Articolo 10. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa: a) tute le firme; b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9; d) qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo. In fede di cio', i sottoscritti debitamente autorizzati a questo effetto hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984, in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verra' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa inviera' copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa.