(all. 2 - art. 1)
                                                          ALLEGATO B)
 
                 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
 
                     TITOLO I - VEICOLI A MOTORE
            CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
                             DEFINIZIONI
 
Nel testo che segue si intendono:
-  per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e  successive
modificazioni;
-  per  "Regolamento":  il  Regolamento  di esecuzione della predetta
Legge;
- per "Impresa": la Societa'.............;
-  per  "Contraente":  la  persona  fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione;
-   per   "assicurato":   la   persona  fisica  o  giuridica  la  cui
responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
-  per Tariffa: la tariffa dell'Impresa, approvata a' sensi dell'art.
11  della  legge,  in  vigore  al  momento  della  stipulazione   del
contratto.
ART.   1  -  Oggetto  dell'assicurazione  -  L'Impresa  assicura,  in
conformita' alle norme della legge e del regolamento, i rischi  della
responsabilita'  civile  per  i quali e' obbligatoria l'assicurazione
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme  che,
per  il  capitale,  interessi  e  spese,  siano  dovute  a  titolo di
risarcimento di  danni  involontariamente  cagionati  a  terzi  dalla
circolazione del veicolo descritto in contratto.
L'assicurazione  copre  anche  la responsabilita' per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli in aree private.
L'Impresa  inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive"
e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione
obbligatoria   indicati   in   tali   condizioni,   in  quanto  siano
espressamente richiamate. In questo caso  i  massimali  indicati  nel
frontespizio  (1)  sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in
dipendenza  dell'assicurazione  obbligatoria  e,  per  la  parte  non
assorbita  dai  medesimi,  ai  risarcimenti  dovuti  sulla base delle
"Condizioni aggiuntive".
Non  sono  assicurati  i  rischi  della  responsabilita'  per i danni
causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni.
(1)  Ove questo periodo sia collocato nel frontespizio si ometteranno
le parole "In questo caso i massimali indicati nel frontespizio" e si
scriveranno quelle "I massimali sopra (od a fianco) indicati".
  sportive  ed  alle  relative  prove, salvo che si tratti di gare di
pura regolarita' indette dall'A.C.I.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa. - l'assicurazione non e' operante:
-  se  il  conducente  non e' abilitato a norma delle disposizioni in
vigore;
-  nel  caso  di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida
dell'allievo, se al suo fianco non vi  e'  una  persona  abilitata  a
svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
-  nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene
senza l'osservanza delle disposizioni  dell'art.  63  del  D.P.R.  15
giugno 1959, n. 393;
-  nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio
sia effettuato senza la prescritta licenza  od  il  veicolo  non  sia
guidato dal proprietario o da suo dipendente;
-  nel caso di assicurazione dalla responsabilita' per i danni subiti
dai  terzi  trasportati,  se  il  trasporto  non  e'  effettuato   in
conformita' alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta
di circolazione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.
18 della legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme
che  abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita'
di eccezioni prevista dalla citata norma.
ART.  3  -  Estensione  territoriale.  -  L'assicurazione vale per il
territorio della Rebubblica  Italiana,  della  Citta'  del  Vaticano,
della  Repubblica  di  San  Marino  e  degli  Stati  della  Comunita'
Economica Europea, nonche' per il territorio della  Finlandia,  della
Norvegia,  della Repubblica Democratica Tedesca, della Svezia e della
Cecoslovacchia.
Per  la  circolazione  sul  territorio  della  Repubblica  Federativa
Jugoslava, l'assicurazione e' operante a  condizione  che  sia  stata
rilasciato  dell'impresa  assicuratrice il certificato internazionale
di assicurazione (carta verde) e ne  sia  stato  pagato  il  relativo
premio:  in  difetto l'impresa provvedera' ugualmente al risarcimento
del danno a favore del terzo danneggiato, ma  avra',  in  ogni  caso,
diritto  di  rivalsa verso l'assicurato ed il contraente per le somme
che abbia pagato a tale titolo, nonche' per le  spese  inerenti  alla
liquidazione del danno stesso.
Per  la  circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto
alla  C.E.E.  ed   indicati   sul   certificato   internazionale   di
assicurazione  (carta verde) l'assicurazione e' operante a condizione
che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato  con  incasso
del relativo premio.
Nel  rispetto  di  quanto  sopra disciplinato la garanzia e' operante
secondo le condizioni ed entro i limiti  delle  singole  legislazioni
nazionali  concernenti  l'assicurazione  obbligatoria  per  la R.C.A,
ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.
ART.  4 - Pagamento del premio. - La prima rata di premio deve essere
pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono  essere
pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse
dalla  Direzione  dell'Impresa  che  devono  indicare  la  data   del
pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il
premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'agenzia cui
e' assegnato il contratto, la quale e' autorizzata  a  rilasciare  il
certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.
ART.  5  -  Adeguamento  del  premio e delle condizioni di polizza. -
Qualora nel corso  del  contratto  intervengano  modificazioni  della
tariffa  applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del
premio,  ovvero  modificazioni  delle  condizioni  di   polizza,   il
contratto  sara' adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni
con  decorrenza  dalla  prima  scadenza   annuale   successiva   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato
Interministeriale dei  Prezzi  (CIP)  che  approva  o  stabilisce  le
modificazioni   e   comunque   dal   365›   giorno   successivo  alla
pubblicazione stessa.
ART.  6  -  Maggiorazione  del premio per sinistrosita'. - Qualora il
contratto, stipulato con tariffa  a  premio  fisso,  si  riferisca  a
veicoli  destinati  al  trasporto  di  cose - esclusi i carrelli ed i
ciclomotori -, per usi speciali e per  trasporti  specifici,  se  nel
periodo  di osservazione di cui al successivo art. 7 vengono pagati o
posti a  riserva  2  sinistri,  il  premio  dovuto  per  l'annualita'
immediatamente successiva sara' aumentato del 15%.
Se  nello  stesso  periodo  di  osservazione vengono pagati o posti a
riserva  3  o  piu'  sinistri,  il  premio  dovuto  per  l'annualita'
immediatamente successiva sara' aumentato del 25%.
Nel  caso  che  il  contratto stipulato con l'Impresa, si riferisca a
veicolo gia' assicurato presso altra Impresa, al contratto stesso  si
applichera'  la  maggiorazione di cui sopra qualora dall'attestazione
di cui all'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  26 febbraio 1977, n. 39, rilasciata dal
precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
Qualora  l'attestazione  sia  scaduta da oltre tre mesi, il contratto
verra' stipulato sulla base delle indicazioni in  essa  risultanti  a
condizione che il contraente dichiari ai sensi e per gli
effetti  degli  artt.  1982  e  1983  del  Codice Civile, di non aver
circolato nel periodo di tempo successivo alla data di  scadenza  del
precedente  contratto.  In  presenza  di  tale dichiarazione, qualora
l'attestazione sia scaduta da oltre un anno, la maggiorazione (Peius)
che risulti dovuta non verra' applicata.
Nel  caso  che  il  contratto  stipulato con l'Impresa si riferisca a
veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata  inferiore
all'anno,   la  maggiorazione  (peius)  si  applica  se  quest'ultimo
contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta
maggiorazione.  Il  Contraente  deve  esibire il precedente contratto
temporaneo; in mancanza,  il  contratto  e'  stipulato  ai  premi  di
tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
In  mancanza  di  consegna  dell'attestazione,  il  contratto  verra'
stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione
e' soggetto a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione
che sia consegnata entro 6 mesi  dalla  stipulazione  del  contratto.
L'eventuale    rimborso    della   maggiorazione   sara'   effettuato
dall'Impresa entro la data di scadenza del contratto.
Le  disposizioni di cui al terzo, quarto, quinto e sesto comma non si
applicano se il contratto si riferisce a:
a.  veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la
prima volta;
b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico
registro automobilistico;
c. veicolo assicurato in precedenza con la forma "Franchigia".
Per  la  stipulazione  di  contratti  relativi  a veicoli di cui alle
precedenti lettere a) e b), il Contraente e'  tenuto  ad  esibire  la
carta  di  circolazione  ed  il  relativo foglio complementare ovvero
l'appendice di cessione del  contratto;  in  difetto  si  applica  la
maggiorazione di cui al secondo comma.
L'Impresa,  infine,  qualora  un  sinistro gia' posto a riserva e che
abbia concorso alla determinazione del "Peius",  sia  successivamente
eliminato  come  senza  seguito  ed  il  rapporto assicurativo a tale
momento risulti  ancora  in  essere  con  il  Contraente  originario,
provvedera'  al  rimborso  della  maggiorazione  all'atto  del  primo
rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione
e' stata effettuata.
Nel  caso  in  cui  un sinistro gia' eliminato come senza seguito, ma
che, se fosse stato appostato a riserva,  avrebbe  potuto  concorrere
alla   determinazione  del  peius,  venga  riaperto,  si  procedera',
all'atto del primo rinnovo di contratto  successivo  alla  riapertura
del   sinistro   stesso,   alla   maggiorazione  precedentemente  non
applicata.
Nel  caso  che il contratto precedente sia stato stipulato per durata
non inferiore ad un anno presso una  Impresa  alla  quale  sia  stata
vietata  l'assunzione  di  nuovi  affari  o  che  sia  stata posta in
liquidazione coatta amministrativa, per  l'applicazione  o  meno  dei
criteri  di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere fatto
richiesta dell'attestazione all'Impresa od al commissario liquidatore
e  dichiarate  ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del
Cod.   Civ.,   gli   elementi   che    sarebbero    stati    indicati
nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
La  sostituzione  del  contratto,  qualunque  ne  sia  il motivo, non
interrompe il periodo di osservazione in corso, purche'  non  vi  sia
sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
Resta fermo il disposto dell'art. 5.
ART.   7  -  Periodi  di  osservazione  della  sinistrosita'.  -  Per
l'applicazione dell'art. 6 sono da considerare i seguenti periodi  di
effettiva copertura:
1›  periodo:  inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e
termina tre mesi prima della scadenza del  periodo  di  assicurazione
corrispondente alla prima annualita' intera di premio;
periodi  successivi:  hanno  durata  di dodici mesi e decorrono dalla
scadenza del periodo precedente.
ART. 8 - Sostituzione del certificato e del contrassegno.
-  Qualora  venga  richiesta  la  sostituzione  del certificato o del
contrassegno, l'Impresa provvedera' previa restituzione di quelli  da
sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.
Per   il  rilascio  di  duplicati  si  osserva  quanto  disposto  dal
Regolamento.
ART.  9  -  Trasferimento  della proprieta' del veicolo. - In caso di
trasferimento della proprieta' del veicolo che importi  cessione  del
contratto  di assicurazione il cedente e il cessionario sono tenuti a
darne immediata comunicazione  all'assicuratore,  fornendo  tutte  le
indicazioni  necessarie  per  il  rilascio  del  nuovo certificato di
assicurazione e, ove occorra,  del  nuovo  contrassegno.  Il  cedente
resta  tenuto  al  pagamento  dei premi successivi fino al momento di
detta comunicazione.
ART.  10  - Modalita' per la denuncia dei sinistri. - La denuncia del
sinistro deve essere redatta sul modulo  approvato  con  decreto  del
Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e  l'artigianato ai sensi
dell'art. 5 del decreto legge 23 dicembre 1976,  n.  857,  convertito
con  modificazioni  nella  legge  26  febbraio  1977,  n.  39, e deve
contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza  ed  al
sinistro cosi' come richiesto nel modulo stesso.
Alla  denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
ART.  11 - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a quando
ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale  delle  vertenze  in qualunque sede nella quale si discuta
del  risarcimento  del  danno,  designando,  ove  occorra,  legali  o
tecnici.   Ha   altresi'   facolta   di   provvedere  per  la  difesa
dell'Assicurato in sede penale, sino  ad  esaurimento  del  grado  di
giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa  non  riconosce  le  spese incontrate dall'Assicurato per i
legali o tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
ART.  12  -  Rinnovo del contratto. - In mancanza di disdetta data da
una della parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima  della
scadenza,  il  contratto,  se  di  durata  non inferiore all'anno, e'
rinnovato per una durata  uguale  a  quella  originaria,  esclusa  la
frazione d'anno, e cosi' successivamente.
Qualora  il  contratto  sia emesso in sostituzione di altro di durata
annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di  durata
inferiore  all'anno  e  pertanto,  in mancanza di valida disdetta, e'
rinnovato come previsto al precedente comma.
In   mancanza   di   esplicita  richiesta  del  contraente  inoltrata
all'Impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo
comma,  il  contratto  si  intende  rinnovato  con  la stessa formula
tariffaria in corso.
ART.  13  -  Richiesta  di risoluzione del contratto per il furto del
veicolo. - In caso di furto del  veicolo  il  contratto  puo'  essere
risolto,  a  richiesta  del  Contraente,  a  decorrere  dalla data di
scadenza  del  certificato  di  assicurazione.  Il  Contraente   deve
allegare  alla  richiesta  copia  della  denuncia di furto presentata
all'Autorita' competente.
Qualora  il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di
scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potra' essere
risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di
premio in corso al momento del furto stesso.
L'Impresa  rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive
alla risoluzione del contratto.
ART.  14 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti
l'esecuzione del presente contratto e' esclusivamente  competente,  a
scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha
sede la  Direzione  dell'Impresa,  ovvero  di  quello  dove  ha  sede
l'agenzia  cui  e'  assegnato  o presso la quale e' stato concluso il
contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azioni diretta  a'  sensi
dell'art.   18   della   legge,  l'autorita'  Giudiziaria  adita  dal
danneggiato.
ART.  15  - Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli altri
oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio,  al
contratto  ed  agli  atti  da  esso  dipendenti,  sono  a  carico del
contraente  anche  se  il   pagamento   ne   sia   stato   anticipato
dall'Impresa.
ART.  16 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente
regolato dal  presente  contratto  valgono  le  norme  legislative  e
regolamentari vigenti.
Agli  effetti  degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara
di approvare specificamente le disposizioni degli  articoli  seguenti
delle C.G.:
ART.  12  -  Tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta tre
mesi prima della scadenza.
ART. 14 - Deroga alla competenza territoriale.
o
CAPO  II  -  CONDIZIONI  AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA  (VALIDE  SOLTANTO  SE  ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE)
 
                               PREMESSA
 
L'assicurazione  dei  rischi  indicati  nelle  sottoestese condizioni
aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni Generali di  Assicurazione",
ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 8 e 16, nonche' per quanto
non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti
l'assicurazione   facoltativa.  Restano  inoltre  applicabili,  salvo
deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive e ferme  le
ulteriori  esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero
dei terzi di cui all'art. 4 lett. a), b) e d) della legge.  Nel  caso
di  assicurazione per danni subiti dai terzi trasportati sono esclusi
dal novero  dei  terzi  anche  i  dipendenti  dell'assicurato  e  del
conducente addetti al servizio del veicolo.
A)  Trasportati  nella  cabina di guida od a fianco del conducente su
autocarri o motocarri o su altri veicoli non  destinati  comunque  al
trasporto di persone.
L'Impresa  assicura  la responsabilita' del contraente e - se persona
diversa - del  proprietario  del  veicolo  per  i  danni  da  lesioni
personali  involontariamente  cagionati  ai  terzi  trasportati dalla
circolazione del veicolo stesso.
L'assicurazione copre anche la responsabilita' del conducente per gli
stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga  col  consenso
di chi ha diritto di disporre del veicolo.
Nel  caso  di  veicoli  adibiti a locazioni senza conducente non sono
considerati terzi il locatore, il  locatario  e  le  persone  che  si
trovino  con  loro  in  uno  dei rapporti di cui all'art. 4 lett. b),
della legge.
B) Autoveicoli adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati.
L'assicurazione  copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono
considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e'
alla   guida,   tranne  che  durante  l'effettuazione  dell'esame,  e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
C) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e
motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su
autobus.
L'Impresa  assicura  la responsabilita' del contraente e - se persona
diversa - del proprietario del veicolo per i danni  involontariamente
cagionati  dalla  circolazione  del  veicolo stesso agli indumenti ed
oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale
destinazione,  siano  portati  con se' dai terzi trasportati, esclusi
denaro, preziosi,  titoli,  nonche'  bauli,  valigie,  colli  e  loro
contenuto;  sono  parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da
furto o da smarrimento.
L'Assicurazione comprende anche la responsabilita' del conducente per
i predetti danni.
D) Carico e scarico.
l'Impresa  assicura  la responsabilita' del contraente e - se persona
diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati  ai
terzi  dalla  esecuzione  delle  operazioni  di  carico  da terra sul
veicolo e viceversa, puche' non  eseguite  con  mezzi  o  dispositivi
meccanici,  esclusi  i danni alle cose trasportate od in consegna. Le
persone trasportate sul veicolo e  coloro  che  prendono  parte  alle
suddette operazioni non sono considerate terzi.
 
                    CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI
 
(VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)
E) Franchigia fissa ed assoluta.
La  presente  assicurazione  e'  stipulata  con  franchigia  fissa ed
assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
Il  contraente  e  l'assicurato  sono  tenuti  in solido a rimborsare
all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante  nei  limiti  della
franchigia.
L'Impresa  conserva  il diritto di gestire il sinistro anche nel caso
che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
E' fatto divieto al contraente di assicurare o, comunque, di pattuire
sotto qualsiasi  forma  il  rimborso  della  franchigia  indicata  in
polizza.
Resta  fermo  il  disposto  dell'art.  5 delle Condizioni Generali di
assicurazione, mentre non si applica l'art. 6.
F) "Bonus/Malus".
La presente assicurazione e' stipulata nella forma "Bonus/Malus", che
prevede riduzioni o  maggiorazioni  di  premio,  rispettivamente,  in
assenza  od  in  presenza  di  sinistri nei "periodi di osservazione"
quali definiti dall'art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione
e  che  si  articola  in undici classi di appartenenza corrispondenti
ciascuna a livelli di premio  decrescenti  o  crescenti,  determinati
secondo la tabella di merito che segue:
 
Classi di merito                      Coefficienti di determinazione
                                                   del premio
 1b)                                                  0,70
 1a(                                                  0,70
 1)                                                   0,70
 2)    Bonus                                          0,75
 3)                                                   0,80
 4(                                                   0,85
 5)                                                   0,92
 6     Ingresso                                       1,00
 7)                                                   1,15
 8(                                                   1,32
 9)    Malus                                          1,52
10(                                                   1,75
11)                                                   2,00
 
All'atto  della  stipulazione  il contratto, salvo che sia relativo a
veicolo che sostituisca altro veicolo assicurato con polizza in corso
nella  forma  "Bonus/Malus", nel qual caso si applica il disposto del
penultimo comma e' assegnato alla classe di merito 6 del surriportata
tabella  se  relativo  a  veicolo  assicurato  in precedenza in forma
diversa da quella "Bonus/Malus", ovvero alla classe di  merito  7  se
relativo a:
a.  veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la
prima volta, oppure,
b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico
registro automobilistico.
Per  la  stipulazione  di  contratti  relativi  a veicoli di cui alle
precedenti lett. a) e b), il contraente e' tenuto ad esibire la carta
di  circolazione  del  veicolo  ed  il  relativo foglio complementare
ovvero l'appendice di cessione del contratto.
In  difetto  il contratto e' assegnato alla classe di merito 11 nella
tabella soprariportata.
Per le annualita' successive a quella della stipulazione il contratto
e'  assegnato,  all'atto  del  rinnovo,  alla  classe  di  merito  di
pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a
seconda che  l'Impresa  abbia  o  meno  effettuato,  nel  periodo  di
osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni
conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo. Lo stesso
criterio vale per il caso che a seguito di denuncia o di richiesta di
risarcimento  per  un  sinistro  l'Impresa  abbia   provveduto   alla
appostazione  di una riserva per il presumibile importo del danno. In
mancanza  di  risarcimento,  anche  parziale,  di  danni  ovvero   di
appostazione  di  riserva il contratto, anche in presenza di denuncia
di sinistro o di richiesta di risarcimento, e' considerato immune  da
sinistri  agli  effetti  dell'applicazione  della predetta tabella di
regole evolutive.
Nel  caso  che  il  contratto  stipulato con l'Impresa si riferisca a
veicolo  gia'   assicurato   presso   altra   impresa   nella   forma
"Bonus/Malus",  il  contratto  stesso  e'  assegnato  all'atto  della
stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto  delle
indicazioni  risultanti  dall'attestazione  di  cui  all'art.  2  del
decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni,
nella  legge  26  febbraio  1977,  n.  39,  rilasciata dal precedente
assicuratore.
In   mancanza   della  consegna  dell'attestazione  il  contratto  e'
assegnato alla classe di merito 11 della tabella sopra riportata.
Il  criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso che
l'attestazione si riferisca ad un  contratto  stipulato  nella  forma
"Bonus/Malus"  che  sia  scaduto  da  piu'  di tre mesi, salvo che il
contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892  e
1893  del  Codice  Civile, di non aver circolato nel periodo di tempo
successivo  alla  data  di  scadenza  del  precedente  contratto.  In
presenza  di tale dichiarazione, il nuovo contratto e' assegnato alla
classe di merito indicata nell'attestazione  ovvero  alla  classe  di
merito  7  a  seconda  che  la  stipulazione  dello  stesso  avvenga,
rispettivamente, entro un anno dalla scadenza del  contratto  per  il
quale l'attestazione e' stata rilasciata, o successivamente.
Nel  caso  che  il  contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato,
nella forma tariffaria "Bonus/Malus" per durata  inferiore  all'anno,
il  Contraente  deve esibire il precedente contratto temporaneo ed e'
tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per  la  classe
di  merito  cui  quest'ultimo  contratto  era  stato  assegnato,  con
conseguente  assegnazione  a  questa  classe.  Qualora  il  contratto
risulti  scaduto  da  piu'  di  tre  mesi, si applica la disposizione
dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea e'
stato  stipulato  con  clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il
Contraente e' tenuto al pagamento del premio previsto per la classe 6
della  tabella  di merito riportata al primo comma ed il contratto e'
assegnato a questa classe.
La  disposizione  di  cui  al settimo comma non si applica qualora il
contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore  ad
un  anno presso una Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione
di nuovi  affari  o  che  sia  stata  posta  in  liquidazione  coatta
amministrativa  ed  il  Contraente  provi  di  aver  fatto  richiesta
dell'attestazione all'Impresa o al Commissario  liquidatore.  In  tal
caso  il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli  elementi  che  avrebbero
dovuto  essere  indicati  nella  attestazione,  o,  se  il precedente
contratto si e' risolto prima della scadenza annuale,  la  classe  di
merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto e' assegnato
alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
L'assegnazione  alla  classe  di  merito 11 effettuata ai sensi delle
disposizioni di cui al settimo e ottavo comma e' soggetta a revisione
sulla  base  delle risultanze dell'attestazione che sia consegnata in
data successiva a quella della stipulazione  del  contratto,  purche'
cio'  avvenga  non  oltre  sei mesi da quest'ultima data. L'eventuale
differenza di premio  risultante  a  credito  del  Contraente.  sara'
rimborsata  dall'Impresa  entro  la data di scadenza del contratto o,
nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sara' conteggiata sull'ammontare
del premio per la nuova annualita'.
Nel  caso  in cui il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato
all'estero, il contratto stesso e' assegnato alla classe di merito 7,
a  meno  che  il contraente non consegni dichiarazione rilasciata dal
precedente assicuratore estero che  consenta  l'assegnazione  ad  una
delle  classi  di  bonus  per  mancanza  di sinistri nelle annualita'
immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo  contratto.  La
dichiarazione  si  considera, a tutti gli effetti, attestazione dello
stato di rischio.
Per  le annualita' successive si applica anche per i contratti di cui
ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo  la  disposizione  del
quinto  comma.  La stessa disposizione si applica, altresi', all'atto
di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "Bonus/Malus"  in  corso
con  l'Impresa  che  vengono  rinnovati  alla  scadenza annuale nella
stessa forma.
L'Impresa,   qualora   un   sinistro   gia'   posto   a  riserva  sia
successivamente  eliminato  come  senza  seguito,  ed   il   rapporto
assicurativo   a  tale  momento  risulti  ancora  in  essere  con  il
contraente originario, assegnera' il contratto,  all'atto  del  primo
rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione
e' stata effettuata, alla classe  di  merito  alla  quale  lo  stesso
sarebbe  stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto,
con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito  e  quello
che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora  il  rapporto  assicurativo  sia  cessato, l'Impresa inviera'
all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio,  della
quale  dovra' tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro
contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
Nel  caso  in cui un sinistro gia' eliminato come senza seguito venga
riaperto si procedera',  all'atto  del  primo  rinnovo  di  contratto
successivo  alla  riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione
della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella
delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
 
              Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"
 Classe
 di
merito
                   0         1          2         3         4 o piu'
                sinistri  sinistri   sinistri  sinistri     sinistri
  1b              1b         1a         1         2             3
  1a              1b         1          2         3             4
  1               1a         2          3         4             5
  2               1          3          4         5             6
  3               2          4          5         6             7
  4               3          5          6         7             8
  5               4          6          7         8             9
  6               5          7          8         9            10
  7               6          8          9        10            11
  8               6          9         10        11            11
  9               7         10         11        11            11
 10               8         11         11        11            11
 11               9         11         11        11            11
 
E'  data facolta' al contraente di evitare le maggiorazioni di premio
o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti  alla  applicazione
delle  regole  evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo
all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto,  il  rimborso  degli
importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti
nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
In  caso di sostituzione del contratto e' mantenuta ferma la scadenza
annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque  ne  sia
il  motivo,  non  interrompe  il  periodo  di  osservazione in corso,
purche' non  vi  sia  sostituzione  della  persona  del  proprietario
assicurato.  Cio'  vale  anche nel caso di sostituzione del contratto
conseguente alla alienazione del veicolo ed alla sua sostituzione con
un   altro,   anche   se   di   diversa   potenza   o   provincia  di
immatricolazione.
L'estensione  dell'assicurazione a garanzie accessorie a quella della
responsabilita' civile autoveicoli, anche se attuata con sostituzione
del  contratto,  non  comporta  di  per se' spostamenti del contratto
stesso dalla classe di merito alla quale esso e' assegnato al momento
dell'estensione.
 
              CAPO IV - APPENDICI ASSICURATE DI VINCOLO
 
               - CLAUSOLE I) PER I VEICOLI IN "LEASING"
Clausola:  n. 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica,
dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata  pari
a quella del contratto di leasing).
Premesso   che   il   veicolo   assicurato,   di   proprieta'   della
spettabile....................................,   con   sede   legale
in.................................  ed immatricolato al P.R.A. a suo
nome, e' stato concesso in "leasing" al  Contraente  sino  alla  data
del.........................., l'Impresa assicuratrice si impegna nei
confronti della spettabile........................;
a.  a  non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il
presente contratto, se non con il consenso della spettabile
.................................;
b.  a  comunicare  alla  spettabile............................. ogni
sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo  indicato  in  polizza
entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia.
Resta  inteso  che,  in caso di incendio, furto o guasti accidentali,
l'indennizzo da liquidarsi  ai  sensi  di  polizza  verra',  a  norma
dell'art.  1891,  secondo  comma,  Codice  Civile,  corrisposto  alla
spettabile.............................   nella   sua   qualita'   di
proprietaria  di  detto  veicolo,  e  che  pertanto  da  essa  verra'
sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si  precisa  inoltre  che  il  premio della presente polizza e' stato
versato in un'unica soluzione sino al....................... e che il
contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacito rinnovo.
        L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE
     ...................................
Clausola:  n.  2  (ipotesi  di pagamento del premio per un periodo di
copertura inferiore a quello del contratto di leasing).
Premesso   che   il   veicolo   assicurato,   di   proprieta'   della
spettabile.................... ed immatricolato al P.R.A. a suo nome,
e' stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla data
del.......................,  l'Impresa  assicuratrice  si impegna nei
confronti della spettabile..................:
a.  a  non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il
presente contratto se non con il consenso della spettabile...........
......;
b. a comunicare alla spettabile........................ ogni sinistro
in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in  polizza  entro  15
giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c.  a  comunicare  alla  spettabile............................,  con
lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del  premio  di
assicurazione   scaduto,  nonche'  l'eventuale  mancato  rinnovo  del
contratto alla scadenza naturale di questo,  fermo  restando  che  il
mancato  pagamento  del premio comportera' comunque sospensione della
garanzia ai sensi di legge.
  Resta  inteso  che  l'Impresa  assicuratrice  potra'  dare regolare
disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai sensi
di polizza e da comunicarsi contestualmente alla spettabile..........
...................... con lettera raccomandata.
Resta  altresi'inteso  che,  in  caso  di  incendio,  furto  o guasti
accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verra', a
norma  dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla
spettabile.............................   nella   sua   qualita'   di
proprietario  di  detto  veicolo,  e  che  pertanto  da  esso  verra'
sottoscritta la relativa quitanza liberatoria.
      L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE
      ...................................
Il  Contraente  rinuncia  ad  avvalersi  della facolta' di disdire il
contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione,  fino
alla data del.............................
Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile).........
....
II)  PER  I  VEICOLI  VENDUTI  RATEALMENTE CON IPOTECA O CON PATTO DI
RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE
Clausola:  n. 3 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica,
dell'intero premio di assicurazione per una copertura di durata  pari
a quella del contratto di vendita rateale).
La  presente polizza e' vincolata sino alla data del.................
a favore della spettabile..................... con sede legale in....
.............  e  pertanto  l'Impresa  si obbliga per la durata della
polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
a.  non  consentire  alcuna  riduzione  o  variazione  delle garanzie
prestate con il presente contratto, se  non  con  il  consenso  della
spettabile..................;
b.  comunicare  alla spettabile........................ ogni sinistro
in cui sa stato coinvolto il veicolo indicato  in  polizza  entro  15
giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
c.  non  pagare,  in  caso  di  sinistro,  incendio,  furto  o guasto
accidentale, l'indennizzo che fosse liquidato a  termini  di  polizza
senza  il  consenso  scritto  della spettabile..................... e
sino alla concorrenza del residuo  suo  credito  rateale,  versare  a
quest'ultima  l'indennita'  liquidata contro quietanza liberatoria al
cui rilascio la spettabile.......... e'  fin  d'ora  autorizzata  dal
Contraente.
Si  precisa  inoltre  che  il  premio della presente polizza e' stato
versato in una  unica  soluzione  sino  al...............  e  che  il
contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacito rinnovo.
     L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE
     ...................................
Clausola:  n.  4  (ipotesi  di pagamento del premio per un periodo di
copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale).
  La presente polizza e' vincolata sino alla data del................
a favore della spettabile.................................. con  sede
legale  in....................e  pertanto l'Impresa si obbliga per la
durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:
a.  non  consentire  alcuna  riduzione  o  variazione  della garanzie
prestate con il presente contratto  se  non  con  il  consenso  della
spettabile..............;
b.  comunicare alla spettabile.................. ogni sinistro in cui
sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza  entro  15  giorni
dalla ricezione della relativa denuncia;
c.  comunicare alla spettabile........................... con lettera
raccomandata,  qualsiasi  ritardo  nel  pagamento   del   premio   di
assicurazione   scaduto,  nonche'  l'eventuale  mancato  rinnovo  del
contratto alla scadenza naturale di questo;
d.  non  pagare,  in  caso  di  sinistro,  incendio,  furto  o guasti
accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a  termini  di  polizza
senza il consenso scritto della spettabile...........................
.. e sino  alla  concorrenza  del  suo  credito  rateale,  versare  a
quest'ultima  l'indennita  liquidata  contro quietanza liberatoria al
cui rilascio  la  spettabile.........................  e'  fin  d'ora
autorizzata dal Contraente.
      L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE
       .................................
Il  Contraente  rinuncia  ad  avvalersi  della facolta' di disdire il
contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione,  sino
alla data del.........................
Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile).........
..........
 
           CAPO V - APPENDICE PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA
                     ALLA CIRCOLAZIONE ALL'ESTERO
 
a.  La  validita'  dell'assicurazione  per il veicolo descritto nella
carta internazionale di assicurazione veicoli a motore (carta  verde)
all'uopo  rilasciata,  viene  estesa  ai  danni che il veicolo stesso
cagioni durante la circolazione nel territorio  dei  Paesi  riportati
sulla carta verde stessa.
b. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il regime
di assicurazione obbligatoria, la garanzia  si  intende  prestata  in
base    alle   disposizioni   ed   entro   i   limiti   della   legge
sull'assicurazione stessa.
L'Impresa  risponde,  inoltre,  entro i massimali della polizza, ed a
termini   di   questa,   per   danni   che   non    siano    compresi
nell'assicurazione  obbligatoria  del Paese visitato (danni a cose in
genere; danni a  persone  e  cose  di  stranieri  rispetto  al  Paese
visitato).
c.  La  carta  verde  e'  valida  per  il  periodo  in essa indicato.
Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la  scadenza
del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio
o la rata di premio,  l'impresa  risponde  anche  dei  danni  che  si
verifichino  fino  alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo
quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla
condizione  che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da
altro assicuratore.
d.  Qualora la polizza in relazione alla quale e' rilasciata la carta
verde,  cessi  di  avere  validita'  nel   corso   del   periodo   di
assicurazione  e  comunque  prima della scadenza indicata sulla carta
verde, e' convenuto che anche questa cessa  di  avere  vigore  ed  il
Contraente    e'    obbligato    a   farne   immediata   restituzione
all'Impresa:l'uso del documento al di la' della  data  di  cessazione
della  polizza  e'  illecito e comporta responsabilita' e sanzioni di
legge.
      Il Contraente L'Impresa
      .............................
 
                         TITOLO II - NATANTI
            CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
 
Nel testo che segue si intendono:
-  per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e  successive
modificazioni:
-  per  "Regolamento":  il  Regolamento  di esecuzione della predetta
Legge;
- per "Impresa": la Societa'......
-  per  "Contraente":  la  persona  fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione;
-   per   "Assicurato":   la   persona  fisica  o  giuridica  la  cui
responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
-   per  "Tariffa":  la  Tariffa  dell'Impresa,  approvata  a'  sensi
dell'art. 11 della Legge, in vigore al momento della stipulazione del
contratto.
ART.  1  -  Oggetto  dell'assicurazione.  -  L'Impresa  assicura,  in
conformita' alle norme della legge e del Regolamento, i rischi  della
responsabilita'  civile  per  i quali e' obbligatoria l'assicurazioe,
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che,
per   capitale,   interessi   e  spese,  siano  dovute  a  titolo  di
risarcimento  di  danni  da   lesioni   personali   involontariamente
cagionati  a  terzi  dalla  navigazione o dalla giacenza in acqua del
natante. L'assicurazione copre anche la responsabilita' per  i  danni
causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.
L'Impresa  inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive"
e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione
obbligatori   indicati   in   tali   condizioni,   in   quanto  siano
espressamente richiamate. In questo caso  i  massimali  indicati  nel
frontespizio  sono  destinati  anzitutto  ai  risarcimeti  dovuti  in
dipendenza della assicurazione  obbligatoria  e,  per  la  parte  non
assorbita  dai  medesimi,  ai  risarcimenti  dovuti  sulla base delle
"Condizioni aggiuntive". (2)
Non  sono  assicurati  i  rischi  della  responsabilita'  per i danni
causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni
(2) Ove questa clausola sia collocata nel frontespizio si ometteranno
le parole "in questo caso i massimali indicati nel frontespizio" e si
scriveranno le parole "i massimali sopra (od a fianco) indicati".
sportive  ed  alle  relative  prove,  salvo  che  si tratti di regate
veliche.
ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'assicurazione non e' operante:
-  se  il  conducente  non e' abilitato a norma delle disposizioni in
vigore e, in ogni caso, se di eta' inferiore a 14 anni;
-  nel  caso  di  natanti  adibiti  a  Scuola guida, durante la guida
dell'allievo, se al suo fianco non vi e' un  istruttore  regolarmente
abilitato;
- durante l'esercizio di attivita' idrosciatoria;
-  nel  caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene
senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
-  nel caso di assicurazione della responsabilita' per i danni subiti
da terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformita
alle  disposizioni  vigenti  ed  alle  indicazioni  del certificato o
licenza di navigazione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.
18 della legge, l'Impresa esercitera diritto di rivalsa per le  somme
che  abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita'
di eccezioni prevista dalla citata norma.
ART.  3  -  Limiti di navigazione. - L'assicurazione vale per il mare
Mediterraneo entro gli stretti, per le acque interne italiane  e  per
quelle svizzere dei laghi Maggiori e di Lugano.
ART.  4 - Pagamento del premio. - La prima rata di premio deve essere
pagata alla consegna  della polizza; le rate successive devono essere
pagate  alle  previste  scadenze, contro rilascio di quietanze emesse
dalla  Direzione  dell'Impresa  che  devono  indicare  la  data   del
pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il
premio.
Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia cui
e' assegnato il contratto, la quale e' autorizzata  a  rilasciare  il
certificato ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.
ART.  5  -  Adeguamento  del  premio e delle condizioni di polizza. -
Qualora nel corso  del  contratto  intervengano  modificazioni  della
tariffa  applicata  al contratto stesso che comportino adeguamento al
premio,  ovvero  modificazioni  delle  condizioni  di   polizza,   il
contratto  sara' adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni
con  decorrenza  dalla  prima  scadenza   annuale   successiva   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato
Interministeriale dei  Prezzi  (CIP)  che  approva  o  stabilisce  le
modificazioni   e   comunque   dal   365›   giorno   successivo  alla
pubblicazione stessa.
ART.  6  -  Natanti  ad  uso  privato a da diporto; maggiorazione del
premio per sinistrosita'. - Qualora, nei periodi di  osservazione  di
cui  al  successivo art. 7, vengano pagati o posti a riserva 3 o piu'
sinistri, il premio dovuto per l'annualita' immediatamente successiva
sara' aumentato del 25% del premio base di Tariffa.
La  sostituzione del natante non interrompe il perido di osservazione
in corso.
Resta fermo il disposto dell'art. 5.
ART.   7  -  Periodi  di  osservazione  della  sinistrosita'.  -  Per
l'applicazione dell'art. 6 sono da considerare i seguenti periodi  di
effettiva copertura:
1›  periodo:  inizia  dal  giorno  di decorrenza dell'assicurazione e
termina tre mesi prima della scadenza del  periodo  di  assicurazione
corrispondente alla prima annualita' intera di premio;
periodi  successivi:  hanno  durata  di dodici mesi e decorrono dalla
scadenza del periodo precedente.
ART.  8  - Sostituzione del certificato e del contrassegno. - Qualora
venga richiesta la sostituzione del certificato o  del  contrassegno,
l'Impresa  provvedera'  previa restituzione di quelli da sostituire e
previo pagamento dell'eventuale differenza di premio.
Per   il  rilascio  di  duplicati  si  osserva  quanto  disposto  dal
regolamento.
ART.  9  -  Trasferimento  della proprieta' del natante. - In caso di
trasferimento della proprieta' del natante che importi  cessione  del
contratto  di assicurazione, il cedente resta tenuto al pagamento dei
premi successivi fintanto che esso  cedente  od  il  cessionario  non
abbia  data  comunicazione all'Impresa del trasferimento a termini di
quanto disposto dal Regolamento.
ART.  10  -  Modalita' per la denuncia di sinistri. - La denuncia del
sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo  e
le  modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei
danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro  mortale
o   di  notevole  gravita'  la  denuncia  deve  essere  preceduta  da
telegramma.
Alla  denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
ART.  11  - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume fino a quando
ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale  delle  vertenze  in qualunque sede nella quale si discuta
del  risarcimento  del  danno,  designando,  ove  occorra,  legali  o
tecnici.   Ha   altresi'   facolta'   di  provvedere  per  la  difesa
dell'Assicurato in sede penale, sino  ad  esaurimento  del  grado  di
giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa  non  riconosce  le  spese incontrate dall'Assicuratore per
legali o tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe o ammende ne' delle spese di giustizia penali.
ART.  12  -  Rinnovo del contratto. - In mancanza di disdetta data da
una della parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima  della
scadenza,  il  contratto,  se  di  durata non inferiore a un anno, e'
rinnovato per una  durata  uguale  a  quella  originaria  esclusa  la
frazione d'anno, e cosi' successivamente.
Qualora  il  contratto  sia emesso in sostituzione di altro di durata
annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di  durata
inferiore  all'anno  e  pertanto,  in mancanza di valida disdetta, e'
rinnovato come previsto al precedente comma.
ART. 12 BIS - Richiesta di risoluzione del contratto per il furto del
natante. - In caso di furto del  natante  il  contratto  puo'  essere
risolto,  a  richiesta  del  Contraente,  a  decorrere  dalla data di
scadenza  del  certificato  di  assicurazione.  Il  Contraente   deve
allegare  alla  richiesta  copia  della  denuncia di furto presentata
all'Autorita' competente.
Qualora  il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di
scadenza del certificato di assicurazione, il contratto potra' essere
risolto a decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di
premio in corso al momento del furto stesso.
L'Impresa  rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive
alla risoluzione del contratto.
ART.  13 - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti
l'esecuzione del presente contratto e' esclusivamente  competente,  a
scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha
sede la  Direzione  dell'Impresa,  ovvero  di  quello  dove  ha  sede
l'agenzia  cui  e'  assegnato  e presso la quale e' stato concluso il
contratto, ovvero nel caso di azione diretta a'  sensi  dell'art.  18
della Legge, L'Autorita' Giudiziaria adita dal dannegiato.
ART.  14  - Imposte e tasse. - Le Imposte, le tasse e tutti gli oneri
stabiliti per legge,  presenti  e  futuri,  relativi  al  premio,  al
contratto  ed  agli  atti  da  esso  dipendenti,  sono  a  carico del
Contraente  anche  se  il   pagamento   ne   sia   stato   anticipato
dall'Impresa.
ART.  15 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente
regolato dal  presente  contratto  valgono  le  norme  legislative  e
regolamentari vigenti.
  CAPO  II  - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA  (VALIDE  SOLTANTO  SE  ESPRESSAMENTE
RICHIAMATE)
 
                               PREMESSA
 
L'Assicurazione  dei  rischi  indicati  nelle  sottoestese Condizioni
aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni generali di  assicurazione",
ad  eccezione  degli  artt.  2,  secondo  comma, 8 e 15, nonche', per
quanto non  previsto  da  tali  "Condizioni  generali",  dalle  norme
disciplinanti    l'assicurazione    facoltativa.    Restano   inoltre
applicabili, salvo deroghe  contenute  nelle  sottoestese  Condizioni
aggiuntive  e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le
esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4, lett. a,  b,  e  d
della Legge.
A) Natanti adibiti a scuola guida - Garanzia terzi trasportati.
L'assicurazione  copre anche la responsabilita' dell'istruttore. Sono
considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando e'
alla   guida,   tranne  che  durante  l'effettuazione  dell'esame,  e
l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
B) Danni a cose ed animali di terzi.
L'Impresa  assicura  la responsabilita' per i danni involontariamente
cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed
animali  di  terzi.  L'assicurazione  e' stipulata con una franchigia
assoluta per ogni sinistro nella misura indicata nel frontespizio.
L'Impresa  conserva  il  diritto di gestire la vertenza nei confronti
del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri
nei limiti della franchigia.
Sono  esclusi  dalla  garanzia  i  danni  alle cose ed animali che si
trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con  se'
dalle  persone  trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto
pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C o D.
c)  Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto
pubblico di persone.
L'Impresa  assicura  la  responsabilita per i danni involontariamente
cagionati dalla navigazione o giacenza  in  acqua  del  natante  agli
indumenti  ed  oggetti  di  comune  uso  personale  che,  per la loro
naturale destinazione, siano portati con se' dai  terzi  trasportati,
esclusi  denaro,  preziosi,  titoli,  nonche' bauli, valigie, colli e
loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio,
da furto o da smarrimento. La garanzia e' prestata fino ad un massimo
di lire 200.000 per ogni persone danneggiata.
D)  Danni  a  cose  ed  animali  di  terzi  e  danni  a cose di terzi
trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.
1) Danni a cose ed animali di terzi.
L'Impresa  assicura  la responsabilita' per i danni involontariamente
cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose di
animali di terzi.
L'assicurazione  e' stipulata con la franchigia assoluta di L. 50.000
per ogni sinistro.
L'impresa  conserva  il  diritto di gestire la vertenza nei confronti
del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri
nei limiti della franchigia.
Sono  esclusi  dalla  garanzia  i  danni  alle cose ed animali che si
trovino a bordo del natante.
2)  Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto
pubblico di persone.
L'impresa  assicura  la responsabilita' per i danni involontariamente
cagionati dalla navigazione o giacenza  in  acqua  del  natante  agli
indumenti  ed  oggetti  di  comune  uso  personale  che,  per la loro
naturale destinazione, siano portati con se' dai  terzi  trasportati,
esclusi  danaro,  preziosi,  titoli,  nonche' bauli, valigie, colli e
loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio,
da furto o da smarrimento.
La  garanzia  e'  prestata  fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni
persona danneggiata.
E)  Attivita'  idrosciatoria;  traino di paracadute ascensionale o di
deltaplano.
L'Impresa  assicura  la responsabilita' per i danni involontariamente
cagionati a  terzi,  compresa  la  persona  trainata,  dall'esercizio
dell'attivita' di traino.
 
             CAPO III - APPENDICI ASSICURATIVE DI VINCOLO
            - CLAUSOLE I) PER NATANTI LOCATI IN "LEASING"
 
Clausola n. 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica,
   dell'intero  premio  di  assicurazione per una copertura di durata
   pari a quella del contratto di leasing).
Premesso   che   il   natante   assicurato,   di  proprietaria  della
spettabile....................., con sede legale  in.................
iscritto  nei  Pubblici  Registri  a  suo  nome, e' stato concesso in
"leasing"  al  Contraente  sino  alla  data  del....................,
l'Impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile....
..........................:
a.  a  non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il
presente contratto, se con il consenso della spettabile..............
.......
b.  a comunicare alla spettabile.................... ogni sinistro in
cui sia stato coinvolto il  natante  indicato  in  polizza  entro  15
giorni dalla ricezione della relativa denuncia.
Resta   inteso   che,   in   caso  di  danni  al  natante  assicurato
riconducibili alle garanzie prestate l'indennizzo  da  liquidarsi  ai
sensi  di  polizza  verra',  a  norma  dell'art. 1891, secondo comma,
Codice Civile, corrisposto alla spettabile....................  nella
sua  qualita'  di proprieta' di detto natante, e che pertanto da essa
verra' sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Si  precisa  inoltre  che  il  premio della presente polizza e' stato
versato in un'unica  soluzione  sino  al.................  e  che  il
contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacito rinnovo.
   L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE
.................................
II) PER NATANTI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI
RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE
Clausola n. 2 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica,
   dell'intero  premio  di  assicurazione per una copertura di durata
   pari a quella del contratto di vendita rateale).
La presente polizza e' vincolata sino alla data del..................
. a favore della spettabile................ con sede legale in.......
....................... e pertanto l'Impresa si
  obbliga  per  la  durata  della  polizza,  indipendentemente  dalle
risultanze dei Pubblici Registri:
a.  non  consentire  alcuna  riduzione  o  variazione  delle garanzie
prestate con il presente contratto, se  non  con  il  consenso  della
spettabile.....................;
b. comunicare alla spettabile................... ogni sinistro in cui
sia stato coinvolto il natante indicato in polizza  entro  15  giorni
dalla recezione della relativa denuncia;
c.  non  pagare, in caso di danni al natante assicurato riconducibili
alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di
polizza  senza  il consenso scritto della spettabile............... e
sino alla concorrenza del residuo  suo  credito  rateale,  versare  a
quest'ultima  l'indennita'  liquidata contro quietanza liberatoria al
cui rilascio la spettabile................ e' fin  d'ora  autorizzata
dal Contraente.
Si  precisa  inoltre  che  il  premio della presente polizza e' stato
versato in unica soluzione sino al........... e che il  contratto  di
assicurazione non e' suscettibile di tacito rinnovo.
   L'ASSICURATORE IL CONTRAENTE
.....................................
 
              TITOLO III - GARE E COMPETIZIONI SPORTIVE
                     SEZIONE I - VEICOLI A MOTORE
            CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
 
Nel testo che segue si intendono:
-  per "Legge"; la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e  successive
modificazioni;
-  per  "Regolamento":  il  Regolamento  di esecuzione della predetta
Legge;
- per "Impresa": la Societa'.............
-  per  "Contraente":  la  persona  fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione;
-   per   "Assicurato":   la   persona  fisica  o  giuridica  la  cui
responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
-   per  "Tariffa":  la  Tariffa  dell'Impresa,  approvata  a'  sensi
dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione del
contratto.
ART.  1  -  Oggetto  dell'assicurazione.  -  L'Impresa  assicura,  in
conformita' alle norme della legge e del Regolamento, i rischi  della
responsabilita'  civile  dell'organizzatore  di  gare  e competizioni
sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3
della  Legge  e  nell'art.  5 del Regolamento. Pertanto, l'Impresa si
impegna a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme  che,  per
capitale, interessi e spese, siano duvute a titolo di risarcimento di
danni involontariamente cagionati  a  terzi  dalla  circolazione  dei
veicoli  partecipanti  a  gare  o competizioni, nonche' alle relative
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e  finali  previste  nel
regolamento di gara.
L'Impresa  inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive"
e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione
obbligatoria   indicati   in   tali   condizioni,   in  quanto  siano
espressamente richiamate. In questo caso  i  massimali  indicati  nel
frontespizio  sono  destinati  anzitutto  ai  risarcimenti  dovuti in
dipendenza  dell'assicurazione  obbligatoria  e,  per  la  parte  non
assorbita  dai  medesimi,  ai  risarcimenti  dovuti  sulla base delle
"condizioni aggiuntive".
La  garanzia ha effetto, per ciascun veicolo, dal momento in cui, per
ordine della direzione di  gara,  viene  consegnato  agli  incaricati
delle  verifiche  preliminari,  tecniche  e/o sportive, e termina nel
momento in cui, sempre per ordine  della  direzione  di  gara,  viene
riconsegnato  dagli  incaricati delle verifiche finali, sempreche' le
verifiche siano previste dal regolamento particolare di  gara  con  i
relativi orari.
ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'Assicurazione non e' operante:
-  se  il  conduttore  non e' abilitato a norma delle disposizioni in
vigore;
-  per  i  danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e'
effettuato   in   conformita'   alle   disposizioni   vigenti,   alle
prescrizioni  del  regolamento  particolare  e alle indicazioni della
carta di circolazione, nonche', comunque, se il veicolo e' monoposto;
- se la gara non e' autorizzata in conformita' alle norme di legge in
vigore;
-  se  il  regolamento di gara non e' approvato dai competenti organi
sportivi.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.
18 della legge, l'Impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme
che  abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita'
di eccezioni previste dalla citata norma.
ART.  3  -  Validita' e sfera di applicazione. - L'assicurazione vale
per  il  territorio  della  Repubblica  Italiana,  della  Citta'  del
Vaticano  e  della  Repubblica  di  S. Marino, compresi gli eventuali
tratti  di  percorso  oltre   confine,   previsti   dal   regolamento
particolare di gara.
ART. 4 - Durata del contratto. - Il contratto ha durata pari a quella
della gara o competizione per la quale  esso  e'  stipulato,  nonche'
delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali
previste nel regolamento particolare di gara.
ART.  5  -  Pagamento del premio. - Il premio deve essere pagato alla
consegna della polizza contro rilascio da  parte  dell'Impresa  della
dichiarazione prevista dall'art. 5, secondo comma, del Regolamento.
La  parte  di  premio  relativa agli elementi di rischio variabili e'
determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve  essere
pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.
Il  Contraente  e' tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15
giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari  per
la   regolazione   del   premio,   nonche'  ad  esibire  a  richiesta
dell'Impresa la  relativa  documentazione  ufficiale  compresa  copia
conforme   dell'incartamento  di  chiusura  della  gara  redatto  dal
direttore della stessa per l'Autorita' sportiva competente.
La  differenza  attiva  o  passiva  risultante dalla regolazione deve
essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.
ART.  6  -  Modalita'  per la denuncia di sinistro. - La denuncia del
sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo  e
le  modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei
danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro  mortale
la denuncia deve essere preceduta da telegramma.
Alla  denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
ART.  7. - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a quando
ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale  delle  vertenze  in  qualunque sede in cui si discuta del
risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha
altresi' facolta' di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede
penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in  corso  all'atto
della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa  non  riconosce  le  spese incontrate dall'Assicurato per i
legali o tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
ART.  8. - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti
la esecuzione del presente contratto e' esclusivamente competente,  a
scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del luogo dove ha
sede la  Direzione  dell'Impresa,  ovvero  di  quello  dove  ha  sede
l'agenzia  cui  e'  assegnato  o presso la quale e' stato concluso il
contratto, ovvero, nel caso di esercizio di adozione diretta a' sensi
dell'art.   18   della   Legge,  l'Autorita'  Giudiziaria  adita  dal
danneggiato.
ART.  9  -  Imposta  e  tasse. Le imposte, le tasse e tutti gli altri
oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio,  al
contratto  ed  agli  atti  da  esso  dipendenti  sono  a  carico  del
Contraente  anche  se  il   pagamento   ne   sia   stato   anticipato
dall'Impresa.
ART.  10 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente
regolato dal  presente  contratto  valgono  le  norme  legislative  e
regolamentari vigenti.
-------Clausola  da  approvare  specificamente  per iscritto a' sensi
dell'articolo 1341 C.C.
ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.
      -------------------------------------------------------
CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
   COMPRESI  IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE
   RICHIAMATE)
 
                               PREMESSA
 
L'assicurazione  dei  rischi  indicati  nelle  sottoestese Condizioni
Aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni Generali di  Assicurazione",
ad  eccezione  degli  art. 2, secondo comma e 10, nonche', per quanto
non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti
l'assicurazione  facoltativa.  Restano inoltre applicabili, in quanto
compatibili con le  sottoestese  Condizioni  Aggiuntive  e  ferme  le
ulteriori  esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero
dei terzi di cui all'art. 4 della Legge.
A)  Organizzatori,  Ufficiali  di gara, dipendenti ed ausiliari degli
organizzatori. -  Sono  considerati  terzi  i  singoli  componenti  i
Comitati    Organizzatori   e   gli   Ufficiali   di   gara   addetti
all'organizzazione  di  gare  e   competizioni   automobilistiche   e
motociclistiche,   in   quanto   non   sussista   una   loro  diretta
responsabilita' nella produzione del danno.
Sono  parimenti  considerati  terzi i dipendenti dell'organizzatore e
gli ausiliari  addetti  ai  servizi  dell'organizzazione  della  gara
(esclusi  i  piloti,  gli  addetti  al servizio dei veicoli e le case
costruttrici),   in   quanto   non   sussista   una   loro    diretta
responsabilita'   nella   produzione  del  danno.  Per  i  dipendenti
dell'organizzatore soggetti alla  assicurazione  obbligatoria  contro
gli  infortuni  di  cui al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione
vale per le sole somme eccedenti l'indennita'  liquidata  dall'INAIL,
che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato
colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato,  commesso
dall'organizzatore  medesimo  o  da  suo  dipendente  del quale debba
rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per  le
somme  che  l'organizzatore  fosse  tenuto  a  pagare in seguito alla
azione di regresso esperita nei suoi confronti  dall'INAIL  ai  sensi
dell'art. 11 del predetto D.P.R.
Nei  confronti dei soggetti indicati nel comma precedente la garanzia
e' prestata per ogni persona fino  alla  concorrenza  massima  di  L.
50.000.000, sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di L.
1.000.000 per persona.
B)   Secondi   conduttori   partecipanti   a   gare   e  competizioni
automobilistiche. - Limitatamente  ai  veicoli  partecipanti  a  gare
automobilistiche,  escluse quelle di sola velocita', sono considerati
equiparati ai terzi trasportati  i  secondi  conduttori,  mentre  non
guidano  il veicolo, a condizione che la loro presenza sia prescritta
dal regolamento particolare di gara, ed in tal caso  la  garanzia  e'
operante nei limiti da questo stabiliti.
CAPO III - APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZAZIONE PER
   DANNI NON CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
L'Impresa   assicura,   sulla   base  delle  Condizioni  Generali  di
Assicurazione della polizza su richiamata, in quanto compatibili,  la
responsabilita'   dell'organizzatore   per   danni  involontariamente
cagionati a terzi in consequenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria,
derivanti dai fabbricati,  dalle  attrezzature,  dai  servizi,  dalle
installazioni  fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere,
dall'organizzazione della gara descritta in contratto.
La garanzia e' prestata fino alla concorrenza
di L. ................. per ogni sinistro col limite
di L. ................. per ogni persona danneggiata e
di L. ................. per danneggiamenti a cose
e  vale  durante  il  giorno  od i giorni di effettuazione della gara
nonche' delle relative prove ufficiali e delle verifiche  preliminari
e finali, se previste.
Limitatamente  ai danni derivanti dai fabbricati, dalle attrezzature,
dai  servizi  e  dalle  installazioni  fisse  e  mobili,  tecniche  e
pubblicitarie,   sono   considerati  terzi  anche  gli  addetti  alla
organizzazione, i  dipendenti  e  gli  ausiliari  dell'organizzatore,
nonche'  i  piloti,  gli  addetti  al  servizio dei veicoli e le case
concorrenti, sempreche' non sussita una loro diretta  responsabilita'
nella  produzione  del  danno.  Per  i  dipendenti dell'organizzatore
soggetti alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di  cui
al  D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme
eccedenti  l'indennita'  liquidata  dall'INAIL,  che  l'organizzatore
fosse   condannato   a   pagare  in  conseguenza  di  reato  colposo,
perseguibile   d'ufficio   e   giudizialmente   accertato,   commesso
dall'organizatore  medesimo  o  da  suo  dipendente  del  quale debba
rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per  le
somme  che  l'organizzatore  fosse  tenuto  a  pagare in seguito alla
azione di regresso esperita nei suoi confronti  dall'INAIL  ai  sensi
dell'art. 11 del predetto D.P.R.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi
titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose
dell'assicurato.
 
                          SEZIONE II - NATANTI
            CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
 
Nel testo che segue si intendono:
-  per "Legge": la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti  e  successive
modificazioni;
-  per  "Regolamento":  il  Regolamento  di esecuzione della predetta
legge.
- per "Impresa": la Societa'.......
-  per  "Contraente":  la  persona  fisica o giuridica che stipula il
contratto di assicurazione;
-   per   "Assicurato":   la   persona  fisica  o  giuridica  la  cui
responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
- per "Tariffa": la Tariffa dell'Impresa approvata a' sensi dell'art.
11  della  Legge,  in  vigore  al  momento  della  stipulazione   del
contratto.
ART.  1  -  Oggetto  dell'assicurazione.  -  L'Impresa  assicura,  in
conformita' alle norme della legge e del Regolamento, i rischi  della
responsabilita'  civile  dell'organizzatore  di  gare  o competizioni
sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3
della  Legge  e  nell'art.  5 del Regolamento. Pertanto, l'Impresa si
impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che,  per
capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di
danni involontariamete  cagionati  a  terzi  della  circolazione  dei
natanti  partecipanti  a  gare  e  competizioni nonche' alle relative
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e  finali  previste  nel
regolamento particolare di gara.
L'Impresa  inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni aggiuntive"
e della relativa "Premessa", i rischi non compresi nell'assicurazione
obbligatoria   indicati   in   tali   condizioni,   in  quanto  siano
espressamente richiamate. In questo caso  i  massimali  indicati  nel
frontespizio  sono  destinati  anzitutto  ai  risarcimenti  dovuti in
dipendenza  dell'assicurazione  obbligatoria  e,  per  la  parte  non
assorbita  dai  medesimi,  ai  risarcimenti  dovuti  sulla base delle
"Condizioni aggiuntive".
La  garanzia ha effetto, per ciascun natante, dal momento in cui, per
ordine della direzione di  gara,  viene  consegnato  agli  incaricati
delle  verifiche  preliminari,  tecniche  e/o sportive, e termina nel
momento in cui, sempre per ordine  della  direzione  di  gara,  viene
riconsegnato  dagli  incaricati delle verifiche finali, sempreche' le
verifiche siano previste dal regolamento particolare di  gara  con  i
relativi orari.
ART. 2 - Esclusioni e rivalsa. - L'assicurazione non e' operante:
-  se  il  conduttore  non e' abilitato a norma delle disposizioni in
vigore;
-  per  i  danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e'
effettuato   in   conformita'   alle   disposizioni   vigenti,   alle
prescrizioni  del  regolamento particolare di gara e alle indicazioni
del certificato o licenza di navigazione, nonche',  comunque,  se  il
natante e' monoposto;
- se la gara non e' autorizzata in conformita' alle norme di legge in
vigore;
-  se  il  regolamento di gara non e' approvato dai competenti organi
sportivi.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.
18 della Legge, l'Impresa esercitera'  diritto  di  rivalsa,  per  le
somme   che   abbia   dovuto   pagare   al   terzo   in   conseguenza
dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.
ART.  3  - Limiti di navigazione. - L'assicurazione vale per le acque
territoriali italiane compresi gli eventuali tratti  di  percorso  in
acque  neutre,  per  quelle  svizzere dei laghi Maggiore e di Lugano,
nonche' per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti  limiti
previsti dal regolamento particolare di gara.
ART.  4 - Durata del contratto - Il contratto ha durata pari a quella
della gara o competizione per la  quale  esso  e'  stipulato  nonche'
della prove ufficiali e delle verifiche preliminari e finali previste
nel regolamento particolare di gara.
ART.  5  -  Pagamento del premio. - Il premio deve essere pagato alla
consegna della polizza contro rilascio da  parte  dell'Impresa  della
dichiarazione prevista dall'art. 5, secondo comma, del Regolamento.
La  parte  di  premio  relativa agli elementi di rischio variabili e'
determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve  essere
pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.
Il  Contraente  e' tenuto a comunicare all'Impresa, nel termine di 15
giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari  per
la   regolazione   del   premio,   nonche'  ad  esibire  a  richiesta
dell'Impresa la relativa documentazione.
La  differenza  attiva  o  passiva  risultante dalla regolazione deve
essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.
ART.  6  -  Modalita'  per la denuncia di sinistro. - La denuncia del
sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo  e
le  modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei
danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro  mortale
la denuncia deve essere preceduta da telegramma.
Alla  denuncia devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile, le
notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
ART.  7  - Gestione delle vertenze. - L'Impresa assume, fino a quando
ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale  delle  vertenze  in  qualunque sede in cui si discuta del
risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha
altresi' facolta' di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede
penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in  corso  all'atto
della tacitazione dei danneggiati.
L'Impresa  non  riconosce  le  spese incontrate dall'assicurato per i
legali o tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
ART.  8  - Competenza territoriale. - Per le controversie riguardanti
la esecuzione del presente contratto e' esclusivamente competente,  a
scelta della parte attrice, l'Autorita' giudiziaria del luogo dove ha
sede la  Direzione  dell'Impresa,  ovvero  di  quello  dove  ha  sede
l'agenzia  cui  e'  assegnato  o presso la quale e' stato concluso il
contratto, ovvero, nel caso di esercizio di azione diretta  a'  sensi
dell'art.   18   della   legge,  l'Autorita'  giudiziaria  adita  dal
danneggiato.
ART.  9  -  Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli altri
oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al  premio,  al
contratto  ed  agli  atti  da  esso  dipendenti  sono  a  carico  del
Contraente  anche  se  il   pagamento   ne   sia   stato   anticipato
dall'Impresa.
ART.  10 - Rinvio alle norme di legge. - Per quanto non espressamente
regolato dal  presente  contratto  valgono  le  norme  legislative  e
regolamentari vigenti.
Clausole   da   approvare   specificamente   per  iscritto  a'  sensi
dell'articolo 1341 C.C.
ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.
  CAPO  II  - CONDIZIONE AGGIUNTIVA PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA  (VALIDA  SOLTANTO  SE  ESPRESSAMENTE
RICHIAMATA)
 
                               PREMESSA
 
L'Assicurazione  dei  rischi  richiamati nella sottoestesa Condizione
Aggiuntiva e' regolata dalle "Condizioni Generali di  Assicurazione",
ad  eccezione  degli artt. 2, secondo comma e 10, nonche', per quanto
non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti
l'assicurazione  facoltativa.  Restano inoltre applicabili, in quanto
compatibili con la  sottoestesa  Condizione  aggiuntiva  e  ferme  le
ulteriori  esclusioni nella stessa previste, le esclusioni dal novero
dei terzi di cui all'art.4 della Legge.
A)  Organizzatori,  Ufficiali  di gara, dipendenti ed ausiliari degli
Organizzatori. -  Sono  considerati  terzi  i  singoli  componenti  i
Comitati    Organizzatori   e   gli   Ufficiali   di   gara   addetti
all'organizzazione della gara o competizione, in quanto non  sussista
una loro diretta responsabilita' nella produzione del danno.
Sono  parimenti  considerati  terzi i dipendenti dell'organizzatore e
gli  ausiliari  addetti  al  servizio   dei   natanti   e   le   case
costruttrici),    in   quanto   non   sussista   una   loro   diretta
responsabilita'  nella  produzione  del  danno.  Per   i   dipendenti
dell'organizzatore  soggetti  alla  assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni di cui al D.P.R. 30/6/1965,  n.  1124,  l'assicurazione
vale  per  le sole somme eccedenti l'indennita' liquidata dall'INAIL,
che l'organizzatore fosse condannato a pagare in conseguenza di reato
colposo,  perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso
dall'organizzatore medesimo o  da  suo  dipendente  del  quale  debba
rispondere  ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per le
somme che l'organizzatore fosse  tenuto  a  pagare  in  seguito  alla
azione  di  regresso  esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi
dell'art. 11 del predette D.P.R.
Nei  confronti dei soggetti indicati nel comma precedente la garanzia
e' prestata per ogni persona fino  alla  concorrenza  massima  di  L.
50.000.000, sotto deduzione di una franchigia fissa ed assoluta di L.
1.000.000 per persona.
  CAPO III - APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZAZIONE PER
DANNI NON CAUSATI DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI
L'Impresa   assicura,   sulla   base  delle  Condizioni  Generali  di
Assicurazione della polizza su richiamata, in quanto compatibili,  la
responsabilita'   dell'organizzatore   per   danni  involontariamente
cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria,
derivanti dai fabbricati,  dalla  attrezzature,  dai  servizi,  dalle
installazioni  fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere,
dall'organizzazione della gara descritta in contratto.
La garanzia e' prestata fino alla concorrenza
di L. ................ per ogni sinistro col limite
di L. ................ per ogni persona danneggiata e
di L. ................ per danneggiamenti a cose
e  vale  durante  il  giorno  od i giorni di effettuazione della gara
nonche' delle relative prove ufficiali e delle verifiche  preliminari
e finali, se previste.
Limitatamente  ai danni derivanti dai fabbricati, dalla attrezzature,
dai  servizi  e  dalle  installazioni  fisse  e  mobili,  tecniche  e
pubblicitarie,    sono    considerati   terzi   anche   gli   addetti
all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari  dell'organizzatore,
nonche'  i  piloti,  gli  addetti  al  servizio dei natanti e le case
concorrenti, sempreche' non sussista una loro diretta responsabilita'
nella  produzione  del  danno.  Per  i  dipendenti dell'organizzatore
soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  di  cui
al  D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole somme
eccedenti l'indennita liquidata dall'INAIL, che l'organizzatore fosse
condannato  a  pagare  in  conseguenza di reato colposo, perseguibile
d'ufficio e  giudizialmente  accertato,  commesso  dall'organizzatore
medesimo  o  da  suo  dipendente  del quale debba rispondere ai sensi
dell'art.  2049  del  Codice  Civile,  nonche'  per  le   somme   che
l'organizzatore  fosse  tenuto  a  pagare  in  seguito alla azione di
regresso esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi dell'art. 11
del predetto D.P.R.
Sono esclusi dalla garanzia i danni:
- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi
titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle cose
dell'assicurato.