TRADUZIONE NON UFFICIALE
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PROTOCOLLO N. 8
ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA
DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente
Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo
e delle liberta'' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950
(qui' di seguito denominata 'La Convenzione').
Considerando opportuno emendare alcune disposizioni della Convenzione
al fine di migliorare e sopratutto accelerare le procedure della
Commisione Europea dei Diritti dell'Uomo,
Considerata altresi' l'opportunita' di emendare alcune disposizioni
della Convenzione relative alla procedura della Corte europea dei
Diritti dell'Uomo,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Il testo dell'articolo 20 della Convenzione diventa paragrafo 1 dello
stesso articolo che viene completato dai seguenti quattro paragrafi:
2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria. Tuttavia essa
potra' istituire nel suo ambito delle Camere composte ciascuna da
almeno sette membri. Le Camere possono esaminare le domande (*)
presentate in applicazione dell'art. 25 della presente Convenzione
che possono essere giudicate secondo la giurisprudenza stabilita o
che non comportano gravi problemi per quanto riguarda
l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione. Entro questi
limiti e con riserva del paragrafo 5 del presente articolo, le Camere
esercitano tutte le competenze affidate alla Commissione della
Convenzione.
Il membro della Commissione eletto dall'Alta Parte contraente contro
la quale e' stata presentata la domanda (ricorso) ha il diritto di
far parte della Camera investita di detta domanda.
3. La Commissione puo' istituire nel suo ambito dei Comitati,
ciascuno composto da almeno tre membri, con il potere di dichiarare
all'unanimita' irricevibile o cancellata dal ruolo una domanda
(ricorso) presentata in applicazione dell'art. 25, qualora una simile
decisione possa essere presa senza un piu' ampio esame.
4. Una Camera o un Comitato puo', in ogni caso, dichiararsi
incompetente in favore della Commissione Plenaria, che puo' altresi
avocare a se tutte le domande (ricorsi) affidate ad una Camera o ad
un Comitato.
5. Unicamente la Commissione Plenaria puo' esercitare le seguenti
competenze:
a.esaminare le domande (ricorsi) presentate in applicazione
dell'art.24
b. investire la Corte in conformita' all'art.48a
c. fissare il regolamento interno in conformita' all'art.36.
(*) domande (ricorsi) (vedi nota a fine traduzione)