(Protocollo - art. 5)
                             Articolo 5. 
I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e  di  responsabilita'
di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con  i  loro
figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e  dopo  la  gine
del matrimonio stesso. Questo articolo non impedira'  allo  Stato  di
adottare le misure necessarie  per  la  tutela  degli  interessi  dei
figli.