(Protocollo - art. 3)
                             Articolo 3. 
Allorche' una condanna penale definitiva viene annullata o la  grazia
viene accordata poiche' nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovano
un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena  in  ragione
di tale condanna verra' indennizzata conformemente alla legge o  agli
usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non  venga  provato
che il fatto di non aver rilevato in tempo  utile  gli  elementi  non
conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.