TRADUZIONE NON UFFICIALE MINISTERO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE UFFICIO DEL PRIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO S.E. Sig. Mario Raffaelli, Sottosegretario agli Affari Esteri Cairo, 2 marzo 1989 Eccellenza, Ho l'onore di accusare ricevuta della sua lettera del 2 marzo 1989 del seguente tenore: "Con la presente confermo a sua Eccellenza che il Governo Italiano ha approvato il seguente contributo libero a favore del programma di aiuto per i beni di prima necessita' per un importo di CIF (costo, assicurazione e nolo n.d.t.) 45 miliardi di Lire italiane, da utilizzare per coprire i costi delle materie prime, dei beni di prima necessita', delle parti di ricambio dei veicoli, nonche' dei macchinari e delle attrezzatre... ecc. di origine Italiana, mediante l'amministrazione della Banca Mondiale (IDA). La parte Egiziana aprira' un conto separato nella Banca Centrale d'Egitto ed accreditera' su detto conto l'equivalente in Sterline egiziane dell'ammortare prelevato dal Credito. L'ammontare in Sterline egiziane presente su detto conto verra' utilizzato esclusivamente, per finanziare progetti di sviluppo e relative spese ed attivita' nel territorio della Repubblica Araba d'Egitto, da concordarsi tra l'Italia e l'Egitto. A tal fine i due Governi firmeranno un Memorandum d'Intesa. I beni finanziati mediante il Credito genereranno fondi per la controparte in Sterline egiziane, con eventuali eccezioni in casi limitati ed esclusivamente per attrezzature sanitarie o didattiche, previo accordo reciproco tra il Ministero della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata Italiana del Cairo. La suddetta iniziativa di cooperazione finanziaria e' pienamente in linea con le eccellenti relazioni esistenti tra i nostri due Paesi, nonche' col desiderio del mio Governo di aiutare a risolvere il problema della bilancia dei pagamenti egiziana. Pertanto, ribadisco con la presente la disponibilita' del Governo Italiano a stanziare e a mettere a disposizione la somma di 45 miliardi di lire italiane per il finanziamento dei beni di prima necessita' summenzionati, su una base di credito". Vorrei confermare che le suddette disposizioni sono accettabili per il Governo Egiziano. Colgo l'occasione per rinnovare a sua Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. ABDEL AZIZ ZAHWY S.E. Dr. Abdel Aziz ZAHWY Sottosegretario di Stato Ministero della Cooperazione Internazionale Cairo Cairo, 2 marzo 1989 Eccellenza, Con la presente confermo a sua Eccellenza che il Governo Italiano ha approvato il seguente contributo libero a favore del programma di aiuto per i beni di prima necessita' per un importo di CIF (costo, assicurazione e nolo n.d.t.) 45 miliardi di lire italiane, da utilizzare per coprire i costi delle materie prime, dei beni di prima necessita', delle parti di ricambio dei veicoli, nonche' dei macchinari e delle attrezzature... ecc. di origine Italiana, mediante l'amministrazione della Banca Mondiale (IDA). La parte Egiziana aprira' un conto separato nella Banca Centrale d'Egitto ed accreditera' su detto conto l'equivalente in Sterline egiziane dell'ammontare prelevato dal Credito. L'ammontare in Sterline egiziane presente su detto conto verra' utilizzato esclusivamente per finanziare progetti di sviluppo e relative spese ed attivita' nel territorio della Repubblica Araba d'Egitto, da concordarsi tra l'Italia e l'Egitto. A tal fine i due Governi firmeranno un Memorandum d'Intesa. I beni finanziati mediante il Credito genereranno fondi per la controparte in Sterline egiziane, con eventuali eccezioni in casi limitati ed esclusivamente per attrezzature sanitarie o didattiche, previo accordo reciproco tra il Ministero della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata Italiana del Cairo. La suddetta iniziativa di cooperazione finanziaria e pienamente in linea con le eccellenti relazioni esistenti tra i nostri due Paesi, nonche' col desiderio del mio Governo di aiutare a risolvere il problema della bilancia dei pagamenti egiziana. Pertanto, ribadisco con la presente la disponibilita' del Governo Italiano a stanziare e a mettere a disposizione la somma di 45 miliardi di lire italiane per il finanziamento dei beni di prima necessita' summenzionati, su una base di credito. Colgo l'occasione per rinnovare a sua Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione. Il Sottosegretario agli Affari Esteri (Mario Raffaelli) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO DELLE IMPORTAZIONI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO Accordo in data, 1989 tra il Governo della REPUBBLICA ITALIANA (Italia) ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO (Egitto). In conformita' con lo scambio di lettere firmate tra entrambe i Governi il 2 marzo 1989; CONSIDERANDO che, come parte del suo programma di cooperazione bilaterale con l'Egitto, l'Italia ha impegnato alcuni fondi per crediti per finanziare l'importazione in Egitto di beni prodotti in Italia o di servizi forniti dall'Italia; CONSIDERANDO che l'Italia ha stipulato un accordo con la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la Banca) e con l'Associazione Internazionale per lo Sviluppo che prevede il co-finanziamento di progetti di sviluppo ed altre forme di consultazioni sugli stessi; CONSIDERANDO che, in conformita' ad un Accordo (l'Accordo di gestione) da stipulare tra l'Italia e la Banca, l'Italia nominera' la Banca amministratore del Credito; Con il PRESENTE ACCORDO le parti allo stesso convengono quanto segue: ARTICOLO I Definizioni Sezione 1.01. Ogni qualvolta saranno utilizzati nel presente Accordo - a meno che il contesto non richieda diversamente - i vari termini definiti nel Preambolo al presente Accordo avranno i significati rispettivamente stabiliti in detto Preambolo, ed i seguenti termini aggiuntivi avranno i seguenti significati: (a) Per "Conto Fiduciario" s'intende il conto di cui alla Sezione 3.01 (a) del presente Accordo ed alla Sezione 1.01 (a) dell'Accordo di Gestione; (b) Per "Conto Speciale" s'intende il conto di cui alla Sezione 3.C2 (b) del presente Accordo. ARTICOLO II Il Credito Sezione 2.01. L'Italia conviene di concedere all'Egitto, sulla base dei termini e delle condizioni stabiliti o di cui si fara' menzione in seguito, un Credito per l'ammontare di 45.000.000.000 (quarantacinque miliardi di Lire italiane. ARTICOLO III Gestione e prelievo dell'ammontare del Credito Sezione 3.01 (a) l'importo del Credito sara' depositato dall'Italia nel Conto Fiduciario istituito a nome della Banca ed aperto presso la Banca d'Italia. (b) Il prelievo dell'ammontare del credito sara' amministrato dalla Banca in conformita' con le disposizioni del presente Accordo e dell'Accordo di gestione. Sezione 3.02. (a) L'ammontare del credito, insieme agli interessi muturati sull'importo del credito depositato presso il Conto Fiduciario, possono essere prelevati al fine di far fronte: i) alle spese idonee ad essere finanziate per mezzo del Credito in conformita' con le disposizioni della Tabella 1 al presente Accordo, tenendo conto di eventuali future modifiche che potranno essere apportate periodicamente alla stessa con l'accordo dell'Italia e dell'Egitto, e ii) alle spese di gestione dovute alla Banca in conformita' con le disposizioni della Sezione 1.06 dell'Accordo di Gestione. Qualora l'interesse maturato sull'importo del credito non copra le spese di gestione dovute alla Banca (2%), la differenza sara' a carico dell'Italia. In tutti i casi il Governo dell'Egitto non dovra' far gravare dette spese, in tutto o in parte, sul credito (45.000.000.000 miliardi di lire) o sul suo bilancio. b) Allo scopo di utilizzare il credito, l'Egitto autorizzera' la Banca Nazionale d'Egitto - Ufficio principale - ad aprire ed a mantenere un conto speciale in lire italiane in una banca commerciale italiana sulla base di termini e di condizioni soddisfacenti per la "Banca". I depositi versati sul conto speciale ed i pagamenti effettuati mediante detto Conto, saranno effettuati in conformita' con le disposizioni della Tabella 2 al presente Accordo. Gli interessi maturati saranno prelevati per coprire le spese relative a beni aventi i requisiti necessari e/o altre spese che potranno essere stabilite di comune accordo tra l'Egitto e l'Italia. c) L'ammontare del credito sara' a disposizione degli importatori sulla base del tasso di cambio piu' elevato della lira italiana a fronte della libbra egiziana; tasso che l'Autorita' egiziana interessata avra' dichiarato essere quello utilizzato dalle banche commerciali egiziani per i pagamenti esteri; d) L'Egitto fornira' alla Banca documenti comprovanti l'autorita' della persona o delle persone autorizzate a firmare richieste di prelievo ed un esemplare della firma autorizzata di tale persona o persone. e) Nonostante le disposizioni dei capoversi (a) precedente, nessun prelievo potra' essere effettuato per (i) spese in valuta egiziana o per beni o servizi forniti dal territorio dell'Egitto; e (ii) pagamenti per tasse percepite dal, o nel territorio dell'Egitto su merci e servizi, o sulla loro importazione, approvigionamento o fornitura. f) I prelievi dell'ammontare del Credito saranno effettuati in lire italiane o, a scelta della Banca, nelle rispettive valute nelle quali le spese che devono essere finanziate con l'ammontare del credito sono state pagate o sono pagabili. Sezione 3.03 (a) Ciascun contratto per l'acquisto di merci da finanziare per mezzo dell'ammontare del credito sara' accordato al fornitore la cui quotazione C.I.F. e' stata determinata come avendo la valutazione piu' bassa, a seguito della richiesta e della valutazione, il prima possibile, di almeno tre quotazioni di fornitori affidabili provenienti dall'Italia che abbiano i requisiti adeguati in fatto di mezzi e di risorse finanziarie. (b) Qualora l'approvigionamento di qualsiasi merce non sia conforme con le procedure stabilite o menzionate nel capoverso (a) precedente, nessuna spesa per tali merci sara' finanziata per mezzo dell'ammontare del credito. Sezione 3.04 L'Egitto: (a) istituira', immediatamente dopo la data del presente Accordo, una Unita' di Approvigionamento (UA) nell'ambito di una Societa' Egiziana per il Commercio Internazionale che sara' designata dal Ministero Egiziano per la Cooperazione Internazionale (M.I.C.). L'UA sara' responsabile della elaborazione delle transazioni di approvigionamento per l'importazione di merci aventi i requisiti necessari per essere finanziate per mezzo dell'ammontare del Credito in base agli stanziamenti effettuati ed autorizzati dal Ministero della Cooperazione Internazionale (M.I.C.); e (b) assegnare a tale Unita' di Approvigionamento esperti con competenze pertinenti all'approvvigionamento di beni provenienti dall'Italia. Sezione 3.05 Il Dipartimento delle Finanze Internazionali (in appresso denominato il Dipartimento) del Ministero della Cooperazione Internazionale Egiziano sara' responsabile della supervisione e del coordinamento delle attivita' egiziane in base al presente Accordo. Sezione 3.06 (a) L'Egitto fara' in modo che l'Unita' di Approvigionamento: i) mantenga registri e contabilita' che riflettano adeguatamente, in conformita' a pratiche di contabilita' oculata applicata coerentemente, le spese finanziate per mezzo dell'ammontare del Credito. ii) faccia eseguire la revisione di bilancio, compreso il Conto speciale di cui al paragrafo (a) della presente sezione da parte di revisori di bilancio indipendenti e legalmente autorizzati che siano accettabili per l'Egitto, l'Italia e la Banca, in conformita' con principi appropriati di revisione di bilancio. b) L'Egitto. (i) fornira' all'Italia ed alla Banca ogni altra informazione concernente detta contabilita' e la relativa revisione di bilancio, di volta in volta ragionevolmente richiesta dall'Italia e dalla Banca; (ii) fornira' all'Italia ed alla Banca, non appena sara' disponibile, ma ogni caso non piu' tardi di sei (6) mesi dalla data di cio', o ad ogni altra data che potra' essere convenuta dall'Italia e dalla Banca, una copia autenticata del rapporto in inglese concernente tale revisione ad opera dei suddetti revisori indipendenti di quella portata e dettaglio che possono essere ragionevolmente richiesti dall'Italia e dalla Banca. Sezione 3.07. a) L'Egitto fara' in modo che l'Unita' di Approvigionamento (i) tenga la contabilita' e svolga le procedure adeguate ad individuare i beni finanziati per mezzo dell'ammontare del Credito; e (ii) fornira' alla Banca ad intervalli regolari tutte le informazioni che la Banca potra' ragionevolmente richiedere in merito all'utilizzo dell'ammontare del credito ed ai beni finanziati per mezzo dello stesso; b) aprira' un Conto separato nella Banca Centrale Egiziana e accreditera' su tale conto l'equivalente in libbre egiziane degli importi prelevati del Credito in base alla Tabella 3 del paragrafo 4. L'importo giacenze nel summenzionato conto in libbre egiziane sara' utilizzato dall'Egitto esclusivamente per finanziare i progetti di sviluppo e attivita' e spese connesse nel territorio della Repubblica Araba di Egitto, da concordarsi tra l'Italia e l'Egitto. c) i beni finanziati per mezzo del credito genereranno fondi di contropartita in libbre egiziane con possibile eccezioni in casi limitati unicamente per quanto riguarda la Sanita' ed il materiale istruttivo da stabilire in anticipo, di comune accordo, tra il M.I.C. e l'Ambasciata Italiana al Cairo. Il fabbisogno dei paragrafi (b) e (c) immediatamente precedenti sara' escluso dalle funzioni amministrative assegnate alla Banca in base al presente Accordo ed all'Accordo di gestione. Sezione 3.08 Immediatamente dopo che l'ammontare del Credito sia stato completamente speso, o dopo che il presente Accordo abbia preso fine in conformita' con la Sezione 5.02 del presente Accordo, l'Egitto fara' in modo che l'Ufficio di Approvigionamento prepari e fornisca all'Italia ed alla Banca una relazione di quella portata e dettaglio ragionevolmente richiesti dall'Italia e dalla Banca sulla attuazione delle intese stabilite in base al presente accordo, i vantaggi derivanti e che potranno derivare dal credito ed il raggiungimento degli obiettivi dello stesso. Articolo IV Consultazioni Sezione 5.01 Le Parti al presente Accordo coopereranno appieno per far si' che i suoi scopi vengano raggiunti. Qualora se ne presentasse la necessita', le Parti, su richiesta di una delle Parti. a) effettueranno uno scambio di opinioni attraverso i loro rappresentanti competenti per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi reciproci in base al presente Accordo ed i beni e servizi finanziati per mezzo dell'ammontare del credito; b) forniranno all'altra Parte tutte le informazioni da essa ragionevolmente richiesta relativamente a quanto sopra. Sezione 4.02. Le Parti al presente Accordo si informeranno sollecitamente a vicenda di qualsiasi condizione che interferisca o minacci di interferire con il raggiungimento degli obiettivi del credito o con l'assolvimento da parte di una di esse dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo. Sezione 4.03. Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie per facilitare l'utilizzo dell'ammontare del Credito. Senza limiti a quanto sopra e per mettere in grado la Banca nella sua veste di Amministratore del Credito e di far fronte alle sue responsabilita' nei confronti dell'Italia in base all'Accordo di gestione, l'Egitto cooperera' con la Banca nel modo descritto alla Sezione 4.01 e 4.02 del presente Articolo e prendera' ogni ragionevole provvedimento che fosse necessario per sua parte, al fine di consentire alla Banca di svolgere le funzioni amministrative assegnatele in base al presente Accordo ed all'Accordo di gestione. Articolo V Validita', Cessazione Sezione 5.01. L'Egitto prendera' tutti i provvedimenti necessari per colmpletare tutte le procedure legali necessarie alla ratifica di questo Accordo e notifichera' l'Italia il piu' rapidamente possibile dell'avvenuta ratifica. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data alla quale entrambe le Parti si notificheranno a vicenda il completamento delle loro rispettive procedure interne. Sezione 5.02 Nel caso di inadempienza di una delle Parti nell'assolvimento di un qualsiasi impegno o obbligo ai sensi del presente Accordo, l'altra Parte puo', dandone notifica a tale Parte, sospendere l'attuazione del presente Accordo e, qualora la sospensione continui a causa dell'impossibilita' delle Parti di risolvere la controversia all'origine di tale sospensione entro sei (6) mesi dalla data di quanto sopra, il presente Accordo potra' essere terminato mediante notifica di una delle Parti all'altra. Articolo VI Composizione delle Controversie Sezione 6.01 Le controversie sull'interprestazione o sulla applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno risolte tramite i canali competenti. Articolo VII Rappresentanti e Notifiche Sezione 7.01 (a) Qualsiasi notifica o richiesta che si renda necessaria o che si permetta di presentare o di fare ai sensi del presente Accordo e qualsiasi tipo d'intesa tra le Parti contemplato dal presente Accordo sara' effettuato per iscritto. Si riterra' che tale notifica o richiesta sia stata debitamente presentata o fatta quando sara' consegnata a mano o tramite posta, facsimile, telegramma via cavo o telex alla Parte alla quale si richiede o si consente che venga presentato all'indirizzo della Parte qui di seguito specificato o a qualsiasi altro indirizzo che la Parte avra' designato con una notifica alla Parte che presenta questa notifica o fa una tale richiesta. b) Le seguenti autorita' saranno responsabili per l'attuazione del presente Accordo: Per l'Italia: Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per la Cooperazione Allo Sviluppo Piazzale Farnesina, 1 00195 Roma, Italia Indirizzo telegrafico: Roma Telex Italia 43614640 43614640 43614640 Per l'Egitto: Ministero della Cooperazione Internazionale Dipartimento delle Finanze Internazionali 8, Adly Street Cairo, Egitto Telex: 23348 Gafec-UN In Fede di che, le Parti al presente Accordo, agendo tramite i loro rispettivi rappresentanti a cio' debitamente autorizzati, hanno fatto si che il presente Accordo fosse firmato con i loro nomi rispettivi, nel giorno e nell'anno surriportati per iscritto. Fatto in lingua Araba ed in lingua Inglese. In caso di divergenze interpretative prevarra' il testo Inglese. Governo della repubblica Italiana da parte del Rappresentante Autorizzato Governo della Repubblica Araba di Egitto da parte del Rappresentante Autorizzato