ARTICOLO 6
Nella Convenzione viene inserita la seguente disposizione:
Articolo 30
1. La Commissione puo' decidere, in qualunque momento della
procedura, di cancellare una domanda (ricorso) dal ruolo qualora le
circostanze portino alla seguente conclusione:
a. il ricorrente non intende mantenere il ricorso,o
b. la controversia e' stata risolta, o
c. il proseguimento dell'esame del ricorso non e' giustificato da
nessun altro motivo, di cui la Commissione constati l'esistenza.
La Commissione prosegue tuttavia l'esame della domanda (ricorso)
qualora il rispetto dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione
lo esiga.
2. Se la Commissione decide di cancellare un ricorso dal ruolo dopo
essersi dichiarata competente, redige un rapporto nel quale espone i
fatti e le decisioni motivate dalla cancellazione della domanda
(ricorso) dal ruolo. Il rapporto viene trasmesso alle parti nonche',
per conoscenza, al Comitato dei Ministri. La commissione puo'
pubblicarlo.
3. La Commissione puo' decidere la nuova iscrizione al ruolo di un
ricorso qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino.