(Protocollo - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE  PER  LA  SALVAGUARDIA  DEI  DIRITTI
               DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI 
Gli Stati membri  del  Consiglio  d'Europa,  firmatari  del  presente
Protocollo, 
Risoluti ad adottare ulteriori  misure  per  assicurare  la  garanzia
colletiva di taluni diritti e liberta' mediante la Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950 (qui di seguito denominata "la
Convenzione"), 
Hanno convenuto quanto segue: 
                             Articolo 1. 
1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non
ne puo' essere espulso, se non a seguito di provvedimento adottato ai
sensi di legge e sara' autorizzato: 
a) a far vedere le sue ragioni contro la sua espulsione, 
b) a far esaminare il suo caso, e 
c)  a  farsi  rappresentare  a  tale  scopo   innanzi   all'autorita'
competente o a una o a piu' persone designate dalla citata autorita'. 
2. Uno straniero puo' essere espulso prima  che  possa  esercitare  i
diritti di cui al paragrafo 1 a),  b)  e  c)  del  presente  articolo
quando tale espulsione si rende necessaria nell'interesse dell'ordine
pubblico o e' motivata da ragioni di sicurezza nazionale.