(Protocollo n. 8-art. 6)
                              ARTICOLO 6 
 
Nella Convenzione viene inserita la seguente disposizione: 
 
                             Articolo 30 
 
1.  La  Commissione  puo'  decidere,  in  qualunque   momento   della
procedura, di cancellare una domanda (ricorso) dal ruolo  qualora  le
circostanze portino alla seguente conclusione: 
a. il ricorrente non intende mantenere il ricorso,o 
b. la controversia e' stata risolta, o 
c. il proseguimento dell'esame del ricorso  non  e'  giustificato  da
nessun altro motivo, di cui la Commissione constati l'esistenza. 
La Commissione prosegue  tuttavia  l'esame  della  domanda  (ricorso)
qualora il rispetto dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione
lo esiga. 
2. Se la Commissione decide di cancellare un ricorso dal  ruolo  dopo
essersi dichiarata competente, redige un rapporto nel quale espone  i
fatti e le  decisioni  motivate  dalla  cancellazione  della  domanda
(ricorso) dal ruolo. Il rapporto viene trasmesso alle parti  nonche',
per  conoscenza,  al  Comitato  dei  Ministri.  La  commissione  puo'
pubblicarlo. 
3. La Commissione puo' decidere la nuova iscrizione al  ruolo  di  un
ricorso qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino.