(Protocollo - art. 2)
                             Articolo 2. 
1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un
tribunale  ha  il  diritto  di  sottoporre  ad  un  tribunale   della
giurisdizione superiore la dichiarazione  di  colpa  o  la  condanna.
L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso puo'
essere invocato, sara' stabilito per legge. 
2. Tale diritto  potra'  essere  oggetto  di  eccezioni  in  caso  di
infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei  quali  la
persona interessata sia  stata  giudicata  in  prima  istanza  da  un
tribunale della giurisdizione piu' elevata  o  sia  stata  dichiarata
colpevole e condannata  a  seguito  di  un  ricorso  avverso  il  suo
proscioglimento.