ARTICOLO II Trattati anteriori 1. Il presente Protocollo sostituisce ed abroga il Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione tra le Parti al presente Protocollo. 2. Nonostante ogni altra disposizione del presente Protocollo, ogni certificato rilasciato in virtu' ed in conformita' delle disposizioni della Convenzione, ed ogni supplemento a tale certificato rilasciato in virtu' ed in conformita' alle disposizioni del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione, il quale sia in corso di validita' al momento in cui il presente Protocollo entra in vigore nei confronti della Parte che ha rilasciato il certificato o supplemento, rimane valido fino a quando non scada ai sensi della Convenzione o del Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione, a seconda dei casi. 3. Una Parte al presente Protocollo non deve rilasciare certificati in applicazione ed in conformita' delle prescrizioni della Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, cosi' come adottata il 1 novembre 1974.