(Protocollo- art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
PROTOCOLLO DEL 1988 RELATIVO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1974 
PER LA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA IN MARE 
LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO, 
   ESSENDO PARTI alla Convenzione  internazionale  del  1974  per  la
salvaguardia della vita umana in mare, fatta a Londra il 1°  novembre
1974, 
   RICONOSCENDO  la  necessita'  di  introdurre  nella  summenzionata
Convenzione disposizioni in  materia  di  visite  e  di  rilascio  di
certificati che siano in armonia con le  corrispondenti  disposizioni
di altri strumenti internazionali, 
   RITENENDO che il modo migliore di far fronte a tale necessita'  e'
di stipulare un protocollo relativo alla  Convenzione  internazionale
del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 
   HANNO CONVENUTO quanto segue: 
 
                           ARTICOLO PRIMO 
                          Obblighi generali 
 
1. Le Parti al presente Protocollo si impegnano a dare  effetto  alle
disposizione del presente Protocollo e del suo Annesso, che e'  parte
integrante del presente  Protocollo.  Ogni  riferimento  al  presente
Protocollo costituisce nello  stesso  tempo  un  riferimento  al  suo
Annesso. 
2. Le disposizioni della Convenzione internazionale del 1974  per  la
salvaguardia della vita umana in  mare,  cosi'  come  modificata  (in
appresso denominata "la Convenzione) si applicano  tra  le  Parti  al
presente Protocollo sotto riserva delle modifiche ed aggiunte enunci-
ate nel presente Protocollo. 
3. Le Parti la presente Protocollo applicano alle navi autorizzate  a
battere la bandiera di uno Stato che non e' Parte alla Convenzione ed
al presente  Protocollo  le  prescrizioni  della  Convenzione  e  del
presente Protocollo, nella misura in cui cio' sia necessario per  non
far beneficiare queste navi di condizioni piu' favorevoli.