(all. 2 - art. 1)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
             MINISTERO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
              UFFICIO DEL PRIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO
S.E. Sig. Mario Raffaelli,
Sottosegretario agli Affari Esteri
                                                  Cairo, 2 marzo 1989
Eccellenza,
Ho  l'onore  di  accusare ricevuta della sua lettera del 2 marzo 1989
del seguente tenore:
"Con la presente confermo a sua Eccellenza che il Governo Italiano ha
approvato il seguente contributo libero a  favore  del  programma  di
aiuto  per  i  beni di prima necessita' per un importo di CIF (costo,
assicurazione e  nolo  n.d.t.)  45  miliardi  di  Lire  italiane,  da
utilizzare per coprire i costi delle materie prime, dei beni di prima
necessita',  delle  parti  di  ricambio  dei  veicoli,  nonche'   dei
macchinari  e delle attrezzatre... ecc. di origine Italiana, mediante
l'amministrazione della Banca Mondiale (IDA).
La  parte  Egiziana  aprira'  un  conto separato nella Banca Centrale
d'Egitto ed accreditera' su detto  conto  l'equivalente  in  Sterline
egiziane   dell'ammortare   prelevato  dal  Credito.  L'ammontare  in
Sterline  egiziane  presente  su  detto   conto   verra'   utilizzato
esclusivamente,  per finanziare progetti di sviluppo e relative spese
ed attivita' nel  territorio  della  Repubblica  Araba  d'Egitto,  da
concordarsi  tra  l'Italia  e  l'Egitto.  A  tal  fine  i due Governi
firmeranno un Memorandum d'Intesa.  I  beni  finanziati  mediante  il
Credito  genereranno  fondi  per la controparte in Sterline egiziane,
con eventuali  eccezioni  in  casi  limitati  ed  esclusivamente  per
attrezzature  sanitarie o didattiche, previo accordo reciproco tra il
Ministero della Cooperazione Internazionale e  l'Ambasciata  Italiana
del Cairo.
La  suddetta  iniziativa di cooperazione finanziaria e' pienamente in
linea con le eccellenti relazioni esistenti tra i nostri  due  Paesi,
nonche'  col  desiderio  del  mio  Governo  di aiutare a risolvere il
problema della bilancia dei pagamenti egiziana.
Pertanto,  ribadisco  con  la  presente la disponibilita' del Governo
Italiano a stanziare e a  mettere  a  disposizione  la  somma  di  45
miliardi  di  lire  italiane  per  il finanziamento dei beni di prima
necessita' summenzionati, su una base di credito".
Vorrei  confermare  che le suddette disposizioni sono accettabili per
il Governo Egiziano.
Colgo  l'occasione  per  rinnovare a sua Eccellenza i sensi della mia
piu' alta considerazione.
                           ABDEL AZIZ ZAHWY
S.E. Dr. Abdel Aziz ZAHWY
Sottosegretario di Stato
Ministero della Cooperazione Internazionale
Cairo
                                                  Cairo, 2 marzo 1989
Eccellenza,
Con  la presente confermo a sua Eccellenza che il Governo Italiano ha
approvato il seguente contributo libero a  favore  del  programma  di
aiuto  per  i  beni di prima necessita' per un importo di CIF (costo,
assicurazione e  nolo  n.d.t.)  45  miliardi  di  lire  italiane,  da
utilizzare per coprire i costi delle materie prime, dei beni di prima
necessita',  delle  parti  di  ricambio  dei  veicoli,  nonche'   dei
macchinari e delle attrezzature... ecc. di origine Italiana, mediante
l'amministrazione della Banca Mondiale (IDA).
La  parte  Egiziana  aprira'  un  conto separato nella Banca Centrale
d'Egitto ed accreditera' su detto  conto  l'equivalente  in  Sterline
egiziane   dell'ammontare   prelevato  dal  Credito.  L'ammontare  in
Sterline  egiziane  presente  su  detto   conto   verra'   utilizzato
esclusivamente  per  finanziare progetti di sviluppo e relative spese
ed attivita' nel  territorio  della  Repubblica  Araba  d'Egitto,  da
concordarsi  tra  l'Italia  e  l'Egitto.  A  tal  fine  i due Governi
firmeranno un Memorandum d'Intesa.  I  beni  finanziati  mediante  il
Credito  genereranno  fondi  per la controparte in Sterline egiziane,
con eventuali  eccezioni  in  casi  limitati  ed  esclusivamente  per
attrezzature  sanitarie o didattiche, previo accordo reciproco tra il
Ministero della Cooperazione Internazionale e  l'Ambasciata  Italiana
del Cairo.
La  suddetta  iniziativa  di cooperazione finanziaria e pienamente in
linea con le eccellenti relazioni esistenti tra i nostri  due  Paesi,
nonche'  col  desiderio  del  mio  Governo  di aiutare a risolvere il
problema della bilancia dei pagamenti egiziana.
Pertanto,  ribadisco  con  la  presente la disponibilita' del Governo
Italiano a stanziare e a  mettere  a  disposizione  la  somma  di  45
miliardi  di  lire  italiane  per  il finanziamento dei beni di prima
necessita' summenzionati, su una base di credito.
Colgo  l'occasione  per  rinnovare a sua Eccellenza i sensi della mia
piu' alta considerazione.
                Il Sottosegretario agli Affari Esteri
                          (Mario Raffaelli)
                       TRADUZIONE NON UFFICIALE
      ACCORDO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO DELLE IMPORTAZIONI
        TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO
                   DELLA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO
Accordo  in  data,  1989  tra  il  Governo  della REPUBBLICA ITALIANA
(Italia) ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO (Egitto).
In  conformita'  con  lo  scambio  di  lettere firmate tra entrambe i
Governi il 2 marzo 1989;
CONSIDERANDO  che,  come  parte  del  suo  programma  di cooperazione
bilaterale con l'Egitto,  l'Italia  ha  impegnato  alcuni  fondi  per
crediti  per  finanziare l'importazione in Egitto di beni prodotti in
Italia o di servizi forniti dall'Italia;
CONSIDERANDO  che  l'Italia  ha  stipulato  un  accordo  con la Banca
Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (la  Banca)  e  con
l'Associazione   Internazionale   per  lo  Sviluppo  che  prevede  il
co-finanziamento  di  progetti  di  sviluppo  ed   altre   forme   di
consultazioni sugli stessi;
CONSIDERANDO   che,  in  conformita'  ad  un  Accordo  (l'Accordo  di
gestione) da stipulare tra l'Italia e la Banca, l'Italia nominera' la
Banca amministratore del Credito;
Con il PRESENTE ACCORDO le parti allo stesso convengono quanto segue:
                              ARTICOLO I
                             Definizioni
Sezione  1.01. Ogni qualvolta saranno utilizzati nel presente Accordo
- a meno che il contesto non richieda diversamente - i  vari  termini
definiti nel Preambolo al presente Accordo avranno i significati
rispettivamente  stabiliti  in detto Preambolo, ed i seguenti termini
aggiuntivi avranno i seguenti significati:
(a)  Per  "Conto  Fiduciario"  s'intende il conto di cui alla Sezione
3.01 (a) del presente Accordo ed alla Sezione 1.01  (a)  dell'Accordo
di Gestione;
(b)  Per "Conto Speciale" s'intende il conto di cui alla Sezione 3.C2
(b) del presente Accordo.
                             ARTICOLO II
                              Il Credito
Sezione  2.01.  L'Italia conviene di concedere all'Egitto, sulla base
dei termini e delle condizioni stabiliti o di cui si  fara'  menzione
in   seguito,   un   Credito   per   l'ammontare   di  45.000.000.000
(quarantacinque miliardi di Lire italiane.
                             ARTICOLO III
            Gestione e prelievo dell'ammontare del Credito
Sezione  3.01  (a) l'importo del Credito sara' depositato dall'Italia
nel Conto Fiduciario istituito a nome della Banca ed aperto presso la
Banca d'Italia.
(b)  Il  prelievo dell'ammontare del credito sara' amministrato dalla
Banca in conformita' con  le  disposizioni  del  presente  Accordo  e
dell'Accordo di gestione.
Sezione  3.02.  (a)  L'ammontare  del credito, insieme agli interessi
muturati  sull'importo  del  credito  depositato  presso   il   Conto
Fiduciario,  possono  essere prelevati al fine di far fronte: i) alle
spese  idonee  ad  essere  finanziate  per  mezzo  del   Credito   in
conformita'  con le disposizioni della Tabella 1 al presente Accordo,
tenendo conto di  eventuali  future  modifiche  che  potranno  essere
apportate  periodicamente  alla  stessa  con  l'accordo dell'Italia e
dell'Egitto, e
ii)  alle  spese  di gestione dovute alla Banca in conformita' con le
disposizioni della Sezione 1.06  dell'Accordo  di  Gestione.  Qualora
l'interesse  maturato  sull'importo del credito non copra le spese di
gestione dovute  alla  Banca  (2%),  la  differenza  sara'  a  carico
dell'Italia.  In  tutti  i casi il Governo dell'Egitto non dovra' far
gravare dette spese, in tutto o in parte, sul credito (45.000.000.000
miliardi di lire) o sul suo bilancio.
b)  Allo  scopo  di  utilizzare  il credito, l'Egitto autorizzera' la
Banca Nazionale d'Egitto -  Ufficio  principale  -  ad  aprire  ed  a
mantenere un conto speciale in lire italiane in una banca commerciale
italiana sulla base di termini e di condizioni soddisfacenti  per  la
"Banca".  I  depositi  versati  sul  conto  speciale  ed  i pagamenti
effettuati mediante detto Conto, saranno  effettuati  in  conformita'
con  le  disposizioni  della  Tabella  2  al  presente  Accordo.  Gli
interessi maturati saranno prelevati per coprire le spese relative  a
beni aventi i requisiti necessari e/o altre spese che potranno essere
stabilite di comune accordo tra l'Egitto e l'Italia.
c)  L'ammontare  del  credito  sara' a disposizione degli importatori
sulla base del tasso di cambio piu' elevato  della  lira  italiana  a
fronte   della   libbra  egiziana;  tasso  che  l'Autorita'  egiziana
interessata avra' dichiarato essere quello  utilizzato  dalle  banche
commerciali egiziani per i pagamenti esteri;
d)  L'Egitto  fornira'  alla  Banca documenti comprovanti l'autorita'
della persona o delle persone  autorizzate  a  firmare  richieste  di
prelievo  ed  un  esemplare della firma autorizzata di tale persona o
persone.
e)  Nonostante  le  disposizioni dei capoversi (a) precedente, nessun
prelievo potra' essere effettuato per (i) spese in valuta egiziana  o
per  beni  o  servizi  forniti  dal  territorio  dell'Egitto;  e (ii)
pagamenti per tasse percepite dal, o nel  territorio  dell'Egitto  su
merci  e  servizi,  o  sulla  loro  importazione, approvigionamento o
fornitura.
f)  I  prelievi dell'ammontare del Credito saranno effettuati in lire
italiane o, a scelta della Banca, nelle rispettive valute nelle quali
le  spese  che  devono  essere finanziate con l'ammontare del credito
sono state pagate o sono pagabili.
Sezione  3.03  (a)  Ciascun  contratto  per  l'acquisto  di  merci da
finanziare per mezzo dell'ammontare del credito  sara'  accordato  al
fornitore  la  cui quotazione C.I.F. e' stata determinata come avendo
la  valutazione  piu'  bassa,  a  seguito  della  richiesta  e  della
valutazione,   il  prima  possibile,  di  almeno  tre  quotazioni  di
fornitori affidabili provenienti dall'Italia che abbiano i  requisiti
adeguati in fatto di mezzi e di risorse finanziarie.
(b)  Qualora  l'approvigionamento di qualsiasi merce non sia conforme
con le procedure stabilite o menzionate nel capoverso (a) precedente,
nessuna   spesa   per   tali   merci   sara'   finanziata  per  mezzo
dell'ammontare del credito.
Sezione 3.04 L'Egitto:
(a) istituira', immediatamente dopo la data del presente Accordo, una
Unita' di Approvigionamento (UA) nell'ambito di una Societa' Egiziana
per  il  Commercio  Internazionale  che sara' designata dal Ministero
Egiziano per la Cooperazione  Internazionale  (M.I.C.).   L'UA  sara'
responsabile     della     elaborazione    delle    transazioni    di
approvigionamento per l'importazione  di  merci  aventi  i  requisiti
necessari  per essere finanziate per mezzo dell'ammontare del Credito
in base agli stanziamenti effettuati  ed  autorizzati  dal  Ministero
della  Cooperazione  Internazionale  (M.I.C.); e (b) assegnare a tale
Unita'  di  Approvigionamento  esperti  con   competenze   pertinenti
all'approvvigionamento di beni provenienti dall'Italia.
Sezione   3.05  Il  Dipartimento  delle  Finanze  Internazionali  (in
appresso denominato il Dipartimento) del Ministero della Cooperazione
Internazionale  Egiziano  sara' responsabile della supervisione e del
coordinamento delle attivita' egiziane in base al presente Accordo.
Sezione   3.06   (a)   L'Egitto   fara'   in  modo  che  l'Unita'  di
Approvigionamento: i) mantenga registri e contabilita' che riflettano
adeguatamente,  in  conformita'  a  pratiche  di contabilita' oculata
applicata coerentemente, le spese finanziate per mezzo dell'ammontare
del Credito.
ii)  faccia  eseguire  la  revisione  di  bilancio, compreso il Conto
speciale di cui al paragrafo (a) della presente sezione da  parte  di
revisori  di bilancio indipendenti e legalmente autorizzati che siano
accettabili per l'Egitto, l'Italia e la  Banca,  in  conformita'  con
principi appropriati di revisione di bilancio.
b) L'Egitto.
(i)  fornira'  all'Italia  ed  alla  Banca  ogni  altra  informazione
concernente detta contabilita' e la relativa revisione  di  bilancio,
di  volta  in  volta  ragionevolmente  richiesta  dall'Italia e dalla
Banca;
(ii) fornira' all'Italia ed alla Banca, non appena sara' disponibile,
ma ogni caso non piu' tardi di sei (6) mesi dalla data di cio', o  ad
ogni  altra  data  che  potra'  essere  convenuta dall'Italia e dalla
Banca, una copia autenticata del rapporto in inglese concernente tale
revisione  ad  opera  dei  suddetti  revisori  indipendenti di quella
portata e dettaglio  che  possono  essere  ragionevolmente  richiesti
dall'Italia e dalla Banca.
Sezione   3.07.   a)   L'Egitto   fara'   in  modo  che  l'Unita'  di
Approvigionamento (i) tenga la contabilita'  e  svolga  le  procedure
adeguate  ad  individuare  i beni finanziati per mezzo dell'ammontare
del Credito; e (ii) fornira' alla Banca ad intervalli regolari  tutte
le  informazioni  che  la  Banca potra' ragionevolmente richiedere in
merito all'utilizzo dell'ammontare del credito ed ai beni  finanziati
per mezzo dello stesso;
b)  aprira'  un  Conto  separato  nella  Banca  Centrale  Egiziana  e
accreditera' su tale conto l'equivalente  in  libbre  egiziane  degli
importi prelevati del Credito in base alla Tabella 3 del paragrafo 4.
L'importo giacenze nel summenzionato conto in libbre  egiziane  sara'
utilizzato  dall'Egitto  esclusivamente  per finanziare i progetti di
sviluppo e attivita' e spese connesse nel territorio della Repubblica
Araba di Egitto, da concordarsi tra l'Italia e l'Egitto.
c)  i  beni  finanziati  per  mezzo  del credito genereranno fondi di
contropartita in libbre egiziane  con  possibile  eccezioni  in  casi
limitati  unicamente  per  quanto riguarda la Sanita' ed il materiale
istruttivo da stabilire in anticipo, di comune accordo, tra il M.I.C.
e  l'Ambasciata  Italiana al Cairo. Il fabbisogno dei paragrafi (b) e
(c)  immediatamente   precedenti   sara'   escluso   dalle   funzioni
amministrative  assegnate  alla  Banca in base al presente Accordo ed
all'Accordo di gestione.
Sezione  3.08  Immediatamente  dopo  che  l'ammontare del Credito sia
stato completamente speso, o dopo che il presente Accordo abbia preso
fine  in  conformita'  con  la  Sezione  5.02  del  presente Accordo,
l'Egitto fara' in modo che l'Ufficio di Approvigionamento  prepari  e
fornisca  all'Italia  ed alla Banca una relazione di quella portata e
dettaglio ragionevolmente richiesti dall'Italia e dalla  Banca  sulla
attuazione  delle  intese  stabilite  in  base al presente accordo, i
vantaggi  derivanti  e  che  potranno  derivare  dal  credito  ed  il
raggiungimento degli obiettivi dello stesso.
                             Articolo IV
                            Consultazioni
Sezione  5.01  Le  Parti al presente Accordo coopereranno appieno per
far si' che i suoi scopi vengano raggiunti. Qualora se ne presentasse
la necessita', le Parti, su richiesta di una delle Parti.
a)   effettueranno   uno   scambio  di  opinioni  attraverso  i  loro
rappresentanti competenti per quanto riguarda l'adempimento dei  loro
obblighi  reciproci  in  base al presente Accordo ed i beni e servizi
finanziati per mezzo dell'ammontare del credito;
b)   forniranno   all'altra  Parte  tutte  le  informazioni  da  essa
ragionevolmente richiesta relativamente a quanto sopra.
Sezione   4.02.   Le   Parti  al  presente  Accordo  si  informeranno
sollecitamente a vicenda di qualsiasi condizione che  interferisca  o
minacci  di  interferire  con  il  raggiungimento degli obiettivi del
credito o con l'assolvimento  da  parte  di  una  di  esse  dei  suoi
obblighi ai sensi del presente Accordo.
Sezione  4.03.  Le  Parti  adotteranno tutte le misure necessarie per
facilitare l'utilizzo dell'ammontare  del  Credito.  Senza  limiti  a
quanto  sopra  e  per  mettere  in  grado la Banca nella sua veste di
Amministratore del Credito e di far fronte alle  sue  responsabilita'
nei  confronti  dell'Italia in base all'Accordo di gestione, l'Egitto
cooperera' con la Banca nel modo descritto alla Sezione 4.01  e  4.02
del  presente Articolo e prendera' ogni ragionevole provvedimento che
fosse necessario per sua parte, al fine di consentire alla  Banca  di
svolgere  le  funzioni amministrative assegnatele in base al presente
Accordo ed all'Accordo di gestione.
                              Articolo V
                        Validita', Cessazione
Sezione  5.01. L'Egitto prendera' tutti i provvedimenti necessari per
colmpletare tutte le procedure legali  necessarie  alla  ratifica  di
questo  Accordo e notifichera' l'Italia il piu' rapidamente possibile
dell'avvenuta ratifica. Il presente Accordo entrera' in  vigore  alla
data  alla  quale  entrambe  le  Parti si notificheranno a vicenda il
completamento delle loro rispettive procedure interne.
Sezione   5.02   Nel   caso   di  inadempienza  di  una  delle  Parti
nell'assolvimento di un qualsiasi impegno  o  obbligo  ai  sensi  del
presente  Accordo, l'altra Parte puo', dandone notifica a tale Parte,
sospendere  l'attuazione  del  presente   Accordo   e,   qualora   la
sospensione  continui  a  causa  dell'impossibilita'  delle  Parti di
risolvere la controversia all'origine di tale sospensione  entro  sei
(6)  mesi  dalla  data  di  quanto  sopra, il presente Accordo potra'
essere terminato mediante notifica di una delle Parti all'altra.
                             Articolo VI
                   Composizione delle Controversie
Sezione   6.01   Le   controversie   sull'interprestazione   o  sulla
applicazione delle disposizioni del presente Accordo saranno  risolte
tramite i canali competenti.
                             Articolo VII
                      Rappresentanti e Notifiche
Sezione  7.01  (a)  Qualsiasi  notifica  o  richiesta  che  si  renda
necessaria o che si permetta di presentare o di  fare  ai  sensi  del
presente  Accordo  e qualsiasi tipo d'intesa tra le Parti contemplato
dal presente Accordo sara' effettuato per iscritto. Si  riterra'  che
tale  notifica  o  richiesta sia stata debitamente presentata o fatta
quando sara' consegnata a mano o tramite posta, facsimile, telegramma
via  cavo o telex alla Parte alla quale si richiede o si consente che
venga presentato all'indirizzo della Parte qui di seguito specificato
o  a  qualsiasi  altro indirizzo che la Parte avra' designato con una
notifica alla Parte che  presenta  questa  notifica  o  fa  una  tale
richiesta.
b)  Le  seguenti  autorita' saranno responsabili per l'attuazione del
presente Accordo:
Per l'Italia:
Ministero degli Affari Esteri
Direzione Generale per la Cooperazione
Allo Sviluppo
Piazzale Farnesina, 1
00195 Roma, Italia
Indirizzo telegrafico:
Roma         Telex
Italia       43614640
             43614640
             43614640
Per l'Egitto:
Ministero della Cooperazione Internazionale
Dipartimento delle Finanze Internazionali
8, Adly Street
Cairo, Egitto Telex: 23348 Gafec-UN
In  Fede  di che, le Parti al presente Accordo, agendo tramite i loro
rispettivi rappresentanti a cio' debitamente autorizzati, hanno fatto
si  che il presente Accordo fosse firmato con i loro nomi rispettivi,
nel giorno e nell'anno surriportati per iscritto.
Fatto  in  lingua  Araba  ed in lingua Inglese. In caso di divergenze
interpretative prevarra' il testo Inglese.
                  Governo della repubblica Italiana
               da parte del Rappresentante Autorizzato
               Governo della Repubblica Araba di Egitto
               da parte del Rappresentante Autorizzato