(Protocollo n. 8-art. 7)
                              ARTICOLO 7 
 
Il  paragrafo  1  dell'articolo  31  della  Convenzione  viene  cosi'
modificato: 
Se l'esame del ricorso non si esaurisce in applicazione degli art. 28
(par. 2), 29 o 30,  la  Commissione  redige  un  rapporto  nel  quale
constata i fatti e formula un parere per sapere se i fatti constatati
rivelano, da parte dello  Stato  interessato,  una  violazione  degli
obblighi impostigli dalla Convenzione. In questo  rapporto  i  membri
della Commissione possono esprimere le loro opinioni individuali.