(Protocollo- art. VI)
                             ARTICOLO VI 
                             Emendamenti 
 
Le  procedure  enunciate  all'Articolo  VIII  della  Convenzione   si
applicano agli emendamenti al presente Protocollo,  rimanendo  inteso
che: 
a) i riferimenti di questo articolo alla Convenzione  ed  ai  Governi
contraenti si intendono rispettivamente come riferimenti al  presente
Protocollo ed alle Parti al presente Protocollo; 
b)  gli  emendamenti  agli  articoli  ed  all'Annesso   al   presente
Protocollo sono adottati e messi in  vigore  in  conformita'  con  la
procedura  applicabile   agli   emendamenti   agli   articoli   della
Convenzione o al capitolo I dell'Annesso della Convenzione; 
c) gli emendamenti all'appendice dell'Annesso al presente  Protocollo
possono essere adottati e messi  in  vigore  in  conformita'  con  la
procedura applicabile agli emendamenti all'Annesso della Convenzione,
ad eccezione del capitolo I.