(Protocollo n. 8-art. 9)
                              ARTICOLO 9 
 
L'articolo  40  della  Convenzione  viene  completato  dal   seguente
paragrafo 7: 
I membri della Corte partecipano alla  Corte  a  titolo  individuale.
Durante l'esercizio del loro mandato, non possono  assumere  funzioni
incompatibili con le esigenze di indipendenza, imparzialita' e 
disponibilita' inerenti a detto mandato