Art. 2. 1. Il presidio, alla data della presente convenzione, e' dotato di complessivi n. .............................. posti letto, distribuiti secondo l'allegato A in relazione alle singole unita' e servizi speciali di ricovero e cura e in relazione alle camere di degenza, comprese quelle riservate all'attivita' libero professionale. 2. Il personale medico in servizio presso il presidio e' quello di cui all'allegato B; il personale non medico in servizio presso il presidio stesso e' quello di cui all'allegato C. 3. I predetti allegati fanno parte integrante della presente convenzione. 4. Il personale medico, comunque operante presso il presidio, non deve trovarsi nelle condizioni di incompatibilita' previste dalla normativa vigente, ivi compresa quella concernente il personale sanitario del ruolo regionale, il personale delle U.S.L., il personale sanitario universitario addetto ad attivita' assistenziali, il personale sanitario dipendente da altri enti e istituti di cui agli articoli 41 e 42 della legge n. 833/78, il personale covenzionato col Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 48 della legge sopracitata. 5. Il presidio si impegna ad assicurare, nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali del lavoro, la partecipazione del personale sanitario ai corsi ed alle iniziative di aggiornamento e di formazione professionale.
Nota all'art. 2: Il testo degli articoli 41, 42 e 48, della legge n. 833/1978 e' il seguente: "Art. 41 (Convenzioni con istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica). - 1. Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne il regime giuridico amministrativo degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, nonche' degli ospedali di cui all'art. 1 della legge 26 novembre 1973, n. 817. 2. Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria locale competente per territorio, nulla e' innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova. Con legge dello Stato, entro il 31 dicembre 1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione ed in conformita', sentite le regioni interessate per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla presente legge. 3. I rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' con l'ospedale Galliera di Genova e con il Sovrano ordine militare di Malta, sono regolati da apposite convenzioni. 4. Le convenzioni di cui al terzo comma del presente articolo devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale. 5. Le regioni, nell'assicurare la dotazione finanziaria alle unita' sanitarie locali, devono tener conto delle convenzioni di cui al presente articolo". "Art. 42 (Istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di ricovero e cura svolgono specifiche attivita' di ricerca scientifica biomedica. 2. Il riconoscimento del carattere scientifico di detti istituti e' effettuato con decreto del Ministro della sanita' di intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale. 3. Detti istituti per la parte assistenziale sono considerati presidi ospedalieri multizonali delle unita' sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati. 4. Nei confronti di detti istituti, per la parte assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse esercitano nei confronti dei presidi ospedalieri delle unita' sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si tratti di istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico o di istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato le funzioni attinenti al regime giuridico amministrativo degli istituti. 5. Per gli istituti aventi personalita' giuridica di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della particolarita' di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44 della presente legge. 6. Il controllo sulle deliberazioni degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, per quanto attiene alle attivita' assistenziali, e' esercitato nelle forme indicate dal primo comma dell'art. 49. L'annullamento delle deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non e' consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico riguardo alle finalita' scientifiche dell'istituto, mediante decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro della ricerca scientifica. 7. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge, per disciplinare: a) la composizione degli organi di amministrazione degli istituti con personalita' giuridica di diritto pubblico, che dovra' prevedere la presenza di rappresentanti delle regioni e delle unita' sanitarie locali competenti per territorio; b) i sistemi di controllo sugli atti relativi all'attivita' non assistenziale, sia per gli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi personalita' giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro autonomia; c) le procedure per la formazione dei programmi di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le modalita' di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di intesa tra i Ministri della sanita', della pubblica istruzione e per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario nazionale anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro della sanita' potra' stipulare apposite convenzioni con gli istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi di ricerca; d) la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale degli istituti aventi personalita' giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello del personale del Servizio sanitario nazionale. Sino all'adozione dei decreti ministeriali di cui ai successivi commi non e' consentito il riconoscimento di nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attivita' di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e la commissione composta da dieci deputati e dieci senatori prevista all'art. 79, provvede con proprio decreto al riordino degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle finalita' e agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale, confermando o meno gli attuali riconoscimenti. Gli istituti a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene confermato il riconoscimento, perdono la personalita' giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonche' i rapporti giuridici in atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli istituti ai quali non e' confermato il riconoscimento abbiano personalita' giuridica di diritto privato, gli stessi sono disciplinati ai sensi del successivo art. 43". "Art. 48 (Personale a rapporto convenzionale). - 1. L'uniformita' del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale e' garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e la Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente, dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. 2. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. 3. Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere: 1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in ogni unita' sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino; 2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla convenzione che e' consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito; 4) la disciplina delle incompatibilita' e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attivita' mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni; 5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico gnerico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attivita' libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unita' sanitaria locale; 6) l'incompatibilita' con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interese con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4); 7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantita' e qualita' del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione; 8) le forme di controllo sull'attivita' dei medici convenzionati, nonche' le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale, e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina; 9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici; 10) le modalita' per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati; 11) le modalita' per assicurare la continuita' dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione; 12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria; 13) la collaborazione dei medici, per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio. 4. I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. 5. Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unita' sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28. 7. E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facolta' degli organi di gestione delle unita' sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture. 8. E' altresi' nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilita' personale degli amministratori. 9. Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche. 10. Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresi' tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione. 11. In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanita' e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanita', sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti cui l'ordine provinciale non ha dato corso. 12. Sino a quando non sara' riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalita' del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".