(Protocollo- art. V)
                             ARTICOLO V 
                          Entrata in vigore 
 
1. Il presente Protocollo entra in vigore dodici mesi  dopo  la  data
alla quale le seguenti due condizioni sono soddisfatte: 
a) almeno-quindici Stati le cui flotte  mercantili  rappresentano  in
totale almeno il 50% del tonnellaggio lordo della flotta mondiale  di
navi da commercio  hanno  manifestato  il  loro  consenso  ad  essere
vincolati da questo Protocollo in  conformita'  con  le  disposizioni
dell'articolo IV, 
b) le condizioni di entrata in vigore del Protocollo del  1988  rela-
tive alla Convenzione internazionale del 1966 sulle linee  di  carico
sono soddisfatte; 
sotto riserva che il presente Protocollo non entri  in  vigore  prima
del 1› febbraio 1992. 
2. Nei confronti degli Stati che hanno depositato  uno  strumento  di
ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo  al
presente Protocollo dopo che le condizioni  per  la  sua  entrata  in
vigore siano state soddisfatte, ma prima della data della sua entrata
in vigore, la ratifica, l'accettazione  l'approvazione  o  l'adesione
pre hanno effetto a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente Protocollo oppure tre mesi dopo la data del  deposito  dello
strumento, se tale data e' posteriore. 
3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o  di
adesione depositato dopo la data di entrata in  vigore  del  presente
Protocollo prende effetto tre mesi dopo la data del suo deposito. 
4. Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o  di
adesione depositato  dopo  la  data  alla  quale  un  emendamento  al
presente Protocollo e considerato comme  essere  stato  accettato  in
conformita' con l'articolo VI, si applica  al  Protocollo  nella  sua
forma modificata.