(Protocollo- art. VII)
                            ARTICOLO VII 
                              Denuncia 
 
1. Il presente Protocollo puo' essere  denunciato  da  una  qualunque
delle Parti in ogni tempo dopo lo scadere di  un  periodo  di  cinque
anni a decorrere dalla data alla quale il presente  Protocollo  entra
in vigore per detta Parte. 
2. La denuncia e' effettuata per mezzo del deposito di uno  strumento
di denuncia presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 
3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data  quale  il  Segretario
Generale dell'Organizzazione ne ha  ricevuto  notifica,  oppure  alla
scadenza di un eventuale altro periodo piu' lungo  specificato  nello
strumento di denuncia. 
4. Ogni denuncia della  Convenzione  da  una  Parte  rappresenta  una
denuncia del presente Protocollo da detta Parte. Tale denuncia prende
effetto alla data alla quale la denuncia della Convenzione ha effetto
in conformita' con l'articolo IX c) della Convenzione.