(Protocollo- art. IV)
                             ARTICOLO IV 
       Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione 
 
1. Il presente Protocollo  e'  aperto  alla  firma,  presso  la  Sede
dell'Organizzazione, dal 1› marzo 1989 al 28 febbraio 1990  e  rimane
poi  aperto  all'adesione.  Sotto  riserva  delle  disposizioni   del
paragrafo 3, gli Stati possono esprimere il loro consenso  ad  essere
vincolati dal presente Protocollo mediante: 
a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, 
l'accettazione o l'approvazione; oppure 
b) firma sotto riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione 
seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure 
c) adesione. 
2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o  l'adesione  saranno
effettuate per mezzo del deposito di uno strumento a tal fine  presso
il Segretario generale dell'Organizzazione. 
3. Il presente Protocollo puo' essere  oggetto  di  una  firma  senza
riserva, di una ratifica, di un'accettazione, di una  approvazione  o
di una adesione solo da parte di quegli Stati che hanno firmato senza
riserva, ratificato, accettato o approvato la Convenzione  o  che  vi
hanno aderito.