(Protocollo- art. VIII)
                            ARTICOLO VIII 
                             Depositario 
 
1 Il presente Protocollo e' depositato presso il Segretario  Generale
dell'Organizzazione (in appresso denominato "il Depositario"). 
2 Il depositario: 
a) informa i governi di tutti gli Stati che hanno firmato il presente
Protocollo o che vi hanno aderito; 
i) di ogni nuova firma o di  ogni  nuovo  deposito  di  strumento  di
ratifica, di accettazione, di  approvazione  o  di  adesione  nonche'
della data di tale firma o di tale deposito; 
ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo; 
iii)  del  deposito  di  ogni  strumento  che  denunci  il   presente
Protocollo, della data alla quale questo strumento e' stato  ricevuto
e della data alla quale la denuncia ha effetto; 
b) fa pervenire copie certificate conformi del presente Protocollo ai
Governi di tutti gli Stati che  lo  hanno  firmato  o  che  vi  hanno
aderito. 
3 Sin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il  Depositario
ne fa  pervenire  una  copia  certificata  conforme  al  Segretariato
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite   in   vista   della   sua
registrazione e della sua pubblicazione in conformita' con l'Articolo
102 della Carta delle Nazioni Unite.