(Protocollo n. 8-art. 1)
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE 
    
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                           PROTOCOLLO N. 8 
 
                 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA 
         DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 
 
Gli Stati membri  del  Consiglio  d'Europa,  firmatari  del  presente
Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo
e delle liberta'' fondamentali, firmata a Roma  il  4  novembre  1950
(qui' di seguito denominata 'La Convenzione'). 
Considerando opportuno emendare alcune disposizioni della Convenzione
al fine di migliorare e  sopratutto  accelerare  le  procedure  della
Commisione Europea dei Diritti dell'Uomo, 
Considerata altresi' l'opportunita' di emendare  alcune  disposizioni
della Convenzione relative alla procedura  della  Corte  europea  dei
Diritti dell'Uomo, 
Hanno convenuto quanto segue: 
 
                              ARTICOLO 1 
 
Il testo dell'articolo 20 della Convenzione diventa paragrafo 1 dello
stesso articolo che viene completato dai seguenti quattro  paragrafi:
2. La Commissione si  riunisce  in  seduta  plenaria.  Tuttavia  essa
potra' istituire nel suo ambito delle  Camere  composte  ciascuna  da
almeno sette membri. Le  Camere  possono  esaminare  le  domande  (*)
presentate in applicazione dell'art. 25  della  presente  Convenzione
che possono essere giudicate secondo la  giurisprudenza  stabilita  o
che   non   comportano   gravi   problemi   per    quanto    riguarda
l'interpretazione o l'applicazione della  Convenzione.  Entro  questi
limiti e con riserva del paragrafo 5 del presente articolo, le Camere
esercitano  tutte  le  competenze  affidate  alla  Commissione  della
Convenzione. 
Il membro della Commissione eletto dall'Alta Parte contraente  contro
la quale e' stata presentata la domanda (ricorso) ha  il  diritto  di
far parte della Camera investita di detta domanda. 
3. La  Commissione  puo'  istituire  nel  suo  ambito  dei  Comitati,
ciascuno composto da almeno tre membri, con il potere  di  dichiarare
all'unanimita'  irricevibile  o  cancellata  dal  ruolo  una  domanda
(ricorso) presentata in applicazione dell'art. 25, qualora una simile
decisione possa essere presa senza un piu' ampio esame. 
4.  Una  Camera  o  un  Comitato  puo',  in  ogni  caso,  dichiararsi
incompetente in favore della Commissione Plenaria, che  puo'  altresi
avocare a se tutte le domande (ricorsi) affidate ad una Camera  o  ad
un Comitato. 
5. Unicamente la Commissione Plenaria  puo'  esercitare  le  seguenti
competenze: 
a.esaminare le domande (ricorsi) presentate in applicazione 
dell'art.24 
b. investire la Corte in conformita' all'art.48a 
c. fissare il regolamento interno in conformita' all'art.36. 
(*) domande (ricorsi) (vedi nota a fine traduzione)