ARTICOLO V Entrata in vigore 1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi dopo la data alla quale le seguenti due condizioni sono soddisfatte: a) almeno-quindici Stati le cui flotte mercantili rappresentano in totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo della flotta mondiale di navi da commercio hanno manifestato il loro consenso ad essere vincolati da questo Protocollo in conformita' con le disposizioni dell'articolo IV, b) le condizioni di entrata in vigore del Protocollo del 1988 rela- tive alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico sono soddisfatte; sotto riserva che il presente Protocollo non entri in vigore prima del 1 febbraio 1992. 2. Nei confronti degli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo al presente Protocollo dopo che le condizioni per la sua entrata in vigore siano state soddisfatte, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione l'approvazione o l'adesione pre hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo oppure tre mesi dopo la data del deposito dello strumento, se tale data e' posteriore. 3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Protocollo prende effetto tre mesi dopo la data del suo deposito. 4. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento al presente Protocollo e considerato comme essere stato accettato in conformita' con l'articolo VI, si applica al Protocollo nella sua forma modificata.