ARTICOLO 9 L'articolo 40 della Convenzione viene completato dal seguente paragrafo 7: I membri della Corte partecipano alla Corte a titolo individuale. Durante l'esercizio del loro mandato, non possono assumere funzioni incompatibili con le esigenze di indipendenza, imparzialita' e disponibilita' inerenti a detto mandato