(Protocollo n. 8-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
 
1. Il presente Protocollo e' aperto alle firme degli Stati membri del
Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere
il loro consenso ad essere vincolati con: 
a) La firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; 
b) La firma con riserva  di  ratifica,  accettazione  o  approvazione
seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 
2. Gli strumenti di ratifica,  accettazione  o  approvazione  saranno
depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.