(Allegato II)
                             ALLEGATO II 
                 REQUISITI ESSENZIALI DEI GIOCATTOLI 
 
                        I. PRINCIPI GENERALI 
1. Conformemente ai requisiti di cui all'art. 2, gli utilizzatori  di
giocattoli nonche' i terzi debbono essere tutelati  contro  i  rischi
per la salute  e  l'incolumita'  fisica  quando  i  giocattoli  siano
utilizzati conformemente  alla  loro  destinazione  o  ne  sia  fatta
un'utilizzazione    prevedibile,    tenuto    conto     dell'abituale
comportamento dei bambini. Si tratta di rischi: 
    a) connessi alla concezione, alla costruzione e alla composizione
del giocattolo, 
    b) inerenti all'utilizzazione del  giocattolo  e  non  totalmente
eliminabili mediante modifica della costruzione e della  composizione
del medesimo senza che per cio' ne risulti alterata la funzione o sia
privata delle sue proprieta' essenziali. 
2.  a)  Il  grado  di  rischio  comportato   dall'utilizzazione   del
giocattolo deve essere adeguato alla capacita' degli utilizzatori, ed
eventualmente di chi li sorveglia, di farvi fronte.  E'  il  caso  in
particolare dei giocattoli che, per le loro  funzioni,  dimensioni  e
caratteristiche sono destinati ai bambini  di  eta'  inferiore  a  36
mesi. 
    b) Per conformarsi a  tale  principio  occorre  specificare,  ove
necessario, per gli utilizzatori del giocattolo un limite  minimo  di
eta' e/o precisare che i giocattoli debbono essere usati  solo  sotto
la sorveglianza di un adulto. 
3. Le etichette apposte sui giocattoli e/o sui  relativi  imballaggi,
nonche' le istruzioni per l'uso che li  accompagnano  debbono  essere
tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l'attenzione  degli
utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi connessi al loro uso  e
sul modo di evitare tali rischi. 
 
                       II. RISCHI PARTICOLARI 
1. Proprieta' fisiche e meccaniche. 
    a) I giocattoli e le loro parti nonche', nel caso  di  giocattoli
fissati,  i  relativi  ancoraggi,  debbono  possedere  la  resistenza
meccanica e eventualmente la stabilita' necessaria per resistere agli
stimoli  connessi  al  loro  uso  senza  che  si  rompano  o  possano
deformarsi con il rischio di provocare ferite. 
    b)  Spigoli,  sporgenze,  corde,  cavi  e  fissaggi  scoperti  di
giocattoli debbono essere progettati e realizzati in modo da  ridurre
per quanto possibile i rischi di ferite in occasione di un contatto. 
    c) I giocattoli devono essere concepiti e  prodotti  in  modo  da
ridurre al  minimo  i  rischi  per  l'incolumita'  fisica  dovuti  al
movimento di talune parti. 
    d) I giocattoli, i loro componenti  e  le  parti  staccabili  dei
giocattoli manifestamente destinati a bambini di eta' inferiore a  36
mesi devono avere dimensioni tali da non poter  essere  ingeriti  e/o
inalati. 
    e) I giocattoli e le loro parti nonche' gli imballaggi nei  quali
tali giocattoli o parti sono contenuti per la vendita al  minuto  non
debbono comportare rischi di strangolamento o soffocazione. 
    f) I giocattoli destinati ad essere usati in acque poco  profonde
e a reggere o sostenere il bambino sull'acqua devono essere concepiti
e prodotti in modo da ridurre per quanto  possibile  e  tenuto  conto
dell'uso raccomandato il rischio che vengano meno la galleggiabilita'
del giocattolo e il sostegno dato al bambino. 
    g) I giocattoli  nei  quali  si  puo'  penetrare  e  che  possono
pertanto costituire uno  spazio  chiuso  per  gli  occupanti  debbono
essere muniti di  un'uscita  che  questi  ultimi  possano  facilmente
aprire dall'interno. 
    h) I veicoli-giocattolo debbono, per quanto possibile,  possedere
un sistema di frenaggio adatto  al  tipo  di  giocattolo  e  adeguato
all'energia cinetica  sviluppata  dallo  stesso.  Tale  sistema  deve
essere di facile uso per l'utilizzatore e non deve comportare  rischi
di  eiezione  o  di  collisione  con   il   giocattolo   stesso   per
l'utilizzatore e per i terzi. 
    i) La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica
che questi possono  sviluppare  con  il  loro  lancio  attraverso  un
giocattolo concepito a tale scopo, devono essere tali che il  rischio
per l'incolumita' fisica dell'utilizzatore del giocattolo o dei terzi
non sia irragionevole, tenuto conto della natura del giocattolo. 
    j) I giocattoli costituiti da  elementi  termici  debbono  essere
costruiti in modo da garantire che: 
     - la temperatura massima di tutte le superfici  accessibili  non
causi ustioni in occasione di un contatto; 
     - i liquidi, i vapori e  i  gas  contenuti  nei  giocattoli  non
raggiungano - salvo che sia indispensabile al buon funzionamento  del
giocattolo - temperature e pressioni tali  che  la  loro  fuoriuscita
possa provocare ustioni, scottature o altre ferite. 
2. Infiammabilita'. 
    a) I giocattoli non debbono costituire un  elemento  infiammabile
pericoloso nell'ambiente del bambino. A tal fine essi debbono  essere
costituiti da materiali che: 
     1. non bruciano sotto l'azione diretta di  una  fiamma,  di  una
scintilla o di qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione, 
     2. che siano difficilmente infiammabili (la fiamma si spegne non
appena e' rimossa la sorgente di ignizione), 
     3. o, qualora essi s'infiammino, brucino lentamente e presentino
una bassa velocita' di propagazione della fiamma, 
     4. oppure siano trattati, qualunque sia la composizione  chimica
del giocattolo, in modo da ritardare il processo di  combustione  del
medesimo. 
     Detti materiali combustibili non debbono  comportare  rischi  di
ignizione per altri materiali presenti nel giocattolo. 
    b)  I  giocattoli  che,  per  ragioni  indispensabili   al   loro
funzionamento  contengono  sostanze  o  preparati  pericolosi   quali
definiti  nella  direttiva  n.  67/548/CEE  (1)  ed  in   particolare
materiali  e  attrezzature  per  esperimenti  chimici,  modellistica,
modellaggio di plastilina o argilla,  smaltatura,  fotografia  o  per
altre attivita' analoghe, non debbono contenere, di per se', sostanze
o  preparati  che  possono  divenire  infiammabili  a  seguito  della
liberazione di componenti volatili non infiammabili. 
    c) I  giocattoli  non  debbono  essere  esplosivi  ne'  contenere
elementi o sostanze che possano esplodere in caso di utilizzazione  o
uso previsti al paragrafo 1,  dell'art.  2  della  direttiva.  Questa
disposizione  non  si  applica  agli  inneschi  a   percussione   per
giocattoli, di cui all'allegato 1, punto 10 e alla relativa  nota  in
calce. 
    d) I giocattoli, ed  in  particolare  i  giochi  e  i  giocattoli
chimici non devono contenere in quanto tali sostanze o preparati: 
     - che, in caso di miscelazione, possono esplodere: 
      -- per reazione chimica o per riscaldamento, 
      -- per miscelazione con sostanze ossidanti; 
     - che contengono componenti volatili infiammabili a contatto con
l'aria e tali  da  formare  miscele  di  aria/vapore  infiammabili  o
esplosive. 
3. Proprieta' chimiche. 
   1. I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non
presentare, in caso di  utilizzazione  o  uso  previsti  all'art.  2,
paragrafo 1 della direttiva, rischi per la salute o per l'incolumita'
fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con  la  pelle,
le mucose o gli occhi. 
Essi devono, in ogni  caso,  osservare  le  appropriate  legislazioni
comunitarie  relative  a  talune   categorie   di   prodotti   oppure
riguardanti il divieto e la limitazione d'uso  o  l'etichettatura  di
talune sostanze e preparati pericolosi. 
   2. In particolare, ai  fini  della  protezione  della  salute  dei
bambini    la    tolleranza    biologica     giornaliera     relativa
all'utilizzazione dei giocattoli non deve oltrepassare: 
     0,2 (Micron)g di antimonio, 
     0,3 (Micron)g di arsenico, 
    25,0 (Micron)g di bario, 
     0,6 (Micron)g di cadmio, 
     0,3 (Micron)g di cromo, 
     0,7 (Micron)g di piombo, 
     0,5 (Micron)g di mercurio, 
     5,0 (Micron)g di selenio, 
    o eventuali altri valori che vengano fissati per tali sostanze  o
per altre sostanze dalla legislazione comunitaria sulla base di  dati
scientifici. 
Per tolleranza biologica  di  tali  sostanze  si  intende  l'estratto
solubile che ha una significativa importanza tossicologica. 
   3.  I  giocattoli  non  devono  contenere  sostanze  o   preparati
pericolosi ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE e  della  direttiva
n. 88/379/CEE in  quantita'  che  possano  nuocere  alla  salute  dei
bambini che li usano. E', in ogni caso, formalmente vietato includere
in un giocattolo sostanze o preparati pericolosi se sono destinati ad
essere utilizzati in quanto tali nel corso del gioco. 
Tuttavia, qualora per  il  funzionamento  di  determinati  giocattoli
quali, in  particolare,  materiali  e  attrezzature  per  esperimenti
chimici,  modellistica,  modellaggio   di   plastilina   e   argilla,
smaltatura,  fotografia  o  attivita'  similari,  sia  indispensabile
l'impiego  di  sostanze  o  preparati  pericolosi,  tali  sostanze  o
preparati sono ammissibili entro un limite massimo di  concentrazione
da stabilirsi, per ciascuna sostanza o  ciascun  preparato,  mediante
mandato al Comitato  europeo  di  normalizzazione  (CEN)  secondo  la
procedura del  comitato  istituito  dalla  direttiva  n.  83/189/CEE,
sempre che le sostanze od i preparati autorizzati siano conformi alle
norme   comunitarie   vigenti   in   materia   di    classificazione,
d'imballaggio e di  etichettatura,  senza  pregiudizio  del  punto  4
dell'allegato IV. 
4. Proprieta' elettriche. 
    a) La tensione nominale di alimentazione dei giocattoli elettrici
non deve essere superiore a 24 volt, e nessuna loro parte puo' super-
are i 24 volt. 
    b) Le parti di giocattoli che sono o possono essere  in  contatto
con una sorgente di  elettricita'  capace  di  provocare  una  scossa
elettrica nonche' con i cavi o altri  fili  conduttori  attraverso  i
quali l'elettricita' perviene a tali parti, debbono essere  ben  iso-
late e meccanicamente protette per  prevenire  i  rischi  di  scarica
elettrica. 
    c) I giocattoli elettrici debbono essere concepiti  e  realizzati
in modo da garantire che le temperature massime raggiunte durante  il
funzionamento da tutte  le  superfici  direttamente  accessibili  non
causino ustioni in occasione di un contatto. 
5. Igiene. 
I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da soddisfare
le condizioni di igiene e di pulizia, allo scopo di evitare i  rischi
d'infezione, di malattia e di contaminazione. 
6. Radioattivita'. 
I giocattoli non debbono contenere elementi  o  sostanze  radioattivi
sotto forme o in proporzioni che  possono  nuocere  alla  salute  del
bambino. La direttiva n. 80/836/Euratom e' d'applicazione. 
 
                       (1) GU n. 196 del 16-8-1967, pag. 1.