(Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 1)
                             ALLEGATO 1 
                 COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 
                 (ART. 8. D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68) 
            CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO 
                       DEL DIRITTO DI SCIOPERO 
Confederazioni sindacali: CGIL- CISL- UIL- COMPSAL- CIDA- CONFEDIR- 
CISAL- CISAS- USPPI 
Organizzazioni sindacali: CGIL Scuola, CISL Scuola, CISL  SISM,  CISL
SINASCEL, 
UIL Scuola, CONFSAL SNALS, CONFSAL ANCII,  CONFEDIR  LANDS,  CONFEDIR
ANP, CISAL Scuola, CISAS Scuola, 
USPPI Scuola, FIS, SNIA, UNAMS, GILDA. 
                               PREMESSA 
Le sottoscritte Organizzazioni Sindacali  decidono  autonomamente  il
presente codice di autoregolamentazione dello sciopero per  allargare
il consenso sociale alle iniziative  sindacali,  e  per  garantire  i
diritti degli alunni. 
L'efficacia del presente codice  di  comportamento  sara'  pienamente
realizzata con l'assunzione ed il rispetto di corrispondenti norme di
corretto   comportamento   sindacale   da   parte   della    pubblica
amministrazione. 
                              ARTICOLO 1 
                        (Diritto di sciopero) 
Il diritto di  sciopero  costituisce  un  diritto  costituzionalmente
garantito. Esso si attua secondo le procedure previste  dall'articolo
11 della legge n. 93/1983 ed in conformita' ai principi  fissati  dal
presente  codice  di  autoregolamentazione;  si  esercita  in   piena
liberta' e senza preventiva comunicazione individuale. 
L'esercizio del diritto  di  sciopero  non  costituisce  assenza  dal
servizio  e  comporta   solo   la   trattenuta   della   retribuzione
corrispondente alla durata dello sciopero. 
In ogni caso, indipendentemente dall'adesione o meno alle  iniziative
di sciopero, resta  fermo  l'obbligo  per  il  Capo  di  Istituto  di
preavvertire  l'utenza  di  non  essere  in  grado  di  garantire  la
vigilanza dei minori. 
Il Capo di Istituto che aderisce ad azioni di sciopero  ha  l'obbligo
di preavvertire l'Amministrazione di non essere in grado di garantire
l'apertura e la chiusura degli edifici, nonche' la conservazione  dei
beni patrimoniali di pertinenza dell'Istituto. 
Il personale ausiliario tenuto alla chiusura  ed  all'apertura  della
scuola in  caso  di  adesione  allo  sciopero  deve  dare  preventiva
comunicazione al Capo di Istituto. 
Le organizzazioni sindacali si riservano  di  indicare  le  modalita'
atte a salvaguardare il patrimonio deperibile.