ARTICOLO IV Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma, presso la Sede dell'Organizzazione, dal 1 marzo 1989 al 28 febbraio 1990 e rimane poi aperto all'adesione. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3, gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo mediante: a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure b) firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure c) adesione. 2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate per mezzo del deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 3. Il presente Protocollo puo' essere oggetto di una firma senza riserva, di una ratifica, di un'accettazione, di una approvazione o di una adesione solo da parte di quegli Stati che hanno firmato senza riserva, ratificato, accettato o approvato la Convenzione o che vi hanno aderito.