(Protocollo - art. 10)
                            Articolo 10. 
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa  notifichera'  a  tutti
gli Stati membri del Consiglio d'Europa: 
a) tute le firme; 
b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione  o
di approvazione; 
c) la data di entrata in vigore  del  presente  Protocollo  ai  sensi
degli articoli 6 e 9; 
d) qualsiasi altro atto,  notifica  o  dichiarazione  concernente  il
presente Protocollo. 
In fede di cio', i  sottoscritti  debitamente  autorizzati  a  questo
effetto hanno firmato il presente Protocollo. 
Fatto a Strasburgo  il  22  novembre  1984,  in  lingua  francese  ed
inglese, ambedue  i  testi  facenti  egualmente  fede,  in  un  unico
esemplare che verra' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. 
Il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviera' copia conforme
a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.