(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
                        LIVELLO DI ATTENZIONE
   Il  raggiungimento  del  livello di attenzione non costituisce una
condizione di rischio, ma e' l'indicatore di una tendenza verso  piu'
gravi e pericolosi livelli di inquinamento ambientale.
   A  titolo  indicativo  sono  elencate alcune misure cautelative, a
carattere temporaneo, che possono  essere  adottate  singolarmente  o
congiuntamente.
A. Informazione alla popolazione.
   1)  Sullo  stato  della  qualita'  dell'aria,  sul significato dei
livelli di inquinamento raggiunti, sulle  misure  cautelative  che  i
cittadini devono assumere.
 B.  Riduzione  del  numero  di  auto  in sosta e fluidificazione del
traffico.
   1) Istituzione  del  divieto  di  sosta  nelle  aree  urbane  piu'
inquinate.
   2)  istituzione  di  fasce  orarie  per  le  attivita' di carico e
scarico delle merci;
   3) estensione delle corsie riservate ai mezzi pubblici.
C. riduzione delle numero di auto circolanti.
   1) istituzione di fasce orarie di divieto di accesso alle aree ur-
bane piu' inquinate, o all'intero centro abitato.
   2) Estensione delle aree pedonali e delle piste ciclabili.
   3) Autorizzazione degli  accessi  al  centro  abitato  per  targhe
alterne.
D. Potenziamento dei mezzi pubblici.
   1)  Istituzione di corse suppletive per le aree piu' inquinate e/o
soggette a restrizioni.
   2) rafforzamento delle linee di trasporto extra urbane da e  verso
il centro abitato.
   3)  rafforzamento  del  trasporto  ferroviario, belle fasce orarie
piu' critiche, da e verso il centro abitato.