(Protocollo n. 8-art. 14)
                             ARTICOLO 14 
 
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati
Membri del Consiglio: 
a) ogni firma 
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o 
approvazione 
c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo in 
conformita' all'articolo 13 
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il  presente
Protocollo. 
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a  tal  fine,
hanno firmato il presente Protocollo. 
Fatto a Vienna, il 19 marzo 1985, in francese ed in  inglese,  i  due
testi facenti ugualmente  fede,  in  un  unico  esemplare  che  sara'
depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. 
Il Segretario Generale  del  Consiglio  d'Europa  ne  inviera'  copia
certificata conforme a ciascuno  degli  Stati  membri  del  Consiglio
d'Europa. 
(*) Nella Convenzione dei diritti dell'Uomo  (firmata  a  Roma  il  4
novembre 1950) il termine francese "requete"  e'  stato  tradotto  in
italiano  con  il  termine  'domanda';  nel  tradurre   il   presente
Protocollo  si  e'  mantenuto  lo  stesso  termine  per  non   creare
confusione mettendo tra parentesi il termine  'ricorso'  che  sarebbe
l'esatta traduzione del suddetto termine in questo contesto.