(Protocollo - art. 7)
                             Articolo 7. 
1. Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli da
1  a  6  del  presente  Protocollo  quali  articoli  aggiuntivi  alla
Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di
conseguenza. 
2. Cionondimento  il  diritto  di  ricorso  individuale  riconosciuto
mediante  dichiarazione  fatta  in  virtu'  dell'articolo  25   della
Convenzione o l'accettazione  della  giurisdizione  obbligatoria  del
tribunale fatta mediante una dichiarazione in virtu' dell'articolo 46
della Convenzione, non potra' essere esercitato per quel che concerne
il presente Protocollo, a meno che lo Stato interessato  abbia  fatto
una dichiarazione di riconoscimento di tale diritto o di accettazione
di detta giurisdizione ai sensi degli articoli da 1  a  5  di  questo
Protocollo.