(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
   REQUISITI DEL BESTIAME DA RIPRODUZIONE DI RAZZA PURA NONCHE' DEL 
   MATERIALE SEMINALE ED OVULI FECONDATI PROVENIENTI PARIMENTI DAL 
   BESTIAME   DA   RIPRODUZIONE   DI   RAZZA   PURA   DA    AMMETTERE
ALL'IMPORTAZIONE. 
 
                    I - RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA 
 
                                Bovini 
1. Identificazione 
   Tutti i soggetti dovranno essere individuati dalla marca ufficiale
del  libro  genealogico  di  provenienza  e  dal  tatuaggio   o   dal
rilevamento grafico della pezzatura effettuato nel  paese  d'origine.
Il numero del tatuaggio dovra' essere riportato sui documenti. 
2. Requisiti minimi 
    A) Paesi C.E.E. 
   Sono richiesti i requisiti genealogici e attitudinali previsti nel
quadro dell'applicazione della direttiva n. 77/504/CEE del  Consiglio
del 25 luglio 1977, recepita nella normativa nazionale con D.P.R.  n.
505 del 10 maggio 1982,  ed  in  particolare  quelli  stabiliti  agli
articoli 1 e 2 della decisione della Commissione del 19 luglio  1984,
n. 84/419/CEE. 
    B) Paesi terzi 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
3. Documentazione 
 
   a)   Certificato   genealogico   rilasciato    dall'organizzazione
competente riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1. 
   Nel  certificato   genealogico   devono   figurare   le   seguenti
indicazioni: 
    organismo emittente 
    denominazione del registro genealogico 
    numero di registrazione nel registro genealogico 
    sistema di identificazione 
    identificazione 
    data di nascita 
    razza 
    sesso 
    nome e indirizzo dell'allevatore 
    nome e indirizzo del proprietario 
    genealogia (genitori e nonni e relativi numeri  di  registrazione
nel libro genealogico) 
    data di emissione 
    firma (nome e qualifica del funzionario in lettere maiuscole) 
    i  risultati  aggiornati  dei  controlli  dell'attitudine  ed   i
risultati aggiornati, con l'indicazione  delle  loro  origini,  della
valutazione  del  valore  genetico,  effettuati  sull'animale  stesso
nonche' sui suoi genitori e nonni. 
   In particolare devono essere indicati: 
    per soggetti femminili e madre: tutte le lattazioni  (numero  del
parto, data del parto, produzione di latte riferita a 305  giorni,  o
meno, % di sostanze grasse e di proteine); 
    per le nonne: prima, seconda  e  la  piu'  favorevole  lattazione
(produzioni di latte riferite a 305 giorni  o  meno,  %  di  sostanze
grasse e di proteine). 
   Qualora le suddette indicazioni siano esistenti in piu'  documenti
relativi a bovini di razza pura oggetto di scambi intracomunitari, le
autorita' competenti dello Stato membro esportatore devono  attestare
che le indicazioni medesime figurano in tali  documenti,  utilizzando
la formula seguente: 
   "Il sottoscritto attesta che nei presenti  documenti  figurano  le
indicazioni previste nell'articolo 1 della  decisione  n.  86/404/CEE
della Commissione". 
    b) certificato  con  formula  eritrocitaria  per  i  riproduttori
maschi confermante l'esatta paternita' e maternita'. 
 
                               Cavalli 
 
 1. Identificazione 
   Tatuaggio effettuato nel paese d'origine e/o dati  segnaletici.  I
dati segnaletici sono sempre necessari per le razze  da  competizioni
sportive. 
2. Requisiti minimi 
    A) razze da carne: 
    eta' minima: anni 2(1/2) 
    requisiti genealogici,  morfologici  e  funzionali  previsti  dal
regolamento del libro genealogico italiano; 
    B) razze da competizioni sportive: 
    i soggetti devono presentare particolari pregi in relazione  alle
esigenze del miglioramento della razza sulla base  delle  prestazioni
funzionali del soggetto o qualora trattasi di giovani  soggetti,  dei
loro  genitori.  Dette  prestazioni   funzionali   saranno   definite
periodicamente dal Ministero dell'agricoltrua e delle foreste sentiti
gli enti che tengono il Libro genealogico (stud book). 
     B. 1 Prestazioni funzionali dei cavalli di razza puro sangue 
inglese 
     1) maschi interi e femmine: vincitori di una corsa di Gruppo  (o
Grado) I, II o III o che si siano piazzati  in  corse  di  Gruppo  (o
Grado) I o II; 
     2) maschi interi e femmine, figli di: 
       a) stalloni vincitori di una corsa di Gruppo (o Grado) I o  II
o che abbiano vinto una corsa di Gruppo (o  Grado)  III  e  si  siano
piazzati in una corsa di Gruppo (o Grado) I o II; 
oppure 
       b) stalloni padri di almeno 5 vincitori di corse di Gruppo  (o
Grado) I; 
                             oppure 
       c) fattrici vincitrici o piazzate in corse di Gruppo (o Grado)
I, II o III o vincitrici di  almeno  una  corsa  Listed  o  madri  di
cavalli vincitori o piazzati in corse di Gruppo (o Grado) I, II o III
o vincitori di almeno una corsa Listed; 
                             oppure 
       d) fattrici figlie di fattrici del  tipo  di  quelle  indicate
alla precedente lettera c); 
                             oppure 
       e) fattrici la cui 2a madre si sia piazzata in corse di Gruppo
(o Grado) I, II o III o abbia vinto una corsa Listed. 
   Per cavalli "piazzati" si intendono i primi quattro  arrrivati  di
ogni corsa. Per corse di Gruppo o Grado o  Listed  devono  intendersi
quelle  cosi'   classificate   nella   pubblicazione   "International
Cataloguing Standards" edita  annualmente  a  cura  del  Jockey  Club
Inglese, della "The Thoroughbred Owners  and  Breeders  Assn"  e  del
"European Pattern Race Commettee". 
     B. 2 Prestazioni funzionali dei cavalli da trotto 
     a) maschi esteri, ad esclusione degli europei: 
      3 e 4 anni: record ufficiale in corsa 2.01  (1.15.2  al  Km)  e
lire 60 milioni di somme vinte; 
      5 anni ed oltre: record ufficiale in corsa 2.00 (1.14.6 al  Km)
e lire 80 milioni di somme vinte; 
      b) maschi europei: 
      3 e 4 anni: velocita' di 1.17.5 al Km  e  lire  40  milioni  di
somme vinte; 
      5 anni ed oltre: velocita' 1.16.5 al Km e lire  80  milioni  di
somme vinte; 
      c) puledri (maschi e femmine) nati all'estero a  seguito  della
madre temporaneamente esportata gravida per essere coperta; 
      d) puledri (maschi  e  femmine)  nati  all'estero  da  fattrici
indigene o estere nazionalizzate in Italia temporaneamente  esportate
per essere accoppiate con stalloni esteri con requisiti non inferiori
a quelli di cui alle lettere a) e b); 
      e) puledri (maschi e femmine) concepiti e  nati  all'estero  da
fattrici acquistate all'estero da proprietari italiani, e da stalloni
con requisiti non inferiori a quelli di cui alle lettere a) e b). 
 
3. Documentazione 
 
   Certificato   genealogico   orginale   o   libretto    segnaletico
(passaporto). Per  i  cavalli  delle  razze  puro  sangue  inglese  e
trottatore,  i  certificati  possono  esere   presentati   in   copia
autenticata dall'autorita' emettente. 
 
                                Suini 
 
 1. Identificazione 
   Numero di matricola del soggetto e numero di iscrizione  al  Libro
genealogico estero riconosciuto. 
2. Requisiti minimi 
   a) eta' non inferiore agli 8 mesi; 
    b) requisiti genealogici, morfologici e funzionali  previsti  dal
regolamento del Libro genealogico italiano; 
    c) le valutazioni dei  controlli  funzionali  e  genetici  devono
essere superiori ai risultati medi nazionali rilevati  nel  paese  di
origine nello stesso  tipo  di  controllo  e  riferito  all'anno  del
controllo medesimo. 
3. Documentazione 
   Certificato genealogico rilasciato dall'organizzazione  competente
riconosciuta ufficialmente indicata nell'allegato 1; 
   Certificato ufficiale che documenti gli  esiti  valutativi  ed  il
tipo di controllo genetico sostenuto dal soggetto  e/o  dai  genitori
e/o dai collaterali. 
 
                                Ovini 
 
 1. Identificazione 
   Tatuaggio effettuato nel paese di origine. 
2. Requisiti minimi 
   Requisiti  genealogici,  morfologici  e  funzionali  previsti  dai
regolamenti del Libro genealogico vigente nel Paese di provenienza. 
3. Documentazione 
   Certificato genealogico originale. 
 
                               Caprini 
 
1. Identificazione 
   Tatuaggio effettuato nel Paese di origine. 
 2. Requisiti minimi 
   Requisiti  genealogici,  morfologici  e  funzionali  previsti  dal
regolamento del Libro genealogico italiano. 
3. Documentazione 
   Certificato  genealogico  originale  rilasciato  dalla  competente
organizzazione ufficiale indicata nell'allegato 1. 
 
                       II - MATERIALE SEMINALE 
 
                                Bovini 
 
 1. Requisiti minimi 
    a) Paesi CEE: provenire da toro provato con valutazione  positiva
del valore genetico purche' ammesso alla fecondazione artificiale nel
paese di origine a seguito di  prove  effettuate  conformemente  alla
decisione n. 86/130/CEE della Commissione. 
   Qualora  l'applicazione   di   tali   norme   susciti   conflitti,
concernenti in  particolare  l'interpretazione  dei  risultati  delle
prove, gli operatori potranno beneficiare del diritto di acquisire il
parere di un  esperto  nonche'  di  attivare  la  relativa  procedura
pervista all'art. 2, punti 2 e 3, della direttiva n.  87/328/CEE  del
Consiglio del 18 giugno 1987. 
    b) Paesi terzi: provenire da toro provato nel Paese  di  origine,
con  valutazione  positiva  del  valore  genetico   approvata   dalla
Commissione tecnica Centrale del Libro genealogico di razza  italiana
sulla base delle esigenze del miglioramento genetico della  razza  in
Italia e comunque con requisiti funzionali e genetici non inferiori a
quelli previsti per i tori ammessi alla fecondazione artificiale. 
2. Documentazione 
   a) certificato genealogico del toro, da cui e' stato prelevato  il
materiale  seminale,   rilasciato   dall'organizzazione   competente,
riconosciuta ufficialmente, indicata nell'allegato 1, in  cui  devono
figurare le indicazioni previste per i riproduttori di razza pura  al
titolo I, punto 3, lettera a); 
    b) certificato con formula  eritrocitaria  del  toro  confermante
l'esatta  paternita'  e  maternita'.   L'informazione   puo'   essere
contenuta nel certificato genealogico di cui alla precedente  lettera
a); 
   c) informazioni che consentano l'identificazione dello sperma,  la
data in cui e' stato raccolto nonche' nome e indirizzo del centro  di
raccolta e destinazione; conformemente al seguente modello: 
    Sistema di identificazione dello sperma (colore, numero) ...... 
    Identificazione.................................................. 
 
   Numero di dosi Data di raccolta Identificazione del toro Razza 
 
 
 
    Origne dello sperma: 
     Nome e indirizzo del centro di raccolta 
    Destinazione: 
     Nome e indirizzo del destinatario. 
 
                                Suini 
 
 1. Requisiti minimi 
   Provenire da verro controllato in una prova ufficiale  del  valore
genetico con esiti  valutativi  superiori  a  quelli  medi  nazionali
rilevati nel Paese di origine,  nello  stesso  tipo  di  controllo  e
riferiti all'anno  del  controllo  medesimo;  inoltre  il  padre  del
soggetto da cui e' stato prelevato il materiale seminale sia stato  a
sua volta controllato in una prova ufficiale del valore genetico  con
i risultati valutativi superiori a quelli  medi  nazionali  rilevati,
nel paese di origine, nello  stesso  tipo  di  controllo  e  riferito
all'anno del controllo medesimo. 
2. Documentazione 
   a) certificato genealogico del verro rilasciato  dalla  competente
organizzazione ufficiale indicata nell'allegato 1; 
    b) certificati ufficiali che documentino gli esiti valutativi del
valore genetico ed  il  tipo  di  controllo  genetico  sostenuto  dal
soggetto e dal padre del soggetto. 
 
                                Ovini 
 
 1. Requisti minimi 
   I requisiti genealogici, morfologici e funzionali del soggetto  da
cui proviene il seme, sono quelli previsti dal regolamento del  Libro
genealogico del Paese di origine. 
2. Documentazione 
   Certificato  genealogico  originale  rilasciato  dalla  competente
organizzazione ufficiale indicata nell'allegato 1. 
 
                               Caprini 
 
 1. Requisiti minimi 
   Requisiti  genealogici,  morfologici  e  funzionali  previsti  dal
regolamento del Libro genealogico italiano. 
2. Documentazione 
   Certificato  genealogico  originale  rilasciato  dalla  competente
organizzazione ufficiale indicata nell'allegato 1. 
 
                        III - OVULI FECONDATI 
 
                                Bovini 
                (razze: Bruna, Frisona, Pezzata Rossa) 
 
1. Requisiti minimi 
   Toro fecondante (padre): toro provato con valutazione positiva del
valore  genetico  e  approvata  dall'ufficio   centrale   del   Libro
genealogico italiano; 
   Vacca  donatrice  (madre):  requisiti   morfologici,   genealogici
produttivi e genetici previsti dal regolamento del Libro, genealogico
italiano per le madri dei tori ammessi alla fecondazione artificiale. 
   In caso di piu' ovuli fecondati  in  un  singolo  contenitore  gli
ovuli  medesimi  devono  essere  tutti   provenienti   dallo   stesso
intervento fecondativo. 
2. Documentazione 
    a) certificati genealogici  della  vacca  donatrice  e  del  toro
fecondante, rilasciata  dalla  competente  organizzazione  ufficiale,
indicata nell'allegato 1,  in  cui  devono  figurare  le  indicazioni
previste per i riproduttori di razza  pura  al  titolo  I,  punto  3,
lettera a); 
    b) certificati con formula eritrocitaria della vacca donatrice  e
del toro fecondante. Tali informazioni possono essere  contenute  nel
certificato genealogico di cui alla precedente lettera a); 
   c) informazioni che consentano di identificare l'ovulo fecondato e
la data in cui  e'  stato  prelevato  e  fecondato,  nonche'  nome  e
indirizzo del centro di raccolta e la destinazione  conformemente  al
seguente modello: 
    Sistema  di  identificazione  degli  ovuli   fecondati   (numero,
colore):... 
     Identificazione... 
     Numero di ovuli per fiala... 
 
        Numero Data di Data di Identificazione del toro Razza 
di ovuli raccolta inseminazione e della vacca 
 
 
   Origine degli ovuli fecondati: 
    Nome e indirizzo del centro di raccolta 
   Destinazione: 
    Nome e indirizzo del destinatario.