ALLEGATO 2 All'interno dell'area individuata come zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale sono interdetti i seguenti interventi: l'apertura e la coltivazione di cave; la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilita' esistente e futura fatta eccezione per i mezzi necessari alle attivita' produttive consentite; l'utilizzazione di natanti a motore ad eccezione dei mezzi necessari alle attivita' consentite; l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonche' ogni forma di disturbo della fauna selvatica ivi compreso l'addestramento dei cani nonche' la raccolta e la distruzione di uova e nidi; il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee con particolare riferimento ad esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazione vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli; l'abbandono di rifiuti di qualunque genere; la modifica del regime delle acque, ad eccezione degli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumita', alla corretta conduzione dei fondi agricoli e al ripristino e ricostituzione di ambienti umidi; manomettere ed altereare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali e seminaturali; effettuare qualsiasi intervento di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attivita' compatibilii con l'aspetto e la vocazione dei luoghi; accendere fuochi; installare campeggi; introdurre cani; apporre segnaletica pubblicitaria; introdurre nell'area specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio; manomettere la vegetazione spontanea presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi e i danni alla pubblica incolumita'.