TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente
Protocollo,
Risoluti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia
colletiva di taluni diritti e liberta' mediante la Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la
Convenzione"),
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non
ne puo' essere espulso, se non a seguito di provvedimento adottato ai
sensi di legge e sara' autorizzato:
a) a far vedere le sue ragioni contro la sua espulsione,
b) a far esaminare il suo caso, e
c) a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'autorita'
competente o a una o a piu' persone designate dalla citata autorita'.
2. Uno straniero puo' essere espulso prima che possa esercitare i
diritti di cui al paragrafo 1 a), b) e c) del presente articolo
quando tale espulsione si rende necessaria nell'interesse dell'ordine
pubblico o e' motivata da ragioni di sicurezza nazionale.