(Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 4)
                              ARTICOLO 4 
             (Modalita' di effettuazione dello sciopero) 
4.1 - Pubblicita'. 
All'atto  della  programmazione  dello  sciopero  sara'  data   ampia
informazione  ai  lavoratori  della  scuola,  alle   famiglie,   agli
studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della  vertenza,  delle
motivazioni che l'hanno determinata  e  delle  modalita'  dell'azione
sindacale. 
4.2. - Preavviso. 
In conformita' dell'articolo 11 della legge n. 93/1983  il  preavviso
della proclamazione dello sciopero non sara'  inferiore  ai  quindici
giorni per gli scioperi concernenti le materie contrattuali. 
La proclamazione dello sciopero con il  preavviso  dovuto  esonera  i
partecipanti da ogni obbligo di servizio. 
4.3 - Durata. 
L'azione di  sciopero  all'inizio  di  qualsiasi  vertenza  non  puo'
superare la durata di una intera giornata; ciascuna azione successiva
relativa alla stessa vertenza  non  puo'  superare  le  due  giornate
consecutive. Resta ferma la possibilita' di  indire  scioperi  brevi,
con modalita' e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che  di
quelle di non insegnamento, nonche'  delle  prestazioni  eccedenti  i
normali obblighi di servizio. 
4.4 - Comunicazioni alle controparti. 
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze  nazionali  di
comparto sara' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- dipartimento per la Funzione  Pubblica  -  ed  al  Ministero  della
Pubblica Istruzione cosi' pure la proclamazione di scioperi  relativi
a vertenze decentrate nazionali. 
La proclamazione di scioperi relativi a vertenze di contrattazione di
livello territoriale o di  posto  di  lavoro  sara'  comunicata  alle
suddette controparti ed in ogni caso al Provveditore agli Studi o  al
sovraintendente  scolastico  competente  per   territorio,   con   le
modalita' di cui al precedente punto 4.2. 
Per gli scioperi sul posto di lavoro nel periodo di preavviso saranno
esperiti obbligatori tentativi  di  conciliazione  con  le  strutture
competenti per territorio. 
4.5 - Quando lo sciopero  e'  proclamato  per  le  attivita'  non  di
insegnamento,  la  durata  di  esso  e'  stabilito  con   riferimento
all'orario predeterminato in  sede  di  programmazione  cui  dovranno
attenersi le relative convocazioni;  conseguentemente  le  trattenute
dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle
attivita', cui si riferisce lo sciopero.