(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
   All'interno   dell'area   individuata   come  zona  di  importanza
naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i  seguenti
interventi:
    l'apertura e la coltivazione di cave;
    la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita'
esistente e  futura  fatta  eccezione  per  i  mezzi  necessari  alle
attivita' produttive consentite;
    l'utilizzazione  di  natanti  a  motore  ad  eccezione  dei mezzi
necessari alle attivita' consentite;
    l'esercizio   della  caccia  e  dell'uccellagione  praticate  con
qualsiasi mezzo, nonche' ogni forma di disturbo della fauna selvatica
ivi  compreso  l'addestramento  dei  cani  nonche'  la  raccolta e la
distruzione di uova e nidi;
    il  danneggiamento  e la raccolta delle specie vegetali spontanee
con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di
alberi,  a  siepi  o  formazione  vegetazionali  arboree ed arbustive
residue con l'esclusione delle specie eduli;
    l'abbandono di rifiuti di qualunque genere;
    la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi
destinati alla  tutela  della  pubblica  incolumita',  alla  corretta
conduzione  dei  fondi  agricoli  e al ripristino e ricostituzione di
ambienti umidi;
    manomettere  ed  altereare  o  danneggiare  in  qualsiasi  modo i
biotopi naturali e seminaturali;
    effettuare  qualsiasi  intervento  di  ulteriore  urbanizzazione,
fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e  straordinaria
e  di  ristrutturazione  finalizzata al riuso dei manufatti esistenti
per attivita' compatibilii con l'aspetto e la vocazione dei luoghi;
    accendere fuochi;
    installare campeggi;
    introdurre cani;
    apporre segnaletica pubblicitaria;
    introdurre  nell'area specie vegetali non appartenenti alla flora
spontanea o alla flora  inserita  come  componente  paesaggistica  in
tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;
    manomettere  la vegetazione spontanea presente ad eccezione degli
interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla  pubblica
incolumita'.