ALLEGATO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 CAPO I Procedimenti 1.1. Rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi che, per disposizione normativa cogente, debbono prendere avvio ad iniziativa di parte o d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Non rientrano nella disciplina del presente regolamento i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo. 1.2. Tutti i procedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente debbono concludersi con l'adozione del provvedimento espresso al quale sono finalizzati. L'eventuale scadenza del termine necessario perche' si verifichi, a termini di legge, il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, non solleva il responsabile del provvedimento dall'obbligo di emetterlo entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 241/1990, fermo restando, in ogni caso, il diritto degli interessati di adire la sede giurisdizionale, ove ne ricorrano i presupposti. 1.3. Ogni provvedimento dell'Istituto emanato a conclusione di uno dei procedimenti rientranti nella disciplina di cui al presente regolamento deve essere motivato nei modi indicati dall'art. 3 e, ricorrendone i presupposti, dall'art. 12 della legge n. 241/1990 e deve essere comunicato all'interessato ovvero al suo rappresentante o tutore o all'ente di patronato ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804 e nel rispetto delle norme della convenzione in vigore, nonche' agli intervenuti per disposizione di legge con atto indicante il termine e l'autorita' alla quale sia possibile proporre ricorso. 1.4. Nell'allegato A al presente regolamento sono elencati i tipi di procedimenti amministrativi che rientrano nella competenza istituzionale dell'Istituto con l'indicazione dell'unita' organizzativa normalmente responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'organo o della figura soggettiva competente ad emettere il provvedimento conclusivo. 1.5. I procedimenti amministrativi attinenti alla materia relativa alla gestione del personale e all'acquisizione di beni e servizi che, ancorche' rientranti nella previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 non sono elencati nell'allegato A al presente regolamento, vengono disciplinati separatamente in base ai rispettivi regolamenti che saranno armonizzati con le norme della legge n. 241 entro il termine di sei mesi. 1.6. L'iniziativa dell'interessato si esprime con un'istanza scritta, che, in relazione alla disciplina dei singoli procedimenti, deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Istituto ed indirizzata all'organo o alla sede competente, corredata dalla prescritta documentazione e contenente l'eventuale dichiarazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990. 1.7. All'atto della presentazione dell'istanza dovra' essere rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990, in conformita' a quanto disposto dal successivo art. 2.3. Per le istanze inviate a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso e le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 vanno rilevate dal predetto avviso e dal tagliando, accluso al modulo di domanda. Nei casi in cui l'istanza non sia stata formulata o presentata nei modi stabiliti da norme di legge o di regolamento, o non utilizzando la modulistica predisposta dall'Istituto, l'obbligo di rilasciare ricevuta e di fornire le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990 non ricorre sino a quando l'istanza non sia ritualmente formulata. 1.8. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il direttore della sede interessata o il direttore centrale competente provvedono mediante pubblicazione su albi o bollettini o nella Gazzetta Ufficiale o sulla stampa periodica o quotidiana, ecc., ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990. Analoghe modalita' potranno essere adottate per comunicare l'avvio del procedimento quando sussitano motivate ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento. In entrambi i casi previsti dal presente articolo, nell'atto di pubblicita' si dovra' dare conto delle esigenze che ne hanno consigliato l'adozione. 1.9. La data di avvio del procedimento coincide con quella di rilascio della ricevuta o della comunicazione di cui all'art. 8 del presente regolamento. Nei casi in cui le comunicazioni all'interessato debbano avvenire per posta, la data di avvio del procedimento e' quella dell'invio della comunicazione, registrata sulla pratica dal responsabile del procedimento. 1.10. Qualora l'istanza venga proposta e/o presentata da un mandatario del diretto interessato, la stessa dovra' essere corredata, a pena di irricevibilita', del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l'Istituto a rilasciargli ricevuta, anche con elenchi. 1.11. Al di fuori dei casi in cui sia stata rilasciata ricevuta ai sensi dell'art. 1.7 del presente regolamento, la comunicazione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 241/1990, viene inviata ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre effetti diretti o che debbono intervenire nel procedimento per disposizione di legge, nonche' ai soggetti direttamente interessati ai procedimenti iniziati d'ufficio ed a coloro che abbiano inviato l'istanza per posta, ove non sia prescritto l'invio dell'istanza stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. 1.12. Ogni tipo di atto potra' essere predisposto con sistemi automatizzati, nel qual caso l'indicazione a stampa dell'organo e del nominativo del funzionamento terra' luogo della sottoscrizione. 1.13. I soggetti istanti possono far valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 241/1990, l'omissione, il ritardo o l'irritualita' delle comunicazioni ed ogni altra inosservanza del presente regolamento con esposto al direttore della sede o al direttore centrale rispettivamente competenti, i quali sono tenuti a fornire chiarimenti entro il termine massimo di dieci giorni, anche con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, telematiche o via fax. 1.14. Ciascuna sede e la Direzione generale con comunicazione generale, anche tramite affissioni, renderanno note le modalita' per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge n. 241/1990. 1.15. Memorie scritte e documenti, diversi da quelli prescritti, potranno essere presentati ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge n. 241/1990 non oltre il ventesimo giorno dall'inizio del procedimento. CAPO II Il responsabile del procedimento e del provvedimento 2.1. Salva diversa determinazione, il responsabile del procedimento e' il capo dell'unita' organizzativa cui e' assegnata, anche con atto generale di organizzazione, la trattazione del procedimento amministrativo, o il suo sostituto nei periodi di assenza temporanea. 2.2. Il responsabile del provvedimento e' il capo dell'ufficio nel cui ambito opera l'unita' organizzativa assegnataria del procedimento o il suo sostituto nei periodi di assenza temporanea. 2.3. Sulle ricevute delle domande dovra' essere contenuto espresso invito diretto all'interessato o al suo rappresentante a prendere visione del nominativo del responsabile del procedimento dagli appositi avvisi contenuti nelle bacheche esposte al pubblico nelle sedi dell'Istituto o a richiedere informazioni al riguardo agli appositi uffici delle sedi o della Direzione generale secondo le rispettive competenze. 2.4. Il responsabile del procedimento opera in conformita' a quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e dalle disposizioni organizzative e di servizio, in particolare di quelle concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Sono adottati dal capo dell'ufficio, sentito il responsabile del procedimento, i provvedimenti con i quali si dispongono accertamenti tecnici od ispettivi o si richiede l'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 15 e 17 della legge n. 241/1990. CAPO III Cointeressati 3.1. Nell'allegato A al presente regolamento sono indicati, in relazione ai singoli tipi di procedimento, i soggetti che normalmente debbono considerarsi cointeressati al procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge n. 241/1990. CAPO IV L'intervento nel procedimento 4.1. Possono intervenire nel procedimento amministrativo i soggetti i quali documentino, a pena di inammissibilita', che dal provvedimento amministrativo conclusivo puo' derivare loro, come effetto diretto dello stesso, un rilevante pregiudizio concretamente individuabile. L'intervento nel procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990 puo' essere esperito con atto scritto e sottoscritto indirizzato e presentato al dirigente della competente unita' organizzativa, che ne verifica la ricevibilita'. Gli atti di intervento pervenuti dopo venti giorni dell'avvio del procedimento saranno presi in considerazione solo ove possibile senza aggravio per la trattazione del procedimento in questione o degli altri in trattazione presso la stessa unita' organizzativa. L'Istituto potra' predisporre dei moduli per proporre intervento. L'atto di intervento dovra' comunque contenere tutti gli elementi per l'individuazione del procedimento nel quale si intende intervenire, nonche' le generalita' e il domicilio dell'interveniente e i motivi dell'intervento. 4.2. Possono intervenire nel procedimento, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, oltre agli Enti di patronato, la cui personalita' e funzione e' gia' riconosciuta dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 804, anche le associazioni o i comitati portatori di interessi diffusi, che si siano accreditati come tali presso l'INPS, depositando copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. CAPO V T e r m i n i 5.1. Nell'allegato A al presente regolamento sono indicati i termini temporali entro i quali, per ciascun tipo di procedimento, dovra' essere emanato il provvedimento finale. I predetti termini si intendono sospesi nei casi di procedimenti promossi con istanza irregolare o priva in tutto o in parte della documentazione essenziale che l'interessato e' tenuto a produrre nonche' nei casi in cui per completare l'istruttoria l'Istituto abbia necessita' di acquisire la documentazione essenziale presso enti esterni, datori di lavoro, enti previdenziali stranieri, strutture sanitarie esterne. I termini ricominciano a decorrere dal momento dell'avvenuta regolarizzazione o della ricezione della documentazione. I termini di cui all'allegato A potranno essere abbreviati con determinazione del direttore generale. Il direttore generale, eccezionalmente e con atto motivato da comunicare al consiglio di amministrazione, puo' fissare termini piu' ampi per consentire la graduale normalizzazione di particolari situazioni di giacenza, che dovra' comunque avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5.2. I tempi necessari per l'acquisizione di pareri e valutazioni indispensabili ai fini della adozione del provvedimento, rientrano in quelli previsti per i singoli procedimenti qualora siano resi da professionisti o tecnici dipendenti dall'Istituto. 5.3. Per i provvedimenti e i procedimenti previsti da nuove norme i termini saranno comunicati di volta in volta con le necessarie forme di pubblicita'. 5.4. Il decorso dei termini di cui all'allegato A in conformita' a quanto disposto dalla legge n. 241/1990 e dalle altre leggi di settore, e' finalizzato all'emanazione del provvedimento finale. L'espletamento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentali rispetto all'adozione del provvedimento finale richiesto con l'istanza o conseguente all'iniziativa d'ufficio. CAPO VI Disposizioni finali 6.1. Il direttore generale nella relazione trimestrale al consiglio di amministrazione riguardante l'andamento di cassa e del processo produttivo riferisce in ordine all'attuazione del presente regolamento. 6.2. Salvo quanto stabilito dall'art. 5.1, comma 4, ogni modifica al presente regolamento sara' adottata con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto. 6.3. Al presente regolamento e alle successive modifiche verra' data pubblicita' con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nelle altre forme che verranno decise dalla Direzione generale. Visto, il presidente COLOMBO Visto, il segretario RAFANIELLO