(Allegato 1 Codice di autoregolamentazione esercizio del diritto di sciopero-art. 6)
                              ARTICOLO 6 
              (Sospensione ed esclusione degli scioperi) 
Gli  scioperi  di  qualsiasi  genere,  dichiarati  o  in   corso   di
effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di  avvenimenti
eccezionali che, a giudizio delle singole  organizzazioni  sindacali,
rivestano carattere di particolare gravita'. 
Per gli stessi motivi e con le stesse modalita'  di  valutazione,  le
organizzazioni sindacali si  impegnano  ad  escludere  il  ricorso  a
qualsiasi iniziativa di lotta. 
In  caso  di  controversie  o  conflitti  sindacali   in   atto,   le
organizzazioni sindacali si impegnano ad esperire,  nella  competente
sede  negoziale,  ogni  tentativo  per  dare  adeguate  e  persuasive
soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il  ricorso  ad  ogni
forma  di  lotta  nella  fase  finale   dell'anno   scolastico,   con
particolare riferimento ai periodi  degli  esami  di  Stato  ed  alla
relativa  certificazione  che  rivestono  una   peculiare   rilevanza
sociale.