(Protocollo d'accordo)
                         PROTOCOLLO D'ACCORDO 
alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica  Popolare
di Bulgaria intesa ad evitare le doppie  imposizioni  in  materia  di
imposte sul reddito e sul  patrimonio  ed  a  prevenire  le  evasioni
fiscali. 
All'atto della firma della Convenzione conclusa in data  odierna  tra
la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di  Bulgaria,  intesa
ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito  e
sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, i pleniopotenziari
hanno accordato le seguenti disposizioni  supplementari  che  formano
parte integrante della Convenzione. 
Resta inteso che: 
a) con riferimento all'articolo 2, se nel futuro sara' introdotta in 
   Italia un'impresa sul patrimonio, la Convenzione si applichera'  a
   detta imposta e la doppia imposizione sara' evitata in conformita'
   alle disposizioni dell'articolo 22; 
b) con riferimento all'articolo 4, paragrafo 3) a), la vendita, al 
   termine di una esposizione  di  merci  della  stessa  esposte  non
   costituisce una stabile organizzazione; 
c) con riferimento all'articolo 5, pagarafo 2, l'espressione "beni 
   immobili" comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte  e
   vive delle imprese agricole e  forestali,  nonche'  i  diritti  ai
   quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti
   la proprieta' fondiaria. Si  considerano  altresi'  "beni  mobili"
   l'usufrutto dei beni immobili e i  diritti  relativi  a  pagamenti
   variabili o fissi per  lo  sfruttamento  o  la  concessione  dello
   sfruttamento di giacimenti minerari,  sorgenti  ed  altre  risorse
   naturali. Le navi, gli aeromobili e i veicoli  stradali  non  sono
   considerati beni immobili; 
d) con riferimento all'articolo 6 paragrafo 3, per "spese sostenute 
   per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile  organizzazione"  si
   intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di  detta
   stabile organizzazione; 
e) con riferimento agli articoli 9 e 10, se l'ammontare degli 
   interessi o dei canoni pagati eccede il valore  normale  di  detti
   redditi in base alla legislazione di uno degli  Stati  contraenti,
   la parte eccedente di  detti  pagamenti  e'  imponibile  e  tenuto
   conto, delle altre disposizioni della presente Convenzione; 
f) le disposizioni del paragrafo 3) dell'articolo 13 si applicano 
   anche alle remunerazioni corrisposte al personale di un'impresa di
   trasporto aereo in traffico  internazionale  di  uno  degli  Stati
   contraenti  che  esercita  la  sua  attivita'   nell'altro   Stato
   contraente; 
g) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 si applicano 
   anche  alle  remunerazioni  e  pensioni  corrisposte  al   proprio
   personale dei servizi o organismi italiani seguenti: 
- l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F.S.); 
- l'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); 
- l'Ente nazionale per il Turismo (ENIT); 
- l'Istituto per il Commercio Estero (ICE); 
- la Banca d'Italia; 
nonche' i corrispondenti servizi o organismi bulgari; 
h) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, all'espressione 
   "indipendentemente dai ricorsi previsti dal  diritto  interno"  si
   attribuisce  il  significato  secondo  cui   l'attivazione   della
   procedura amichevole  non  e'  in  alternativa  con  la  procedura
   contenziosa  nazionale  che  va,  in  ogni  caso   preventivamente
   instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle
   imposte non conforme alla Convenzione; 
i) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 27 non esclude
   l'interpretazione secondo la quale le autorita'  competenti  degli
   Stati contraenti la quale  le  autorita'  competenti  degli  Stati
   contraenti possono di comune accordo stabilire  procedure  diverse
   per l'applicazione delle riduzioni e esenzioni, d'imposta cui  da'
   diritto la Convenzione; 
l) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, le 
   disposizioni del paragrafo  1  dell'articolo  7  si  applicano  ai
   redditi realizzati a partire dal 1d gennaio 1981. 
Fatto a Sofia il 21.9.1988, in duplice esemplare in lingua  italiana,
bulgara e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione. 
    

Per la Repubblica                        Per la Repubblica Popolare
italiana                                     di bulgaria
    

              Parte di provvedimento in formato grafico