(Allegato 2)
                                                           ALLEGATO 2 
                            SPECIE SUINA 
   Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo  quanto
disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla  base
dei seguenti criteri: 
    I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei  prezzi
per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato  di  Modena  e
riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi,  pubblicato,
anteriormente  alla  data  dell'ordinanza  di   abbattimento,   dalla
relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato. 
    II) qualora il bollettino di  cui  al  punto  I)  non  sia  stato
pubblicato negli ultimi  quindici  giorni  antecedenti  la  data  del
provvedimento di abbattimento, il  valore  medio  e'  ricavato  dalla
media aritmetica dei  prezzi,  per  la  stessa  specie  e  categoria,
riportati nell'ultimo bollettino settimanale  dei  prezzi  pubblicato
dalla camera di commercio di Modena, purche' non risalente a piu'  di
sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. 
   Qualora nei bollettini di cui sopra non siano  indicati  i  prezzi
degli  animali  riproduttori  di  razza  pura  iscritti   nei   libri
genealogici ufficiali od  ai  registri  anagrafici  dei  meticci,  il
valore di mercato dei suddetti animali viene determinato  maggiorando
dell'80%  il  valore  medio  degli  animali  della  stessa  specie  e
categoria non iscritti nei libri genealogici ufficiali od ai registri
anagrafici dei meticci calcolato secondo i criteri sopraindicati.