(Protocollo - art. 6)
                             Articolo 6. 
1. Qualsiasi Stato al momento della firma o al momento  del  deposito
del suo strumento di ratifica, di accettazione o  approvazione,  puo'
indicare il territorio o i territori cui si applichera'  il  presente
Protocollo e specificare la misura con cui si  impegna  affinche'  le
disposizioni del presente Protocollo  trovino  applicazione  in  tale
territorio o territori. 
2. Qualsiasi Stato  puo',  in  seguito,  mediante  una  dichiarazione
indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa,  estendere
l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi  altro  territorio
specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale  territorio
il Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese  successivo
alla scadenza di mesi due dalla data di ricezione della dichiarazione
da parte del Segretario generale. 
3.  Qualsiasi  dichiarazione  fatta  in  virtu'  dei  due   paragrafi
precedenti potra' essere ritirata o modificata per quel che  concerne
ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante  notifica
indirizzata al Segretario generale. Il ritiro  o  la  modifica  avra'
effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno  del  mese  successivo
alla scadenza di un periodo di mesi due dopo  la  data  di  ricezione
della notifica da parte del Segretario generale. 
4. Una dichiarazione resa confermemente al  presente  articolo  sara'
considerata come se fosse stata resa  conformemente  al  paragrafo  1
dell'articolo 63 della Convenzione. 
5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si  applica
in virtu' della sua ratifica, della  sua  accettazione  o  della  sua
approvazione da parte dello Stato citato, e  ciascuno  dei  territori
cui  il  Protocollo  si  applica  in  virtu'  di  una   dichiarazione
sottoscritta  dal  citato  Stato  conformemente  a  questo  articolo,
possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento
di cui all'articolo 1 concernente il territorio di uno Stato.