(Protocollo n. 8-art. 4)
                              ARTICOLO 4 
 
Il testo modificato dell'articolo 28  della  Convenzione  diventa  il
paragrafo 1 dello stesso articolo ed il testo modificato dell'art. 30
diventa il paragrafo  2.  Il  nuovo  testo  dell'articolo  28  e'  il
seguente: 
                             Articolo 28 
 
1. Nel caso in cui la Commisione accolga la domanda (ricorso): 
a.  al  fine  di  stabilire  i  fatti,  procede  ad   un   esame   in
contradittorio della domanda (ricorso)  con  i  rappresentanti  delle
parti e, se del caso,  ad  una  inchiesta  per  la  quale  gli  Stati
interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie, dopo uno 
scambio di vedute con la Commissione 
b. nel contempo essa si mette a  disposizione  degli  interessati  al
fine di pervenire ad una composizione amichevole  della  controversia
sulla base del rispetto dei Diritti dell'Uomo quali li  riconosce  la
presente Convenzione. 
2. Se si perviene ad  una  composizione  amichevole,  la  Commissione
redige un rapporto che viene trasmesso  agli  Stati  interessati,  al
Comitato  dei  Ministri  ed  al  Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa, per la pubblicazione. Tale rapporto si limita ad una  breve
esposizione dei fatti e della soluzione adottata.