ALLEGATO B
STRUMENTAZIONE E MODALITA' DI MISURA DEL RUMORE
1. Strumentazione.
Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I
come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical
Commission) n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985; le misure devono
essere eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro)
integratore o strumentazione equivalente.
Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi
con costante di tempo "slow" ed "impulse" ed alla analisi per bande
di terzo d'ottava.
2. Calibrazione del fonometro.
Il fonometro deve essere calibrato con uno strumento il cui grado
di precisione sia non inferiore a quello del fonometro stesso. La
calibrazione dovra' essere eseguita prima e dopo ogni ciclo di
misura. Le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi valide se
le due calibrazioni effettuate prima e dopo il ciclo di misura
differiscono al massimo di (Piu' o Meno) 0.5 dB.
3. Rilevamento del livello di rumore.
Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro
continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di
misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del
fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento
dovra', comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo non
tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del luogo
disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a
metri 1.20 -1.50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici
interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato
verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.
L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono
per non interferire con la misura.
La misura deve essere arrotondata a 0.5 dB.
Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni
meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.
3.1. Per misure in esterno.
Il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Nel caso di
edifici con facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi, il
microfono dev'essere collocato a metri uno dalla facciata stessa. Nel
caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi,
il microfono dev'essere collocato a metri uno dalla perimetrazione
esterna dell'edificio. Nelle aree esterne non edificate, i
rilevamenti devono esser effettuati in corrispondenza degli spazi
utilizzati da persone o comunita'. Si deve effettuare la misura del
livello di rumore ambientale e confrontarla con i limiti di
esposizione di cui all'art. 2 di cui al presente decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
3.2. Per misure all'interno di ambienti abitativi.
Il rilevamento in caso di sorgenti esterne all'edificio deve
essere eseguito a finestre aperte, ad un metro da esse. Fermo
restando quanto contenuto nel precedente punto 3 per quanto riguarda
il rilevamento del livello assoluto di rumore, per il rilevamento del
livello differenziale si deve effettuare la misura del rumore
ambientale (definito nell'allegato A al punto 4) e del rumore residuo
(definito nell'allegato A al punto 3). La differenza fra rumore
ambientale e rumore residuo verra' confrontata con i limiti massimi
differenziali di cui al presente decreto. Qualora il livello del
rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 40 dB(A)
durante il periodo diurno e 30 dB(A) durante il periodo notturno,
ogni effetto di disturbo del rumore e' ritenuto trascurabile e,
quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve considerarsi
accettabile.
Inoltre valori di rumore ambientale superiori a 60 dB(A) durante
il periodo diurno ed a 45 dB(A) durante il periodo notturno non
devono comunque essere considerati accettabili ai fini
dell'applicabilita' del criterio del limite massimo differenziale,
restando comunque valida l'applicabilita' del criterio stesso per
livelli di rumore ambientale inferiori ai valori sopradetti.
4. Riconoscimento di componenti impulsive nel rumore.
Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti
impulsive ripetitive nel rumore, si procede ad una verifica. A tal
fine si effettua la misura del livello massimo del rumore
rispettivamente con costante di tempo "slow" ed "impulse". Qualora la
differenza dei valori massimi delle due misure suddette sia superiore
a 5 dB(A), viene riconosciuta la presenza di componenti impulsive
penalizzabili nel rumore. In tal caso il valore del rumore misurato
in Leq (A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).
5. Riconoscimento di componenti tonali nel rumore.
Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti
tonali nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua
un'analisi spettrale del rumore per bande di 1/3 di ottava. Quando,
all'interno di una banda di 1/3 di ottava, il livello di pressione
sonora supera di almeno 5 dB i livelli di pressione sonora di ambedue
le bande adiacenti, viene riconosciuta la presenza di componenti
tonali penalizzabili nel rumore. In tal caso, il valore del rumore
misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 3 dB(A).
6. Presenza contemporanea di componenti impulsive e tonali nel
rumore.
Nel caso si rilevi la presenza contemporanea di componenti
impulsive e tonali nel rumore, come indicato ai punti 4 e 5, il
valore del rumore misurato in Leq (A) dev'essere maggiorato di 6
dB(A).
7. Presenza di componenti impulsive e/o tonali nel rumore residuo.
Nel caso si rilevi la presenza di componenti impulsive e/o tonali
nel rumore ambientale, si deve verificare l'eventuale presenza delle
stesse nel rumore residuo, con le modalita' previste ai punti 4, 5 e
6 ed applicare ad esso le penalizzazioni di cui ai punti medesimi.
8. Presenza di rumore a tempo parziale.
Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo
diurno (come definito al punto 11 dell'allegato A), si prende in
considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di
persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad
un'ora.
Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1h e 15 minuti
il valore del rumore ambientale, misurato in Leq (A) dev'essere
diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq (A)
dev'essere diminuito di 5 dB(A).
Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si
applicano i limiti del presente decreto, ma la durata di tale
emissione non puo' superare il periodo di 15 minuti.
9. Presentazione dei risultati.
I risultati dei rilevamenti devono essere trascritti in un
rapporto che contenga almeno i seguenti dati:
a) data, luogo ed ora del rilevamento;
b) tempo di riferimento, di osservazione e di misura, come
definiti ai punti 11, 13 e 14 dell'allegato A;
c) strumentazione impiegata e relativo grado di precisione,
secondo gli standard I.E.C. n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985;
d) valori in Leq (A) rilevati del rumore residuo, all'interno
degli ambienti confinati eventualmente corretti per la presenza di
componenti impulsive e/o tonali;
e) valori in Leq (A) rilevati del rumore ambientale,
eventualmente corretti per la presenza di componenti impulsive,
tonali e/o di rumore a tempo parziale, all'interno degli ambienti
confinati;
f) differenza rilevata fra Leq (A) del rumore ambientale e Leq
(A) del rumore residuo;
g) limite massimo differenziale applicato nel tempo di
riferimento considerato (diurno, notturno);
h) valori di Leq (A) del rumore ambientale rilevato in esterno,
eventualmente corretto come indicato nel punto e);
i) classe di destinazione d'uso alla quale appartiene il luogo
di misura e relativi valori dei limiti massimi di esposizione;
l) giudizio conclusivo.