(Protocollo- art. II)
                             ARTICOLO II 
                         Trattati anteriori 
 
1. Il presente Protocollo sostituisce ed  abroga  il  Protocollo  del
1978 relativo alla Convenzione tra le Parti al presente Protocollo. 
2. Nonostante ogni altra disposizione del presente  Protocollo,  ogni
certificato rilasciato in virtu' ed in conformita' delle disposizioni
della Convenzione, ed ogni supplemento a tale certificato  rilasciato
in virtu' ed in conformita' alle disposizioni del Protocollo del 1978
relativo alla Convenzione, il quale sia  in  corso  di  validita'  al
momento in cui il presente Protocollo entra in vigore  nei  confronti
della Parte che ha rilasciato il certificato  o  supplemento,  rimane
valido fino a quando non scada  ai  sensi  della  Convenzione  o  del
Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione, a seconda dei casi. 
3. Una Parte al presente Protocollo non deve  rilasciare  certificati
in  applicazione  ed  in   conformita'   delle   prescrizioni   della
Convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, cosi' come adottata il 1› novembre 1974.