(Protocollo - art. 4)
                             Articolo 4. 
1. Nessuno potra' essere perseguito  o  condannato  penalmente  dalla
giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per  cui  e'  gia'
stato scagionato o condannato a seguito di  una  sentenza  definitiva
conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato. 
2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno  la
riapertura del processo, conformemente alla legge ed  alla  procedura
penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi e  degli  elementi
nuovi o un vizio fondamentale nella procedura  antecedente  avrebbero
potuto condizionare l'esito del caso. 
3. Nessuna deroga a questo articolo puo' essere autorizzata ai  sensi
dell'articolo 15 della Convenzione.