(all. 2 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
                      REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
                  DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
                               CAPO I
                            Procedimenti
   1.1.   Rientrano  nella  disciplina  del  presente  regolamento  i
procedimenti amministrativi che, per disposizione normativa  cogente,
debbono  prendere  avvio ad iniziativa di parte o d'ufficio, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
   Non  rientrano  nella  disciplina  del  presente   regolamento   i
procedimenti  amministrativi  promossi  con ricorso avverso un atto o
provvedimento amministrativo.
   1.2. Tutti i procedimenti di  cui  al  primo  comma  dell'articolo
precedente  debbono  concludersi  con  l'adozione  del  provvedimento
espresso al quale sono finalizzati.
   L'eventuale scadenza del termine necessario perche' si  verifichi,
a  termini  di  legge,  il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, non
solleva il responsabile del provvedimento dall'obbligo  di  emetterlo
entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge
n.   241/1990,  fermo  restando,  in  ogni  caso,  il  diritto  degli
interessati di adire la sede  giurisdizionale,  ove  ne  ricorrano  i
presupposti.
   1.3. Ogni provvedimento dell'Istituto emanato a conclusione di uno
dei  procedimenti  rientranti  nella  disciplina  di  cui al presente
regolamento deve essere motivato nei modi  indicati  dall'art.  3  e,
ricorrendone  i  presupposti,  dall'art. 12 della legge n. 241/1990 e
deve essere comunicato all'interessato ovvero al suo rappresentante o
tutore o all'ente di patronato ai sensi del decreto  legislativo  del
Capo  provvisorio  dello  Stato  del  29  luglio  1947,  n. 804 e nel
rispetto delle  norme  della  convenzione  in  vigore,  nonche'  agli
intervenuti per disposizione di legge con atto indicante il termine e
l'autorita' alla quale sia possibile proporre ricorso.
   1.4.  Nell'allegato A al presente regolamento sono elencati i tipi
di  procedimenti  amministrativi  che  rientrano   nella   competenza
istituzionale    dell'Istituto    con    l'indicazione    dell'unita'
organizzativa normalmente responsabile  dell'istruttoria  e  di  ogni
altro  adempimento procedimentale, nonche' dell'organo o della figura
soggettiva competente ad emettere il provvedimento conclusivo.
   1.5. I procedimenti amministrativi attinenti alla materia relativa
alla gestione del personale e all'acquisizione di beni e servizi che,
ancorche' rientranti nella previsione normativa di  cui  all'art.  2,
comma 1, della legge n. 241/1990 non sono elencati nell'allegato A al
presente  regolamento,  vengono disciplinati separatamente in base ai
rispettivi regolamenti che saranno armonizzati  con  le  norme  della
legge n. 241 entro il termine di sei mesi.
   1.6.  L'iniziativa  dell'interessato  si  esprime  con  un'istanza
scritta, che, in relazione alla disciplina dei singoli  procedimenti,
deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Istituto ed
indirizzata  all'organo  o  alla  sede  competente,  corredata  dalla
prescritta documentazione e contenente l'eventuale  dichiarazione  di
cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.
   1.7.  All'atto  della  presentazione  dell'istanza  dovra'  essere
rilasciata  al  soggetto  interessato  una  ricevuta  contenente   le
indicazioni  di  cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990, in
conformita' a quanto disposto dal successivo art. 2.3.
   Per le istanze inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di
ricevimento  la  ricevuta  e'  costituita  dall'avviso  stesso  e  le
indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 vanno
rilevate  dal  predetto  avviso e dal tagliando, accluso al modulo di
domanda.
   Nei casi in cui l'istanza non sia stata formulata o presentata nei
modi stabiliti da norme di legge o di regolamento, o non  utilizzando
la  modulistica  predisposta  dall'Istituto,  l'obbligo di rilasciare
ricevuta e di fornire le indicazioni di  cui  all'art.  8,  comma  2,
della  legge  n. 241/1990 non ricorre sino a quando l'istanza non sia
ritualmente formulata.
   1.8. Qualora  per  il  numero  dei  destinatari  la  comunicazione
personale  non  sia  possibile  o risulti particolarmente gravosa, il
direttore della sede interessata o il direttore  centrale  competente
provvedono  mediante  pubblicazione  su  albi  o  bollettini  o nella
Gazzetta Ufficiale o sulla stampa periodica o  quotidiana,  ecc.,  ai
sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990.
   Analoghe modalita' potranno essere adottate per comunicare l'avvio
del  procedimento  quando  sussitano  motivate ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento.
   In entrambi i casi previsti dal presente  articolo,  nell'atto  di
pubblicita'  si  dovra'  dare  conto  delle  esigenze  che  ne  hanno
consigliato l'adozione.
   1.9. La data di avvio del  procedimento  coincide  con  quella  di
rilascio  della  ricevuta o della comunicazione di cui all'art. 8 del
presente regolamento.
   Nei casi in cui le comunicazioni all'interessato debbano  avvenire
per  posta,  la  data  di avvio del procedimento e' quella dell'invio
della comunicazione, registrata sulla pratica  dal  responsabile  del
procedimento.
   1.10.  Qualora  l'istanza  venga  proposta  e/o  presentata  da un
mandatario  del  diretto  interessato,  la   stessa   dovra'   essere
corredata,  a  pena  di  irricevibilita', del mandato con il quale si
autorizza esplicitamente l'Istituto a  rilasciargli  ricevuta,  anche
con elenchi.
   1.11. Al di fuori dei casi in cui sia stata rilasciata ricevuta ai
sensi  dell'art.  1.7  del  presente  regolamento,  la  comunicazione
prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990, viene inviata
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento e'  destinato  a
produrre  effetti  diretti o che debbono intervenire nel procedimento
per  disposizione  di  legge,  nonche'   ai   soggetti   direttamente
interessati  ai  procedimenti  iniziati  d'ufficio  ed  a  coloro che
abbiano inviato l'istanza per posta, ove non sia  prescritto  l'invio
dell'istanza stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
   1.12.  Ogni  tipo  di  atto  potra' essere predisposto con sistemi
automatizzati, nel qual caso l'indicazione a stampa dell'organo e del
nominativo del funzionamento terra' luogo della sottoscrizione.
   1.13. I soggetti istanti possono far valere, ai sensi dell'art. 8,
comma  4,  della  legge  n.  241/1990,  l'omissione,  il  ritardo   o
l'irritualita'  delle  comunicazioni  ed  ogni altra inosservanza del
presente regolamento  con  esposto  al  direttore  della  sede  o  al
direttore  centrale rispettivamente competenti, i quali sono tenuti a
fornire chiarimenti entro il termine massimo di dieci  giorni,  anche
con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax.
   1.14.  Ciascuna  sede  e  la  Direzione generale con comunicazione
generale, anche tramite affissioni, renderanno note le modalita'  per
prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10, lettera a), della
legge n. 241/1990.
   1.15.  Memorie  scritte e documenti, diversi da quelli prescritti,
potranno essere presentati ai sensi dell'art. 10, lettera  b),  della
legge  n.  241/1990  non  oltre  il  ventesimo giorno dall'inizio del
procedimento.
                               CAPO II
        Il responsabile del procedimento e del provvedimento
   2.1.   Salva   diversa   determinazione,   il   responsabile   del
procedimento  e'  il capo dell'unita' organizzativa cui e' assegnata,
anche  con  atto  generale  di  organizzazione,  la  trattazione  del
procedimento  amministrativo,  o  il  suo  sostituto  nei  periodi di
assenza temporanea.
   2.2. Il responsabile del provvedimento e' il capo dell'ufficio nel
cui ambito opera l'unita' organizzativa assegnataria del procedimento
o il suo sostituto nei periodi di assenza temporanea.
   2.3. Sulle ricevute delle domande dovra' essere contenuto espresso
invito diretto all'interessato o al  suo  rappresentante  a  prendere
visione  del  nominativo  del  responsabile  del  procedimento  dagli
appositi avvisi contenuti nelle bacheche esposte  al  pubblico  nelle
sedi  dell'Istituto  o  a  richiedere  informazioni  al riguardo agli
appositi uffici delle sedi o  della  Direzione  generale  secondo  le
rispettive competenze.
   2.4.  Il  responsabile  del  procedimento  opera  in conformita' a
quanto  disposto  dalla  legge  n.  241/1990  e  dalle   disposizioni
organizzative  e  di  servizio,  in particolare di quelle concernenti
l'applicazione della legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
  Sono  adottati  dal  capo dell'ufficio, sentito il responsabile del
procedimento, i provvedimenti con i quali si dispongono  accertamenti
tecnici  od  ispettivi  o si richiede l'indizione della conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 15 e 17 della legge n. 241/1990.
                              CAPO III
                            Cointeressati
   3.1. Nell'allegato A al presente  regolamento  sono  indicati,  in
relazione ai singoli tipi di procedimento, i soggetti che normalmente
debbono  considerarsi  cointeressati  al procedimento, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990.
                               CAPO IV
                    L'intervento nel procedimento
   4.1.  Possono  intervenire  nel  procedimento   amministrativo   i
soggetti  i  quali  documentino,  a pena di inammissibilita', che dal
provvedimento amministrativo  conclusivo  puo'  derivare  loro,  come
effetto  diretto dello stesso, un rilevante pregiudizio concretamente
individuabile.
   L'intervento nel procedimento amministrativo ai sensi dell'art.  9
della  legge  n.  241/1990  puo'  essere  esperito con atto scritto e
sottoscritto indirizzato e presentato al dirigente  della  competente
unita' organizzativa, che ne verifica la ricevibilita'.
   Gli  atti di intervento pervenuti dopo venti giorni dell'avvio del
procedimento saranno presi in considerazione solo ove possibile senza
aggravio per la trattazione del procedimento  in  questione  o  degli
altri in trattazione presso la stessa unita' organizzativa.
   L'Istituto  potra' predisporre dei moduli per proporre intervento.
L'atto di intervento dovra' comunque contenere tutti gli elementi per
l'individuazione del procedimento nel quale si  intende  intervenire,
nonche'  le  generalita' e il domicilio dell'interveniente e i motivi
dell'intervento.
   4.2. Possono intervenire nel procedimento, ai  sensi  dell'art.  9
della  legge  n.  241/1990,  oltre  agli  Enti  di  patronato, la cui
personalita' e funzione e' gia' riconosciuta dal decreto  legislativo
del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, anche le
associazioni  o  i  comitati  portatori  di interessi diffusi, che si
siano  accreditati  come  tali  presso  l'INPS,   depositando   copia
autentica dell'atto costitutivo e dello statuto.
                               CAPO V
                            T e r m i n i
   5.1.  Nell'allegato  A  al  presente  regolamento  sono indicati i
termini temporali entro i quali, per ciascun  tipo  di  procedimento,
dovra' essere emanato il provvedimento finale.
   I  predetti  termini si intendono sospesi nei casi di procedimenti
promossi con istanza irregolare o priva in tutto  o  in  parte  della
documentazione  essenziale  che  l'interessato  e'  tenuto a produrre
nonche' nei casi in cui per completare l'istruttoria l'Istituto abbia
necessita' di acquisire  la  documentazione  essenziale  presso  enti
esterni,  datori  di  lavoro, enti previdenziali stranieri, strutture
sanitarie esterne.
   I termini  ricominciano  a  decorrere  dal  momento  dell'avvenuta
regolarizzazione o della ricezione della documentazione.
   I  termini  di  cui  all'allegato A potranno essere abbreviati con
determinazione del direttore generale.
   Il direttore generale, eccezionalmente  e  con  atto  motivato  da
comunicare al consiglio di amministrazione, puo' fissare termini piu'
ampi  per  consentire  la  graduale  normalizzazione  di  particolari
situazioni di giacenza, che dovra' comunque avvenire  entro  un  anno
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
   5.2.  I tempi necessari per l'acquisizione di pareri e valutazioni
indispensabili ai fini della adozione del provvedimento, rientrano in
quelli previsti per i singoli  procedimenti  qualora  siano  resi  da
professionisti o tecnici dipendenti dall'Istituto.
   5.3.  Per i provvedimenti e i procedimenti previsti da nuove norme
i termini saranno comunicati di volta  in  volta  con  le  necessarie
forme di pubblicita'.
   5.4. Il decorso dei termini di cui all'allegato A in conformita' a
quanto  disposto  dalla  legge  n.  241/1990  e  dalle altre leggi di
settore, e' finalizzato all'emanazione del provvedimento finale.
   L'espletamento  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro   adempimento
procedimentale  sono considerati atti a rilevanza meramente interna e
strumentali rispetto all'adozione del provvedimento finale  richiesto
con l'istanza o conseguente all'iniziativa d'ufficio.
                               CAPO VI
                         Disposizioni finali
   6.1.   Il   direttore  generale  nella  relazione  trimestrale  al
consiglio di amministrazione riguardante l'andamento di cassa  e  del
processo  produttivo  riferisce in ordine all'attuazione del presente
regolamento.
   6.2. Salvo quanto stabilito dall'art. 5.1, comma 4, ogni  modifica
al  presente regolamento sara' adottata con delibera del consiglio di
amministrazione dell'Istituto.
   6.3. Al presente regolamento e alle  successive  modifiche  verra'
data  pubblicita'  con  la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale e
nelle altre forme che verranno decise dalla Direzione generale.
                                         Visto, il presidente
                                                COLOMBO
Visto, il segretario
    RAFANIELLO