PROTOCOLLO D'ACCORDO alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare di Bulgaria, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, i pleniopotenziari hanno accordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante della Convenzione. Resta inteso che: a) con riferimento all'articolo 2, se nel futuro sara' introdotta in Italia un'impresa sul patrimonio, la Convenzione si applichera' a detta imposta e la doppia imposizione sara' evitata in conformita' alle disposizioni dell'articolo 22; b) con riferimento all'articolo 4, paragrafo 3) a), la vendita, al termine di una esposizione di merci della stessa esposte non costituisce una stabile organizzazione; c) con riferimento all'articolo 5, pagarafo 2, l'espressione "beni immobili" comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte e vive delle imprese agricole e forestali, nonche' i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta' fondiaria. Si considerano altresi' "beni mobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, gli aeromobili e i veicoli stradali non sono considerati beni immobili; d) con riferimento all'articolo 6 paragrafo 3, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attivita' di detta stabile organizzazione; e) con riferimento agli articoli 9 e 10, se l'ammontare degli interessi o dei canoni pagati eccede il valore normale di detti redditi in base alla legislazione di uno degli Stati contraenti, la parte eccedente di detti pagamenti e' imponibile e tenuto conto, delle altre disposizioni della presente Convenzione; f) le disposizioni del paragrafo 3) dell'articolo 13 si applicano anche alle remunerazioni corrisposte al personale di un'impresa di trasporto aereo in traffico internazionale di uno degli Stati contraenti che esercita la sua attivita' nell'altro Stato contraente; g) le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 17 si applicano anche alle remunerazioni e pensioni corrisposte al proprio personale dei servizi o organismi italiani seguenti: - l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (F.S.); - l'Amministrazione delle Poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.); - l'Ente nazionale per il Turismo (ENIT); - l'Istituto per il Commercio Estero (ICE); - la Banca d'Italia; nonche' i corrispondenti servizi o organismi bulgari; h) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 24, all'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dal diritto interno" si attribuisce il significato secondo cui l'attivazione della procedura amichevole non e' in alternativa con la procedura contenziosa nazionale che va, in ogni caso preventivamente instaurata, laddove la controversia concerne un'applicazione delle imposte non conforme alla Convenzione; i) la disposizione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 27 non esclude l'interpretazione secondo la quale le autorita' competenti degli Stati contraenti la quale le autorita' competenti degli Stati contraenti possono di comune accordo stabilire procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni e esenzioni, d'imposta cui da' diritto la Convenzione; l) nonostante le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 28, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 7 si applicano ai redditi realizzati a partire dal 1d gennaio 1981. Fatto a Sofia il 21.9.1988, in duplice esemplare in lingua italiana, bulgara e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione. Per la Repubblica Per la Repubblica Popolare italiana di bulgaria Parte di provvedimento in formato grafico