(Protocollo - art. 9)
                             Articolo 9. 
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese
successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in  cui
sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno  espresso  il  loro
consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 8. 
2. Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il  loro
consenso al Protocollo, esso entrera' in vigore a  datare  dal  primo
giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo  di  due  mesi
dopo  la  data  del  deposito  degli  strumenti   di   ratifica,   di
accettazione o di approvazione.