio
sanitario nazionale.
   Sino  all'adozione  dei  decreti ministeriali di cui ai successivi
commi non e'  consentito  il  riconoscimento  di  nuovi  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico.
   Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della presente legge il
Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  della  pubblica
istruzione,  previa  verifica  dell'attivita'  di ricerca scientifica
svolta, sentiti il Consiglio sanitario  nazionale  e  la  commissione
composta  da  dieci  deputati  e dieci senatori prevista all'art. 79,
provvede con proprio decreto al riordino degli  istituti  di  cui  al
presente  articolo  in  relazione alle finalita' e agli obiettivi del
Servizio  sanitario  nazionale,  confermando  o  meno   gli   attuali
riconoscimenti.
   Gli istituti a carattere scientifico aventi personalita' giuridica
di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento,
perdono  la  personalita'  giuridica; con lo stesso decreto di cui al
precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale,  nonche'  i
rapporti  giuridici  in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli
66  e  68.  Ove  gli  istituti  ai  quali  non   e'   confermato   il
riconoscimento abbiano personalita' giuridica di diritto privato, gli
stessi sono disciplinati ai sensi del successivo art. 43".
   "Art.  48 (Personale a rapporto convenzionale). - 1. L'uniformita'
del trattamento economico  e  normativo  del  personale  sanitario  a
rapporto  convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale
da convenzioni, aventi durata  triennale,  del  tutto  conformi  agli
accordi  collettivi  nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
la  Associazione  nazionale  dei  comuni   italiani   (ANCI)   e   le
organizzazioni   sindacali   maggiormente  rappresentative  in  campo
nazionale di ciascuna categoria. La delegazione  del  Governo,  delle
regioni  e  dell'ANCI  per  la  stipula  degli  accordi  anzidetti e'
costituita rispettivamente, dai Ministri della sanita', del lavoro  e
della  previdenza  sociale  e  del  tesoro;  da cinque rappresentanti
designati dalle regioni attraverso la commissione  interregionale  di
cui  all'art.  13  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281;  da  sei
rappresentanti designati dall'ANCI.
   2.  L'accordo  nazionale  di  cui  al  comma  precedente  e'  reso
esecutivo con decreto del Presidente della  Repubblica,  su  proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali
adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto
i necessari e dovuti atti deliberativi.
   3.  Gli  accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono
prevedere:
    1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la  medicina
generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare
il  numero  dei  medici  generici e dei pediatri che hanno diritto di
essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo  il
diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;
    2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i
medici generici, per i pediatri, per  gli  specialisti  convenzionati
esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;
    3)  l'accesso  alla  convenzione  che e' consentito ai medici con
rapporto di impiego continuativo a tempo definito;
    4)  la  disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del
rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche,  al  fine
di  favorire  la  migliore  distribuzione  del  lavoro  medico  e  la
qualificazione delle prestazioni;
    5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico gnerico e
pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle  ore
per  i  medici ambulatoriali specialisti e generici da determinare in
rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la  regolamentazione
degli  obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli
assistiti  o  delle  ore;  il  divieto  di  esercizio  della   libera
professione  nei  confronti  dei  propri  convenzionati; le attivita'
libero-professionali incompatibili  con  gli  impegni  assunti  nella
convenzione.  Eventuali  deroghe  in  aumento al numero massimo degli
assistiti e delle  ore  di  servizio  ambulatoriale  potranno  essere
autorizzate  in  relazione  a  particolari situazioni locali e per un
tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla  unita'
sanitaria locale;
    6)  l'incompatibilita'  con  qualsiasi  forma  di  cointeressenza
diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interese con case  di
cura  private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al
rapporto di lavoro si applicano  le  norme  previste  dal  precedente
punto 4);
    7)  la differenziazione del trattamento economico a seconda della
quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione  alle  funzioni
esercitate  nei  settori  della  prevenzione,  cura e riabilitazione.
Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per  i
medici  generici  e  per  i pediatri di libera scelta, da un compenso
globale annuo per  assistito;  e,  per  gli  specialisti  e  generici
ambulatoriali,  da  distinti  compensi commisurati alle ore di lavoro
prestato  negli  ambulatori  pubblici  e  al  tipo  e  numero   delle
prestazioni  effettuate  presso gli ambulatori convenzionati esterni.
Per  i  pediatri  di   libera   scelta   potranno   essere   previste
nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
    8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati,
nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici  degli  obblighi
derivanti  dalla  convenzione,  le  conseguenti sanzioni, compresa la
risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro
irrogazione,  salvaguardando  il  principio della contestazione degli
addebiti e fissando la composizione  di  commissioni  paritetiche  di
disciplina;
    9)  le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati
residenti in zone particolarmente  disagiate,  anche  allo  scopo  di
realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;
    10)  le  modalita'  per  assicurare  l'aggiornamento obbligatorio
professionale dei medici convenzionati;
    11)  le  modalita'  per assicurare la continuita' dell'assistenza
anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;
    12)  le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di
gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione  dei
medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;
    13)   la   collaborazione  dei  medici,  per  la  parte  di  loro
competenza, alla  compilazione  di  libretti  sanitari  personali  di
rischio.
   4. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si
estendono alle convenzioni con le  altre  categorie  non  mediche  di
operatori  professionali,  da  stipularsi  con le modalita' di cui al
primo e secondo comma del presente articolo.
   5.  Gli  stessi  criteri,  per la parte compatibile, si estendono,
altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e  di
riabilitazione  in  ambulatori  dipendenti da enti o istituti privati
convenzionati con la regione.
   6.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie  locali
con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
   7.  E'  nullo  qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo,
stipulato  con  organizzazioni  professionali  o  sindacali  per   la
disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi
di gestione delle unita' sanitarie locali  di  stipulare  convenzioni
con  ordini  religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive
strutture.
   8.   E'   altresi'   nulla   qualsiasi   convenzione  con  singoli
appartenenti alle categorie di cui al  presente  articolo.  Gli  atti
adottati   in   contrasto   con   la  presente  norma  comportano  la
responsabilita' personale degli amministratori.
   9.  Le  federazioni  degli  ordini  nazionali,  nonche'  i collegi
professionali, nel  corso  delle  trattative  per  la  stipula  degli
accordi  nazionali  collettivi  riguardanti  le rispettive categorie,
partecipano in  modo  consultivo  e  limitatamente  agli  aspetti  di
carattere  deontologico  e  agli  adempimenti  che  saranno  ad  essi
affidati dalle convenzioni uniche.
   10.  Gli  ordini  e  collegi  professionali  sono  tenuti  a  dare
esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni
uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico
i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che  si  siano
resi  inadempienti  agli  obblighi  convenzionali,  indipendentemente
dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.
   11.  In  caso  di  grave inosservanza delle disposizioni di cui al
comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al
Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla
competente  federazione  nazionale  dell'ordine.  Il  Ministro  della
sanita',  sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un
commissario, scelto tra gli iscritti  nell'albo  professionale  della
provincia,  per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non
ha dato corso.
   12.  Sino  a  quando  non  sara'  riordinato  con legge il sistema
previdenziale    relativo    alle     categorie     professionistiche
convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo prevedono
la determinazione della misura  dei  contributi  previdenziali  e  le
modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui
al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data
15  ottobre  1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".