(all. 2 - art. 1)
ALLEGATO B
                CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
TITOLO I - VEICOLI A MOTORE
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
                             DEFINIZIONI
     Nel testo che segue si intendono:
-  per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
   obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
   circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive
   modificazioni;
-  per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta
   legge;
-  per "impresa": la Societa' __________________;
-  per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il
   contratto di assicurazione;
-  per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui
   responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
-  per "Tariffa": la tariffa dell'impresa, approvata a' sensi
   dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione
   del contratto.
ART.   1   -   Oggetto   dell'assicurazione  L'impresa  assicura,  in
conformita' alle norme della legge e del regolamento, i rischi  della
responsabilita'  civile  per  i quali e' obbligatoria l'assicurazione
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme  che,
per   capitale,   interessi   e  spese,  siano  dovute  a  titolo  di
risarcimento di  danni  involontariamente  cagionati  a  terzi  dalla
circolazione del veicolo descritto in contratto.
  L'assicurazione  copre anche la responsabilita' per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli in aree private.
  L'impresa  inoltre   assicura,   sulla   base   delle   "Condizioni
aggiuntive"  e  della  relativa  "Premessa",  i  rischi  non compresi
nell'assicurazione  obbligatoria  indicati  in  tali  condizioni,  in
quanto  siano  espressamente  richiamate.  In questo caso i massimali
indicati nel frontespizio(1) sono destinati anzitutto ai risarcimenti
dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la  parte
non  assorbita  dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle
"Condizioni aggiuntive".
  Non sono assicurati i rischi  della  responsabilita'  per  i  danni
causati  dalla  partecipazione  del  veicolo  a  gare  o competizioni
sportive ed alle relative prove.
_____________________  (1)  Ove  questo  periodo  sia  collocato  nel
frontespizio  si  ometteranno  le  parole "In questo caso i massimali
indicati nel frontespizio" e si scriveranno quelle "I massimali sopra
(od a fianco) indicati".
ART. 2 - Esclusioni e rivalsa.
   L'assicurazione non e' operante:
-  se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni in
   vigore;
-  nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida
   dell'allievo, se al suo fianco non vi e' una persona abilitata a
   svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
-  nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene
   senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 63 del D.P.R. 15
   giugno 1959, n. 393;
-  nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio
   sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia
   guidato dal proprietario o da suo dipendente;
-  nel caso di assicurazione dalla responsabilita' per i danni subiti
   dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in
   conformita' alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della
   carta di circolazione.
  Nei  predetti  casi  ed  in  tutti gli altri in cui sia applicabile
l'art. 18 della legge, l'impresa esercitera' diritto di  rivalsa  per
le   somme   che   abbia   dovuto  pagare  al  terzo  in  conseguenza
dell'inopponibilita' di eccezioni prevista dalla citata norma.
ART. 3 - Estensione territoriale.
  L'assicurazione vale per il territorio della  Repubblica  Italiana,
della  Citta'  del  Vaticano,  della Repubblica di San Marino e degli
Stati della Comunita' Economica Europea, nonche'  per  il  territorio
della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Cecoslovacchia e
dell'Austria.
  Per  la  circolazione  sul  territorio  di  Ungheria, Principato di
Monaco  e  Principato  di  Andorra,  l'assicurazione  e'  operante  a
condizione  che  sia  stata  rilasciato dall'impresa assicuratrice il
certificato internazionale di assicurazione (carta verde)  e  ne  sia
stato  pagato  il  relativo  premio: in difetto l'impresa provvedera'
ugualmente al risarcimento del danno a favore del terzo  danneggiato,
ma  avra',  in ogni caso, diritto di rivalsa verso l'assicurato ed il
contraente per le somme che abbia pagato a tale titolo,  nonche'  per
le spese inerenti alla liquidazione del danno stesso.
  Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto
alla   C.E.E.   ed   indicati   sul   certificato  internazionale  di
assicurazione (carta verde) l'assicurazione e' operante a  condizione
che  sia  stato rilasciato dall'impresa detto certificato con incasso
del relativo premio.
  Per i veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento "EE" e
"NATO" (AFI, FTASE e simili) l'assicurazione vale esclusivamente  per
il  territorio  della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano,
della Repubblica di San Marino e degli Stati  della  C.E.E.;  per  la
circolazione  sul  territorio  degli Stati terzi rispetto alla C.E.E.
indicati  sul  certificato  internazionale  di  assicurazione  (carta
verde)  l'assicurazione  e'  operante  a  condizione  che  sia  stato
rilasciato dall'impresa detto certificato con l'incasso del  relativo
premio.
  Nel  rispetto  di quanto sopra disciplinato la garanzia e' operante
secondo le condizioni ed entro i limiti  delle  singole  legislazioni
nazionali  concernenti  l'assicurazione  obbligatoria  per la R.C.A.,
ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
  Resta fermo quanto disposto al precedente art. 2.
ART. 4 - Pagamento del premio.
  La prima rata di premio deve  essere  pagata  alla  consegna  della
polizza;  le  rate  successive  devono  essere  pagate  alle previste
scadenze,  contro  rilascio  di  quietanze  emesse  dalla   Direzione
dell'impresa  che  devono  indicare la data del pagamento e recare la
firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
  Il  pagamento  deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia
cui e' assegnato il contratto, la quale e' autorizzata  a  rilasciare
il  certificato  ed  il  contrassegno  previsti dalle disposizioni in
vigore.
ART. 5 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza.
  Qualora nel corso del contratto  intervengano  modificazioni  della
tariffa  applicata al contratto stesso che comportino adeguamento del
premio,  ovvero  modificazioni  delle  condizioni  di   polizza,   il
contratto  sara' adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove condizioni
con  decorrenza  dalla  prima  scadenza   annuale   successiva   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato
Interministeriale  dei  Prezzi  (CIP)  che  approva  o  stabilisce le
modificazioni  e   comunque   dal   365›   giorno   successivo   alla
pubblicazione stessa.
ART. 6 - Periodi di osservazione della sinistrosita'.
  Per  l'applicazione delle regole evolutive (Condizioni speciali F e
G) sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
  1› periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e
termina tre mesi prima della scadenza del  periodo  di  assicurazione
corrispondente alla prima annualita' intera di premio;
  periodi  successivi:  hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla
scadenza del periodo precedente.
ART. 7 - Sostituzione del certificato e del contrassegno.
  Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o  del
contrassegno,  l'impresa provvedera' previa restituzione di quelli da
sostituire e previo pagamento della eventuale differenza di premio.
  Per il  rilascio  di  duplicati  si  osserva  quanto  disposto  dal
Regolamento.
ART. 8 - Trasferimento della proprieta' del veicolo.
  In  caso  di trasferimento della proprieta' del veicolo che importi
cessione del contratto di assicurazione il cedente e  il  cessionario
sono   tenuti   a  darne  immediata  comunicazione  all'assicuratore,
fornendo tutte le indicazioni necessarie per il  rilascio  del  nuovo
certificato  di assicurazione e, ove occorra, del nuovo contrassegno.
Il cedente resta tenuto al pagamento dei  premi  successivi  fino  al
momento di detta comunicazione.
ART. 9 - Modalita' per la denuncia dei sinistri.
  La  denuncia  del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato
con  decreto  del  Ministro   per   l'industria,   il   commercio   e
l'artigianato  ai  sensi  dell'art.  5  del decreto legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito con modificazioni nella  legge  26  febbraio
1977,  n. 39, e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi
alla polizza ed al sinistro cosi' come richiesto nel modulo stesso.
  Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve  tempo  possibile,
le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
ART. 10 - Gestione delle vertenze.
  L'impresa   assume,   fino   a  quando  ne  ha  interesse,  a  nome
dell'Assicurato,  la  gestione  stragiudiziale  e  giudiziale   delle
vertenze  in  qualunque  sede nella quale si discuta del risarcimento
del danno, designando, ove occorra, legali  o  tecnici.  Ha  altresi'
facolta'  di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale,
sino ad esaurimento del grado di giudizio  in  corso  all'atto  della
tacitazione dei danneggiati.
  L'impresa  non  riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i
legali o tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
ART. 11 - Rinnovo del contratto.
  In  mancanza  di  disdetta  data  da  una  delle  parti con lettera
raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto,
se di durata non inferiore all'anno,  e'  rinnovato  per  una  durata
uguale  a  quella  originaria,  esclusa  la  frazione d'anno, e cosi'
successivamente.
  Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di  durata
annuale  e per la sua residua durata, esso non si considera di durata
inferiore all'anno e pertanto, in mancanza  di  valida  disdetta,  e'
rinnovato come previsto al precedente comma.
  In   mancanza  di  esplicita  richiesta  del  contraente  inoltrata
all'impresa nella stessa forma e nello stesso termine di cui al primo
comma, il contratto  si  intende  rinnovato  con  la  stessa  formula
tariffaria in corso.
ART. 12 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo.
  In  caso  di  furto del veicolo il contratto e' risolto a decorrere
dalla  data  di  scadenza  del  certificato  di   assicurazione.   Il
Contraente  deve  darne  notizia  all'impresa  fornendo  copia  della
denuncia di furto presentata all'Autorita' competente.
  Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi  alla  data
di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto e' risolto
a  decorrere dalla data di scadenza del premio o della rata di premio
successiva alla data del furto stesso.
  L'impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di  premio  succes-
sive alla risoluzione del contratto.
ART. 13 - Competenza territoriale.
  Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto
e'   esclusivamente   competente,   a  scelta  della  parte  attrice,
l'Autorita'  Giudiziaria  del  luogo  dove  ha  sede   la   Direzione
dell'impresa,  ovvero  di  quello  dove  ha  sede  l'agenzia  cui  e'
assegnato o presso la quale e' stato concluso il  contratto,  ovvero,
nel  caso  di esercizio di azione diretta a' sensi dell'art. 18 della
legge, l'Autorita' Giudiziaria adita dal danneggiato.
ART. 14 - Imposte e tasse.
  Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti  per  legge,
presenti  e  futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da
esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se  il  pagamento
ne sia stato anticipato dall'impresa.
ART. 15 - Rinvio alle norme di legge.
  Per  quanto  non  espressamente  regolato  dal  presente  contratto
valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
                                * * *
  Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara
di approvare specificamente le disposizioni degli  articoli  seguenti
delle C.G.:
ART. 11 - Tacito rinnovo del contratto in mancanza di disdetta trenta
giorni prima della scadenza.
ART. 13 - Deroga alla competenza territoriale.
CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
          COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE
          ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)
PREMESSA
  L'assicurazione  dei  rischi  indicati nelle sottoestese condizioni
aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni Generali di  Assicurazione",
ad eccezione degli artt. 2, secondo comma, 7 e 15, nonche' per quanto
non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti
l'assicurazione   facoltativa.  Restano  inoltre  applicabili,  salvo
deroghe contenute nelle sottoestese condizioni aggiuntive e ferme  le
ulteriori  esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero
dei terzi di cui all'art. 4 della legge.
A) Autoveicoli adibiti a scuola guida.
   L'assicurazione copre anche  la  responsabilita'  dell'istruttore.
   Sono  considerati  terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche
   quando  e'  alla  guida,  tranne   che   durante   l'effettuazione
   dell'esame,  e  l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo
   conducente.
B) Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture
   e motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico
   o su autobus.
   L'impresa assicura  la  responsabilita'  del  contraente  e  -  se
   persona  diversa  -  del  proprietario  del  veicolo  per  i danni
   involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo  stesso
   agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro
   naturale   destinazione,   siano   portati   con   se'  dai  terzi
   trasportati, esclusi  denaro,  preziosi,  titoli,  nonche'  bauli,
   valigie,  colli  e  loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni
   derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
   L'assicurazione comprende anche la responsabilita' del  conducente
   per i predetti danni.
C) Carico e scarico.
   L'impresa  assicura  la  responsabilita'  del  contraente  e  - se
   persona diversa - del committente per  i  danni  involontariamente
   cagionati  ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da
   terra sul veicolo e viceversa, purche' non eseguite  con  mezzi  o
   dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in
   consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono
   parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
D) Rivalsa dell'assicuratore per somme pagate in conseguenza
   dell'inopponibilita'  al  terzo  di eccezioni previste dall'art. 2
   delle condizioni generali di assicurazione.
   Preso atto  che  l'autovettura  indicata  in  polizza,  adibita  a
   servizio  privato,  e'  data  in uso dalla societa' proprietaria o
   locataria   (leasing)   a   dipendenti   o   collaboratori   anche
   occasionali,  l'impresa,  a  parziale  deroga  dell'art.  2  delle
   C.G.A., rinuncia al diritto di rivalsa nei  confronti  della  sola
   societa' proprietaria o locataria:
     - se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni i
       vigore;
     - nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasport
       non e' effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti ed
       alle indicazioni della carta di circolazione.
   L'assicurazione  non  e'  operante  nel  caso  in  cui la societa'
   proprietaria o locataria fosse a conoscenza della cause che  hanno
   determinato il diritto all'azione di rivalsa.
CAPO III - CONDIZIONI SPECIALI (VALIDE SOLTANTO SE ESPRESSAMENTE
           RICHIAMATE)
E) Franchigia fissa ed assoluta.
   La  presente  assicurazione  e'  stipulata con franchigia fissa ed
   assoluta per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.
   Il contraente e l'assicurato sono tenuti in  solido  a  rimborsare
   all'impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della
   franchigia.
   L'impresa  conserva  il  diritto  di gestire il sinistro anche nel
   caso che la domanda  del  danneggiato  rientri  nei  limiti  della
   franchigia.
   E'  fatto  divieto  al  contraente  di  assicurare o, comunque, di
   pattuire  sotto  qualsiasi  forma  il  rimborso  della  franchigia
   indicata in polizza.
   Resta  fermo  il disposto dell'art. 5 delle Condizioni Generali di
   Assicurazione, mentre non si applica la Condizione speciale G.
F) "Bonus/Malus".
   La presente assicurazione e' stipulata nella forma  "Bonus/Malus",
   che  prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente,
   in  assenza  od  in  presenza  di   sinistri   nei   "periodi   di
   osservazione" quali definiti dall'art. 6 delle Condizioni Generali
   di   Assicurazione  e  che  si  articola  in  diciotto  classi  di
   appartenenza  corrispondenti  ciascuna   a   livelli   di   premio
   decrescenti  o crescenti, determinati secondo la tabella di merito
   che segue:
_____________________________________________________________________
Classi di merito              Coefficienti di determinazione
                                       del premio
_____________________________________________________________________
     1                                    0,50
     2                                    0,53
     3                                    0,56
     4                                    0,59
     5                                    0,62
     6                                    0,66
     7                                    0,70
     8                                    0,74
     9                                    0,78
    10                                    0,82
    11                                    0,88
    12                                    0,94
    13                                    1,00
    14                                    1,15
    15                                    1,30
    16                                    1,50
    17                                    1,75
    18                                    2,00
_____________________________________________________________________
  All'atto della stipulazione il contratto e' assegnato  alla  classe
di  merito  13  della  surriportata  tabella  se  relativo  a veicolo
assicurato in precedenza in forma diversa  da  quella  "Bonus/Malus",
ovvero alla classe di merito 14 se relativo a:
a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la
   prima volta,
   oppure,
b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al
   pubblico registro automobilistico.
Per  la  stipulazione  di  contratti  relativi  a veicoli di cui alle
precedenti lett. a) e b), il contraente e' tenuto ad esibire la carta
di circolazione del  veicolo  ed  il  relativo  foglio  complementare
ovvero l'appendice di cessione del contratto.
In  difetto  il contratto e' assegnato alla classe di merito 18 della
tabella soprariportata.
Per le annualita' successive a quella della stipulazione il contratto
e'  assegnato,  all'atto  del  rinnovo,  alla  classe  di  merito  di
pertinenza in base alla tabella di regole evolutive sotto riportata a
seconda  che  l'impresa  abbia  o  meno  effettuato,  nel  periodo di
osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni
conseguenti a sinistri avvenuti nel  corso  di  detto  periodo  o  in
periodi precedenti. Lo stesso criterio vale per il caso che a seguito
di  denuncia o di richiesta di risarcimento per un sinistro con danni
a persona l'impresa abbia provveduto all'appostazione di una  riserva
per  il  presumibile  importo del danno. In mancanza di risarcimento,
anche parziale,  di  danni  ovvero  di  appostazione  di  riserva  il
contratto,  anche  in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta
di risarcimento, e'  considerato  immune  da  sinistri  agli  effetti
dell'applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
Nel  caso  che  il  contratto  stipulato con l'impresa si riferisca a
veicolo  gia'   assicurato   presso   altra   impresa   nella   forma
"Bonus/Malus",  il  contratto  stesso  e'  assegnato  all'atto  della
stipulazione alla classe di merito di pertinenza tenendo conto  delle
indicazioni  risultanti  dall'attestazione  di  cui  all'art.  2  del
decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni,
nella legge 26  febbraio  1977,  n.  39,  rilasciata  dal  precedente
assicuratore.
In   mancanza   della  consegna  dell'attestazione  il  contratto  e'
assegnato alla classe di merito 18 della tabella sopra riportata.
Il criterio di cui al comma precedente si applica anche nel caso  che
l'attestazione  si  riferisca  ad  un contratto stipulato nella forma
"Bonus/Malus" che sia scaduto da piu'  di  tre  mesi,  salvo  che  il
Contraente  dichiari ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e
1893 del Codice Civile, di non aver circolato nel  periodo  di  tempo
successivo  alla  data  di  scadenza  del  precedente  contratto.  In
presenza di tale dichiarazione, il nuovo contratto e' assegnato  alla
classe  di  merito  indicata  nell'attestazione ovvero alla classe di
merito 14  a  seconda  che  la  stipulazione  dello  stesso  avvenga,
rispettivamente,  entro  un  anno dalla scadenza del contratto per il
quale l'attestazione e' stata rilasciata, o successivamente.
Nel caso che il contratto si riferisca  a  veicolo  gia'  assicurato,
nella  forma  tariffaria "Bonus/Malus" per durata inferiore all'anno,
il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo  ed  e'
tenuto  al  pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe
di  merito  cui  quest'ultimo  contratto  era  stato  assegnato,  con
conseguente  assegnazione  a  questa  classe.  Qualora  il  contratto
risulti scaduto da piu' di  tre  mesi,  si  applica  la  disposizione
dell'ottavo comma. Se il precedente contratto di durata temporanea e'
stato  stipulato  con  clausola di "franchigia fissa ed assoluta", il
Contraente  e'  tenuto al pagamento del premio previsto per la classe
13 della tabella di merito riportata al primo comma ed  il  contratto
e' assegnato a questa classe.
La  disposizione  di  cui  al settimo comma non si applica qualora il
contratto precedente sia stato stipulato per durata non inferiore  ad
un  anno presso una impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione
di nuovi  affari  o  che  sia  stata  posta  in  liquidazione  coatta
amministrativa  ed  il  Contraente  provi  di  aver  fatto  richiesta
dell'attestazione all'impresa o al Commissario  liquidatore.  In  tal
caso  il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli  elementi  che  avrebbero
dovuto  essere  indicati  nella  attestazione,  o,  se  il precedente
contratto si e' risolto prima della scadenza annuale,  la  classe  di
merito alla quale esso era stato assegnato. Il contratto e' assegnato
alla classe di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.
L'assegnazione  alla  classe  di  merito 18 effettuata ai sensi delle
disposizioni di cui al settimo e ottavo comma e' soggetta a revisione
sulla base delle risultanze dell'attestazione che sia  consegnata  in
data  successiva  a  quella della stipulazione del contratto, purche'
cio' avvenga non oltre sei mesi  da  quest'ultima  data.  L'eventuale
differenza  di  premio  risultante  a  credito  del  Contraente sara'
rimborsata dall'impresa entro la data di scadenza  del  contratto  o,
nel caso di rinnovo di quest'ultimo, sara' conteggiata sull'ammontare
del premio per la nuova annualita'.
Nel  caso  in cui il contratto si riferisca a veicolo gia' assicurato
all'estero, il contratto stesso e' assegnato alla  classe  di  merito
14,  a  meno  che il contraente non consegni dichiarazione rilasciata
dal precedente assicuratore estero che consenta l'assegnazione ad una
delle classi di bonus  per  mancanza  di  sinistri  nelle  annualita'
immediatamente  precedenti  alla stipulazione del nuovo contratto. La
dichiarazione si considera, a tutti gli effetti,  attestazione  dello
stato di rischio.
Per  le annualita' successive si applica anche per i contratti di cui
ai commi sesto, settimo, ottavo, nono e decimo  la  disposizione  del
quinto  comma.  La stessa disposizione si applica, altresi', all'atto
di ciascun rinnovo, ai contratti nella forma "bonus/malus"  in  corso
con  l'impresa  che  vengono  rinnovati  alla  scadenza annuale nella
stessa forma.
L'impresa,  qualora  un   sinistro   gia'   posto   a   riserva   sia
successivamente   eliminato   come  senza  seguito,  ed  il  rapporto
assicurativo  a  tale  momento  risulti  ancora  in  essere  con   il
contraente  originario,  assegnera'  il contratto, all'atto del primo
rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione
e' stata effettuata, alla classe  di  merito  alla  quale  lo  stesso
sarebbe  stato assegnato nel caso che il sinistro non fosse avvenuto,
con conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito  e  quello
che essa avrebbe avuto il diritto di percepire.
Qualora  il  rapporto  assicurativo  sia  cessato, l'impresa inviera'
all'assicurato una nuova attestazione sullo stato del rischio,  della
quale  dovra' tenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro
contratto per il veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa.
Nel caso in cui un sinistro gia' eliminato come senza  seguito  venga
riaperto  si  procedera',  all'atto  del  primo  rinnovo di contratto
successivo alla riapertura del sinistro stesso,  alla  ricostituzione
della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella tabella
delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del premio.
_____________________________________________________________________
            Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"
Classe
  di
merito
            0          1          2            3          4 o piu'
         sinistri   sinistri   sinistri     sinistri      sinistri
_____________________________________________________________________
   1        1          3          6            9             12
   2        1          4          7           10             13
   3        2          5          8           11             14
   4        3          6          9           12             15
   5        4          7         10           13             16
   6        5          8         11           14             17
   7        6          9         12           15             18
   8        7         10         13           16             18
   9        8         11         14           17             18
  10        9         12         15           18             18
  11       10         13         16           18             18
  12       11         14         17           18             18
  13       12         15         18           18             18
  14       13         16         18           18             18
  15       14         17         18           18             18
  16       15         18         18           18             18
  17       16         18         18           18             18
  18       17         18         18           18             18
_____________________________________________________________________
E'  data facolta' al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio
o di fruire delle riduzioni di premio conseguenti  alla  applicazione
delle  regole  evolutive di cui alla sopra riportata tabella offrendo
all'impresa, all'atto del rinnovo del contratto,  il  rimborso  degli
importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti
nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso.
In  caso di sostituzione del contratto e' mantenuta ferma la scadenza
annuale del contratto sostituito. La sostituzione, qualunque  ne  sia
il  motivo,  non  interrompe  il  periodo  di  osservazione in corso,
purche' non  vi  sia  sostituzione  della  persona  del  proprietario
assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing.
La  sostituzione  del  veicolo da' luogo a sostituzione del contratto
solo in caso di alienazione o furto totale  del  veicolo  assicurato.
In  ogni  altro  caso  si  procede  alla  stipulazione  di  un  nuovo
contratto.
G) Maggiorazione del premio per sinistrosita'.
Qualora il contratto,  stipulato  con  tariffa  a  premio  fisso,  si
riferisca  a  veicoli  destinati  al  trasporto  di  cose - esclusi i
carrelli ed i  ciclomotori  -,  per  usi  speciali  e  per  trasporti
specifici,  se  nel periodo di osservazione quale definito all'art. 6
delle  C.G.A.  vengano  pagati  2  sinistri,  il  premio  dovuto  per
l'annualita' immediatamente successiva sara' aumentato del 15%.
Se  nello  stesso  periodo  di  osservazione  vengono pagati 3 o piu'
sinistri, il premio dovuto per l'annualita' immediatamente successiva
sara' aumentato del 25%.
I  predetti  aumenti  sono  applicabili  anche nel caso di denuncia o
richiesta di risarcimento per sinistri con  danni  a  persone  per  i
quali  l'impresa abbia provveduto all'appostazione di una riserva per
il presumibile importo del danno.
Nel caso che il contratto stipulato  con  l'impresa  si  riferisca  a
veicolo  gia' assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si
applichera' la maggiorazione di cui sopra  qualora  dall'attestazione
di  cui all'art. 2 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n.  39,  rilasciata  dal
precedente assicuratore, essa risulti dovuta.
Qualora  l'attestazione  sia  scaduta da oltre tre mesi, il contratto
verra' stipulato sulla base delle indicazioni in  essa  risultanti  a
condizione  che  il  contraente  dichiari  ai sensi e per gli effetti
degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, di non aver circolato  nel
periodo  di  tempo  successivo  alla  data di scadenza del precedente
contratto. In presenza di tale dichiarazione, qualora  l'attestazione
sia  scaduta  da  oltre un anno, la maggiorazione (Peius) che risulti
dovuta non verra' applicata.
Nel caso che il contratto stipulato  con  l'impresa  si  riferisca  a
veicolo  precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore
all'anno,  la  maggiorazione  (peius)  si  applica  se   quest'ultimo
contratto risulta essere stato in corso con il computo della predetta
maggiorazione.  Il  Contraente  deve  esibire il precedente contratto
temporaneo; in mancanza,  il  contratto  e'  stipulato  ai  premi  di
tariffa con la maggiorazione di cui al secondo comma.
In  mancanza  di  consegna  dell'attestazione,  il  contratto  verra'
stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25%. Detta maggiorazione
e' soggetta a revisione sulla base delle risultanze dell'attestazione
che sia consegnata entro 6 mesi  dalla  stipulazione  del  contratto.
L'eventuale    rimborso    della   maggiorazione   sara'   effettuato
dall'impresa entro la data di scadenza del contratto.
Le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto e settimo  comma  non
si applicano se il contratto si riferisce a:
  a. veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per
     la prima volta;
  b. veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al
     pubblico registro automobilistico;
  c. veicolo assicurato in precedenza con la forma "franchigia".
Per  la  stipulazione  di  contratti  relativi  a veicoli di cui alle
precedenti lettere a) e b), il Contraente e'  tenuto  ad  esibire  la
carta  di  circolazione  ed  il  relativo foglio complementare ovvero
l'appendice di cessione del  contratto;  in  difetto  si  applica  la
maggiorazione di cui al secondo comma.
L'impresa,  infine,  qualora  un  sinistro gia' posto a riserva e che
abbia concorso alla determinazione del "Peius",  sia  successivamente
eliminato  come  senza  seguito  ed  il  rapporto assicurativo a tale
momento risulti  ancora  in  essere  con  il  Contraente  originario,
provvedera'  al  rimborso  della  maggiorazione  all'atto  del  primo
rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione
e' stata effettuata.
Nel caso in cui un sinistro gia' eliminato  come  senza  seguito,  ma
che,  se  fosse  stato appostato a riserva, avrebbe potuto concorrere
alla  determinazione  del  peius,  venga  riaperto,  si   procedera',
all'atto  del  primo  rinnovo di contratto successivo alla riapertura
del   sinistro   stesso,   alla   maggiorazione  precedentemente  non
applicata.
Nel caso che il contratto precedente sia stato stipulato  per  durata
non  inferiore  ad  un  anno  presso una impresa alla quale sia stata
vietata l'assunzione di  nuovi  affari  o  che  sia  stata  posta  in
liquidazione  coatta  amministrativa,  per  l'applicazione o meno dei
criteri di penalizzazione, il Contraente deve provare di avere  fatto
richiesta dell'attestazione all'impresa od al commissario liquidatore
e  dichiarare  ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del
Cod.   Civ.,   gli   elementi   che    sarebbero    stati    indicati
nell'attestazione ove fosse stata rilasciata.
La  sostituzione  del  contratto,  qualunque  ne  sia  il motivo, non
interrompe il periodo di osservazione in corso, purche'  non  vi  sia
sostituzione nella persona del proprietario assicurato.
Resta fermo il disposto dell'art. 5 delle C.G.A.
                                                           ALLEGATO B
CAPO IV - APPENDICI ASSICURATIVE DI VINCOLO - CLAUSOLE -
I) PER I VEICOLI LOCATI IN "LEASING"
Clausola: n. 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica,
               dell'intero premio di assicurazione per una copertura
               di durata pari a quella del contratto di leasing).
  Premesso che il veicolo assicurato, di proprieta' della spettabile
________________________________, con sede legale in _______________
ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, e' stato concesso in
"leasing" al Contraente sino alla data del ________________________,
l'impresa assicuratrice si impegna nei confronti della spettabile
____________________________________;
  a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con
     il presente contratto, se non con il consenso della spettabile
      ____________________________________;
  b. a comunicare alla spettabile _________________________________
     ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in
     polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa
     denuncia.
  Resta inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali,
l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verra', a norma
dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla
spettabile___________________________________
________________________________ nella sua qualita' di proprietaria
di detto veicolo, e che pertanto da essa verra' sottoscritta la
relativa quietanza liberatoria.
  Si precisa inoltre che il premio della presente polizza e' stato
versato in un'unica soluzione sino al _____________________________
e che il contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacito
rinnovo.
  L'ASSICURATORE                            IL CONTRAENTE
____________________                     _______________________
Clausola: n. 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di
               copertura inferiore a quello del contratto di
               leasing).
  Premesso che il veicolo assicurato, di proprieta' della spettabile
_______________________________________ ed immatricolato al P.R.A.
a suo nome, e' stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla
data del _____________________________, l'impresa assicuratrice si
impegna nei confronti della spettabile __________________________:
  a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con
     il presente contratto se non con il consenso della spettabile
     ____________________________;
  b. a comunicare alla spettabile ____________________________ ogni
     sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in
     polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa
     denuncia;
  c. a comunicare alla spettabile ____________________________, con
     lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del
     premio di assicurazione scaduto, nonche' l'eventuale mancato
     rinnovo del contratto alla scadenza di questo, fermo restando
     che il mancato pagamento del premio comportera' comunque
     sospensione della garanzia ai sensi di legge.
  Resta inteso che l'impresa assicuratrice potra' dare regolare
disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente ai
sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente alla spettabile
_______________________________ con lettera raccomandata.
  Resta altresi' inteso che, in caso di incendio, furto o guasti
accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verra',
a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto
alla spettabile ____________________________________________ nella
sua qualita' di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da
essa verra' sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
    L'ASSICURATORE                   IL CONTRAENTE
______________________             __________________
  Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facolta' di disdire
il contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione,
fino alla data del ___________________________________
Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile)_______
II) PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO
    DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE
Clausola: n. 3 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica,
               dell'intero premio di assicurazione per una copertura
               di durata pari a quella del contratto di vendita
               rateale).
  La presente polizza e' vincolata sino alla data del ______________
a favore della spettabile ____________________________________ con
sede legale in _______________________________________ e pertanto
l'impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente
dalle risultanze al P.R.A. a:
  a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie
     prestate con il presente contratto, se non con il consenso
     della spettabile ________________________________________;
  b. comunicare alla spettabile _____________________________ ogni
     sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in
     polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa
     denuncia;
  c. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasto
     accidentale, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di
     polizza senza il consenso scritto della spettabile ___________
     e sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale,
     versare a quest'ultima l'indennita' liquidata contro quietanza
     liberatoria al cui rilascio la spettabile ____________________
     ____________ e' fin d'ora autorizzata dal Contraente.
  Si precisa inoltre che il premio della presente polizza e' stato
versato in una unica soluzione sino al __________________________
e che il contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacito
rinnovo.
    L'ASSICURATORE                    IL CONTRAENTE
  __________________                 ________________
Clausola: n. 4 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di
               copertura inferiore a quello del contratto di
               vendita rateale).
  La presente polizza e' vincolata sino alla data del _____________
a favore della spettabile ___________________________ con sede
legale in ______________________________ e pertanto l'impresa si
obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle
risultanze al P.R.A. a:
  a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie
     prestate con il presente contratto se non con il consenso della
     spettabile ________________________________;
  b. comunicare alla spettabile ________________________ ogni
     sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in
     polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa
     denuncia;
  c. comunicare alla spettabile ______________________ con lettera
     raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di
     assicurazione scaduto, nonche' l'eventuale mancato rinnovo del
     contratto alla scadenza naturale di questo;
  d. non pagare, in caso di sinistro, incendio, furto o guasti
     accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di
     polizza senza il consenso scritto della spettabile ___________
     e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a
     quest'ultima l'indennita' liquidata contro quietanza
     liberatoria      al cui rilascio la spettabile _______________
     _____________ e' fin d'ora autorizzata dal Contraente.
  L'ASSICURATORE                      IL CONTRAENTE
_________________                    ________________
  Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facolta' di disdire il
contratto, prevista dalle Condizioni Generali di Assicurazione,
sino alla data del _________________________________________
Firma del Contraente (ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile)
__________________________________________________
CAPO V - APPENDICE PER ESTENSIONE DELLA GARANZIA ALLA CIRCOLAZIONE
         ALL'ESTERO
a. La validita' dell'assicurazione per il veicolo descritto nella
   carta  internazionale  di  assicurazione  veicoli  a motore (carta
   verde) all'uopo rilasciata, viene estesa ai danni che  il  veicolo
   stesso  cagioni  durante  la circolazione nel territorio dei Paesi
   riportati sulla carta verde stessa.
b. Per la circolazione nei Paesi anzidetti nei quali esiste il
   regime di  assicurazione  obbligatoria,  la  garanzia  si  intende
   prestata  in  base alle disposizioni ed entro i limiti della legge
   sull'assicurazione stessa.
   L'impresa risponde, inoltre, entro i massimali della polizza, ed a
   termini  di   questa,   per   danni   che   non   siano   compresi
   nell'assicurazione  obbligatoria  del Paese visitato (danni a cose
   in genere; danni a persone e cose di stranieri rispetto  al  Paese
   visitato).
c. La carta verde e' valida per il periodo in essa indicato.
   Tuttavia,  qualora  la  scadenza  del  documento  coincida  con la
   scadenza del periodo di assicurazione  per  il  quale  sono  stati
   pagati il premio o la rata di premio, l'impresa risponde anche dei
   danni   che   si   verifichino  fino  alle  ore  ventiquattro  del
   quindicesimo  giorno  dopo  quello  di scadenza del premio o delle
   rate di premio successive, alla  condizione  che  al  momento  del
   sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore.
d. Qualora la polizza in relazione alla quale e' rilasciata la carta
   verde,   cessi  di  avere  validita'  nel  corso  del  periodo  di
   assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta
   verde, e' convenuto che anche questa cessa di avere vigore  ed  il
   Contraente   e'   obbligato   a   farne   immediata   restituzione
   all'impresa:   l'uso  del  documento  al  di  la'  della  data  di
   cessazione  della polizza e' illecito e comporta responsabilita' e
   sanzioni di legge.
Il Contraente                                         L'Impresa
_____________                                       _____________
TITOLO II - NATANTI
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
     Nel testo che segue si intendono:
- per "Legge": la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
  obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive
  modificazioni:
- per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta
  legge;
- per "impresa": la Societa' ______________
- per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il
  contratto di assicurazione;
- per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui
  responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
- per "Tariffa": la tariffa dell'impresa, approvata a' sensi
  dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione
  del contratto.
     ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione. -  L'impresa  assicura,  in
conformita'  alle norme della legge e del Regolamento, i rischi della
responsabilita' civile per i quali e'  obbligatoria  l'assicurazione,
impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che,
per   capitale,   interessi   e  spese,  siano  dovute  a  titolo  di
risarcimento  di  danni  da   lesioni   personali   involontariamente
cagionati  a  terzi  dalla  navigazione o dalla giacenza in acqua del
natante.
  L'assicurazione copre anche la responsabilita' per i danni  causati
dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.
  L'impresa   inoltre   assicura,   sulla   base   delle  "Condizioni
aggiuntive" e  della  relativa  "Premessa",  i  rischi  non  compresi
nell'assicurazione  obbligatoria  indicati  in  tali  condizioni,  in
quanto siano espressamente richiamate. In  questo  caso  i  massimali
indicati  nel  frontespizio  sono destinati anzitutto ai risarcimenti
dovuti in dipendenza della assicurazione obbligatoria e, per la parte
non assorbita dai medesimi ai risercimenti dovuti  sulla  base  delle
"Condizioni aggiuntive".(2)
  Non  sono  assicurati  i  rischi  della responsabilita' per i danni
causati dalla  partecipazione  del  natante  a  gare  o  competizioni
sportive  ed  alle  relative  prove,  salvo  che  si tratti di regate
veliche.  ___________________ (2) Ove questa clausola  sia  collocata
nel frontespizio si ometteranno le parole "in questo caso i massimali
indicati  nel  frontespizio"  e si scriveranno le parole "i massimali
sopra (od a fianco) indicati".
     ART.  2  -  Esclusioni  e  rivalsa.  -  L'assicurazione  non  e'
operante:
- se il conducente non e' abilitato a norma delle disposizioni in
  vigore e, in ogni caso, se di eta' inferiore a 14 anni;
- nel caso di natanti adibiti a Scuola guida, durante la guida
  dell'allievo, se al suo fianco non vi e' un istruttore regolarmente
  abilitato;
- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene
  senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di assicurazione della responsabilita' per i danni subiti
  da terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in
  conformita' alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del
  certificato o licenza di navigazione.
  Nei  predetti  casi  ed  in  tutti gli altri in cui sia applicabile
l'art. 18 della legge, l'impresa esercitera' diritto di  rivalsa  per
le   somme   che   abbia   dovuto  pagare  al  terzo  in  conseguenza
dell'inopponibilita' di eccezioni prevista dalla citata norma.
     ART. 3 - Limiti di navigazione. -   L'assicurazione vale per  il
mare  Mediterraneo entro gli stretti, nonche' per le acqueinterne dei
paesi europei.
     ART. 4 - Pagamento del premio. - La prima rata  di  premio  deve
essere  pagata alla consegna della polizza; le rate successive devono
essere pagate alle previste scadenze, contro  rilascio  di  quietanze
emesse  dalla  Direzione dell'impresa che devono indicare la data del
pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il
premio.
  Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente  presso  l'Agenzia
cui  e'  assegnato il contratto, la quale e' autorizzata a rilasciare
il certificato ed il  contrassegno  previsti  dalle  disposizioni  in
vigore.
     ART. 5 - Adeguamento del premio e delle condizioni di polizza. -
Qualora  nel  corso  del  contratto  intervengano modificazioni della
tariffa applicata al contratto stesso che comportino adeguamento  del
premio,   ovvero   modificazioni  delle  condizioni  di  polizza,  il
contratto sara' adeguato alle nuove tariffe ed alle nuove  condizioni
con   decorrenza   dalla   prima  scadenza  annuale  successiva  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Comitato
Interministeriale dei  Prezzi  (CIP)  che  approva  o  stabilisce  le
modificazioni   e   comunque   dal   365›   giorno   successivo  alla
pubblicazione stessa.
     ART. 6 - Sostituzione del  certificato  e  del  contrassegno.  -
Qualora  si  debba  procedere alla sostituzione del certificato o del
contrassegno, l'impresa provvedera' previa restituzione di quelli  da
sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio.
  Per  il  rilascio  di  duplicati  si  osserva  quanto  disposto dal
Regolamento.
     ART. 7 - Trasferimento della proprieta' del natante. -  In  caso
di  trasferimento  della  proprieta' del natante che importi cessione
del contratto di assicurazione, il cedente resta tenuto al  pagamento
dei  premi successivi fintanto che esso cedente od il cessionario non
abbia data comunicazione all'impresa del trasferimento a  termini  di
quanto disposto dal Regolamento.
     ART. 8 - Modalita' per la denuncia di sinistri. - La denuncia
del  sinistro  deve  contenere  il  numero della polizza, la data, il
luogo e le modalita' del fatto, l'indicazione delle  conseguenze,  il
nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro
mortale  o  di notevole gravita' la denuncia deve essere preceduta da
telegramma.
  Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve  tempo  possibile,
le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
     ART. 9 - Gestione delle vertenze.- L'imprea assume fino a quando
ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale  delle  vertenze  in qualunque sede nella quale si discuta
del  risarcimento  del  danno,  designando,  ove  occorra,  legali  o
tecnici.   Ha   altresi'   facolta'   di  provvedere  per  la  difesa
dell'Assicurato in sede penale, sino  ad  esaurimento  del  grado  di
giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.
  L'impresa  non  riconosce  le  spese incontrate dall'Assicurato per
legali o tecnici che non siano da essa designati e  non  risponde  di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
     ART.  10 - Rinnovo del contratto. - In mancanza di disdetta data
da una delle parti con  lettera  raccomandata  almeno  trenta  giorni
prima  della  scadenza, il contratto, se di durata non inferiore a un
anno, e' rinnovato per una durata uguale a quella originaria  esclusa
la frazione d'anno, e cosi' successivamente.
  Qualora  il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata
annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di  durata
inferiore  all'anno  e  pertanto,  in mancanza di valida disdetta, e'
rinnovato come previsto al precedente comma.
     ART. 11 - Risoluzione del contratto per il furto  del  natante.-
In  caso  di  furto  del  natante il contratto e' risolto a decorrere
dalla  data  di  scadenza  del  certificato  di   assicurazione.   Il
Contraente  deve  darne  notizia  all'impresa  fornendo  copia  della
denuncia di furto presentata all'Autorita' competente.
  Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi  alla  data
di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto e' risolto
a  decorrere dalla data di scadenza del premio o della data di premio
in corso al momento del furto stesso.
  L'impresa rinuncia ad esigere le eventuali rate di  premio  succes-
sive alla risoluzione del contratto.
     ART.  12  -  Competenza  territoriale.  -  Per  le  controversie
riguardanti l'esecuzione del  presente  contratto  e'  esclusivamente
competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del
luogo  dove  ha sede la Direzione dell'impresa, ovvero di quello dove
ha sede l'agenzia cui  e'  assegnato  e  presso  la  quale  e'  stato
concluso  il  contratto,  ovvero  nel caso di azione diretta a' sensi
dell'art.  18  della  legge,  l'Autorita'   Giudiziaria   adita   dal
danneggiato.
     ART.  13  -  Imposte e tasse. - Le imposte, le tasse e tutti gli
oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio,  al
contratto  ed  agli  atti  da  esso  dipendenti,  sono  a  carico del
Contraente  anche  se  il   pagamento   ne   sia   stato   anticipato
dall'impresa.
     ART.  14  -  Rinvio  alle  norme  di  legge.  -  Per  quanto non
espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legis-
lative e regolamentari vigenti.
CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
          COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE
          ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)
PREMESSA
  L'assicurazione  dei  rischi  indicati nelle sottoestese Condizioni
aggiuntive e' regolata dalle "Condizioni generali di  assicurazione",
ad  eccezione  degli  artt.  2,  secondo  comma, 8 e 15, nonche', per
quanto non  previsto  da  tali  "Condizioni  generali",  dalle  norme
disciplinanti    l'assicurazione    facoltativa.    Restano   inoltre
applicabili, salvo deroghe  contenute  nelle  sottoestese  Condizioni
aggiuntive  e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le
esclusioni dal novero dei terzi di cui all'art. 4 della legge.
A) Natanti adibiti a scuola guida.
  L'assicurazione copre  anche  la  responsabilita'  dell'istruttore.
Sono  considerati  terzi  l'esaminatore,  l'allievo  conducente anche
quando e' alla guida, tranne che durante l'effettuazione  dell'esame,
e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.
B) Danni a cose ed animali di terzi.
  L'impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente
cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose ed
animali  di  terzi.  L'assicurazione  e' stipulata con una franchigia
assoluta per ogni sinistro nella misura indicata in polizza.
  L'impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei  confronti
del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri
nei limiti della franchigia.
  Sono  esclusi  dalla  garanzia  i danni alle cose ed animali che si
trovino a bordo del natante od alle cose indossate o portate con  se'
dalle  persone  trasportate, salvo, per i natanti adibiti a trasporto
pubblico di persone, il disposto delle Condizioni aggiuntive C o D.
C) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto
   pubblico di persone.
  L'impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente
cagionati dalla navigazione o giacenza  in  acqua  del  natante  agli
indumenti  ed  oggetti  di  comune  uso  personale  che,  per la loro
naturale destinazione, siano portati con se' dai  terzi  trasportati,
esclusi  danaro,  preziosi,  titoli,  nonche' bauli, valigie, colli e
loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio,
da furto o da smarrimento. La garanzia e' prestata fino ad un massimo
di lire 200.000 per ogni persona danneggiata.
D) Danni a cose ed animali di terzi e danni a cose di terzi
   trasportati su natanti adibiti al trasporto pubblico di persone.
1) Danni a cose ed animali di terzi.
   L'impresa assicura la responsabilita' per i danni
   involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua
   del natante a cose ed animali di terzi.
   L'assicurazione e' stipulata con la franchigia assoluta di
   L. 150.000 per ogni sinistro.
   L'impresa conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti
   del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo
   rientri nei limiti della franchigia.
   Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose ed animali che si
   trovino a bordo del natante.
2) Danni a cose di terzi trasportati su natanti adibiti al trasporto
   pubblico di persone.
   L'impresa assicura la responsabilita' per i danni
   involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua
   del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che,
   per la loro naturale destinazione, siano portati con se' dai terzi
   trasportati, esclusi danaro, preziosi, titoli, nonche' bauli,
   valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni
   derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
   La garanzia e' prestata fino ad un massimo di L. 200.000 per ogni
   persona danneggiata.
E) Attivita' idrosciatoria; traino di paracadute ascensionale o di
   deltaplano.
  L'impresa assicura la responsabilita' per i danni involontariamente
cagionati  a  terzi,  compresa  la  persona  trainata, dall'esercizio
dell'attivita' di traino.
CAPO III - APPENDICI ASSICURATIVE DI VINCOLO - CLAUSOLE -
I) PER NATANTI LOCATI IN "LEASING"
Clausola n. 1 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica,
              dell'intero premio di assicurazione per una copertura
              di durata pari a quella del contratto di leasing).
  Premesso che il natante assicurato, di proprieta' della spettabile
________________________________________, con sede legale in
________________________________ iscritto nei Pubblici Registri a
suo nome, e' stato concesso in "leasing" al Contraente sino alla
data del ________________________________, l'impresa assicuratrice
si impegna nei confronti della spettabile ________________________:
  a. a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con
     il presente contratto, se non con il consenso della spettabile
     ________________________________
  b. a comunicare alla spettabile ___________________________ ogni
     sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in
     polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa
     denuncia.
  Resta inteso che, in caso di danni al natante assicurato
riconducibili alle garanzie prestate l'indennizzo da liquidarsi
ai sensi di polizza verra', a norma dell'art. 1891, secondo comma,
Codice Civile, corrisposto alla spettabile ______________________
nella sua qualita' di proprietaria di detto natante, e che pertanto
da essa verra' sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
  Si precisa inoltre che il premio della presente polizza e' stato
versato in un'unica soluzione sino al ___________________________
e che il contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacito
rinnovo.
  L'ASSICURATORE                      IL CONTRAENTE
__________________                  _________________
II) PER NATANTI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO
DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE
Clausola n. 2 (ipotesi di pagamento anticipato, in soluzione unica,
              dell'intero premio di assicurazione per una copertura
              di durata pari a quella del contratto
              di vendita rateale).
  La presente polizza e' vincolata sino alla data del _____________
a favore della spettabile ________________________________ con sede
legale in _______________________________ e pertanto l'impresa si
obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle
risultanze dei Pubblici Registri:
  a. non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie
     prestate con il presente contratto, se non con il consenso
     della spettabile _______________________________;
  b. comunicare alla spettabile ___________________________ ogni
     sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in
     polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa
     denuncia;
  c. non pagare, in caso di danni al natante assicurato riconducibili
     alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a
     termini di polizza senza il consenso scritto della spettabile
     _____________________ e sino alla concorrenza del residuo suo
     credito rateale, versare a quest'ultima l'indennita' liquidata
     contro quietanza liberatoria al cui rilascio la spettabile ___
     _____________ e' fin d'ora autorizzata dal Contraente.
  Si precisa inoltre che il premio della presente polizza e' stato
versato in una unica soluzione sino al _____________________ e che
il contratto di assicurazione non e' suscettibile di tacito rinnovo.
   L'ASSICURATORE                       IL CONTRAENTE
___________________                   __________________
TITOLO III - GARE E COMPETIZIONE SPORTIVE
SEZIONE I - VEICOLI A MOTORE
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
  Nel testo che segue si intendono:
- per "Legge"; la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
  obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive
  modificazioni;
- per "Regolamento": il Regolamento di esecuzione della predetta
  legge;
- per "impresa": la Societa' __________________________
- per "Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il
  contratto di assicurazione;
- per "Assicurato": la persona fisica o giuridica la cui
  responsabilita' civile e' coperta con il contratto;
- per "Tariffa": la tariffa dell'impresa, approvata a' sensi
  dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione
  del contratto.
     ART.  1  -  Oggetto dell'assicurazione. - L'impresa assicura, in
conformita' alle norme della legge e del Regolamento, i rischi  della
responsabilita'  civile  dell'organizzatore  di  gare  e competizioni
sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3
della legge e nell'art. 5 del Regolamento.   Pertanto,  l'impresa  si
impegna  a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per
capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di
danni involontariamente cagionati  a  terzi  dalla  circolazione  dei
veicoli  partecipanti  a  gare  o competizioni, nonche' alle relative
prove ufficiali e alle verifiche preliminari e  finali  previste  nel
regolamento di gara.
  L'impresa   inoltre   assicura,   sulla   base   delle  "Condizioni
aggiuntive" e  della  relativa  "Premessa",  i  rischi  non  compresi
nell'assicurazione  obbligatoria  indicati  in  tali  condizioni,  in
quanto siano espressamente richiamate. In  questo  caso  i  massimali
indicati  nel  frontespizio  sono destinati anzitutto ai risarcimenti
dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la  parte
non  assorbita  dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle
"Condizioni aggiuntive".
  La garanzia ha effetto, per ciascun veicolo, dal  momento  in  cui,
per  ordine della direzione di gara, viene consegnato agli incaricati
delle verifiche preliminari, tecniche e/o  sportive,  e  termina  nel
momento  in  cui,  sempre  per  ordine della direzione di gara, viene
riconsegnato dagli incaricati delle verifiche finali,  sempreche'  le
verifiche  siano  previste  dal regolamento particolare di gara con i
relativi orari.
     ART.  2  -  Esclusioni  e  rivalsa.  -  L'Assicurazione  non  e'
operante:
- se il conduttore non e' abilitato a norma delle disposizioni in
  vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e'
  effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti, alle
  prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni
  della carta di circolazione, nonche', comunque, se il veicolo e'
  monoposto;
- se la gara non e' autorizzata in conformita' alle norme di legge
  in vigore;
- se il regolamento di gara non e' approvato dai competenti organi
  sportivi.
  Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile
l'art. 18 della legge, l'impresa esercitera' diritto di rivalsa per
le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza
dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.
     ART.  3  -  Validita' e sfera di applicazione. - L'assicurazione
vale per il territorio della Repubblica Italiana,  della  Citta'  del
Vaticano  e  della  Repubblica  di  S. Marino, compresi gli eventuali
tratti  di  percorso  oltre   confine,   previsti   dal   regolamento
particolare di gara.
ART. 4 - Durata del contratto.
-  Il contratto ha durata pari a quella della gara o competizione per
la quale esso e' stipulato, nonche' delle relative prove ufficiali  e
delle   verifiche  preliminari  e  finali  previste  nel  regolamento
particolare di gara.
     ART. 5 - Pagamento del premio. - Il premio  deve  essere  pagato
alla  consegna  della  polizza  contro rilascio da parte dell'impresa
della  dichiarazione  prevista  dall'art.  5,  secondo   comma,   del
Regolamento.
  La  parte  di premio relativa agli elementi di rischio variabili e'
determinata sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve  essere
pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.
  Il Contraente e' tenuto a comunicare all'impresa, nel termine di 15
giorni  dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari per
la  regolazione  del  premio,  nonche'   ad   esibire   a   richiesta
dell'impresa  la  relativa  documentazione  ufficiale  compresa copia
conforme  dell'incartamento  di  chiusura  della  gara  redatto   dal
direttore della stessa per l'Autorita' sportiva competente.
  La  differenza  attiva  o passiva risultante dalla regolazione deve
essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.
     ART. 6 - Modalita' per la denuncia di sinistro.  -  La  denuncia
del  sinistro  deve  contenere  il  numero della polizza, la data, il
luogo e le modalita' del fatto, l'indicazione delle  conseguenze,  il
nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro
mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma.
  Alla  denuncia  devono far seguito, nel piu' breve tempo possibile,
le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
     ART. 7 - Gestione delle vertenze. -  L'impresa  assume,  fino  a
quando   ne   ha  interesse,  a  nome  dell'Assicurato,  la  gestione
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede  in  cui
si  discuta  del  risarcimento  del  danno,  designando, ove occorra,
legali o tecnici. Ha altresi' facolta' di provvedere  per  la  difesa
dell'Assicurato  in  sede  penale,  sino  ad esaurimento del grado di
giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.
  L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato  per  i
legali  o  tecnici  che non siano da essa designati e non risponde di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
     ART.  8  -  Competenza  territoriale.  -  Per  le   controversie
riguardanti  la  esecuzione  del presente contratto e' esclusivamente
competente, a scelta della parte attrice, l'Autorita' Giudiziaria del
luogo dove ha sede la Direzione dell'impresa, ovvero di  quello  dove
ha  sede  l'agenzia  cui  e'  assegnato  o  presso  la quale e' stato
concluso il contratto,  ovvero,  nel  caso  di  esercizio  di  azione
diretta  a'  sensi  dell'art. 18 della legge, l'Autorita' Giudiziaria
adita dal danneggiato.
     ART. 9 - Imposte e tasse. - Le imposte, le  tasse  e  tutti  gli
altri  oneri  stabiliti  per  legge,  presenti  e futuri, relativi al
premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti  sono  a  carico
del  Contraente  anche  se  il  pagamento  ne  sia  stato  anticipato
dall'impresa.
     ART. 10  -  Rinvio  alle  norme  di  legge.  -  Per  quanto  non
espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legis-
lative e regolamentari vigenti.  Clausole da approvare specificamente
per iscritto a' sensi dell'articolo 1341 C.C.
            ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.
CAPO II - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
          COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDE SOLTANTO SE
          ESPRESSAMENTE RICHIAMATE)
PREMESSA
  L'assicurazione  dei  rischi  indicati nelle sottoestese Condizioni
Aggintive e' regolata dalle "Condizioni Generali  di  Assicurazione",
ad  eccezione  degli  art. 2, secondo comma e 10, nonche', per quanto
non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti
l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili,  in  quanto
compatibili  con  le  sottoestese  Condizioni  Aggiuntive  e ferme le
ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal  novero
dei terzi di cui all'art. 4 della legge.
A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli
   organizzatori.  - Sono considerati terzi, limitatamente ai danni a
   cose od animali, i singoli componenti  i  Comitati  Organizzatori,
   gli  Ufficiali  di  gara,  i dipendenti e gli ausiliari addetti ai
   servizi   e   all'organizzazione   delle   gare   e   competizioni
   automobilistiche  e motociclistiche (esclusi i piloti, gli addetti
   al  servizio  dei  veicoli  e le case costruttrici), in quanto non
   sussista una loro diretta  responsabilita'  nella  produzione  del
   danno.
B) Secondi conduttori partecipanti a gare e competizioni
   automobilistiche.  -  Limitatamente ai veicoli partecipanti a gare
   automobilistiche,  escluse  quelle   di   sola   velocita',   sono
   considerati  equiparati ai terzi trasportati i secondi conduttori,
   mentre non guidano il veicolo, a condizione che la  loro  presenza
   sia prescritta dal regolamento particolare di gara, ed in tal caso
   la garanzia e' operante nei limiti da questo stabiliti.
CAPO III - APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER
           DANNI NON CAUSATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
  L'impresa   assicura,  sulla  base  delle  Condizioni  Generali  di
Assicurazione della polizza su richiamata, in quanto compatibili,  la
responsabilita'   dell'organizzatore   per   danni  involontariamente
cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria,
derivanti dai fabbricati,  dalle  attrezzature,  dai  servizi,  dalle
installazioni  fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in genere,
dall'organizzazione della gara descritta in contratto.
  La garanzia e' prestata fino alla concorrenza
di L. ___________________________ per ogni sinistro col limite
di L. ___________________________ per ogni persona danneggiata e
di L. ___________________________ per danneggiamenti a cose
e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione della gara
nonche' delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari
e finali, se previste.
  Limitatamente   ai   danni   derivanti   dai   fabbricati,    dalle
attrezzature,  dai  servizi  e  dalle  installazioni  fisse e mobili,
tecniche e pubblicitarie, sono considerati terzi  anche  gli  addetti
alla organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari dell'organizzatore,
nonche'  i  piloti,  gli  addetti  al  servizio dei veicoli e le case
concorrenti, sempreche' non sussista una loro diretta responsabilita'
nella produzione  del  danno.  Per  i  dipendenti  dell'organizzatore
soggetti  alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni di cui
al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole  somme
eccedenti  l'indennita'  liquidata  dall'INAIL,  che  l'organizzatore
fosse  condannato  a  pagare  in  conseguenza   di   reato   colposo,
perseguibile   d'ufficio   e   giudizialmente   accertato,   commesso
dall'organizzatore medesimo o  da  suo  dipendente  del  quale  debba
rispondere  ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per le
somme che l'organizzatore fosse  tenuto  a  pagare  in  seguito  alla
azione  di  regresso  esperita nei suoi confronti dall'INAIL ai sensi
dell'art. 11 del predetto D.P.R.
     Sono esclusi dalla garanzia i danni:
- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a
  qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle
  cose dell'assicurato.
SEZIONE II - NATANTI
CAPO I - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
  Nel testo che segue si intendono:   -  per  "Legge":  la  legge  24
dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione
  obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
  circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive
  modificazioni;  -  per  "Regolamento": il Regolamento di esecuzione
della predetta
  legge.  - per "impresa": la Societa' ______________________  -  per
"Contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il
  contratto di assicurazione; - per "Assicurato": la persona fisica o
giuridica la cui
  responsabilita'   civile   e'  coperta  con  il  contratto;  -  per
"Tariffa": la tariffa dell'impresa, approvata a' sensi
  dell'art. 11 della legge, in vigore al momento della stipulazione
  del contratto.
     ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione. -  L'impresa  assicura,  in
conformita'  alle norme della legge e del Regolamento, i rischi della
responsabilita' civile  dell'organizzatore  di  gare  e  competizioni
sportive e degli altri obbligati, per i danni configurati nell'art. 3
della  legge  e  nell'art.  5 del Regolamento. Pertanto, l'impresa si
impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che,  per
capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di
danni  involontariamente  cagionati  a  terzi  dalla circolazione dei
natanti partecipanti a gare e  competizioni  nonche',  alle  relative
prove  ufficiali  e  alle verifiche preliminari e finali previste nel
regolamento particolare di gara.
  L'impresa  inoltre   assicura,   sulla   base   delle   "Condizioni
aggiuntive"  e  della  relativa  "Premessa",  i  rischi  non compresi
nell'assicurazione  obbligatoria  indicati  in  tali  condizioni,  in
quanto  siano  espressamente  richiamate.  In questo caso i massimali
indicati nel frontespizio sono destinati  anzitutto  ai  risarcimenti
dovuti  in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte
non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla  base  delle
"Condizioni aggiuntive".
  La  garanzia  ha  effetto, per ciascun natante, dal momento in cui,
per ordine della direzione di gara, viene consegnato agli  incaricati
delle  verifiche  preliminari,  tecniche  e/o sportive, e termina nel
momento in cui, sempre per ordine  della  direzione  di  gara,  viene
riconsegnato  dagli  incaricati delle verifiche finali, sempreche' le
verifiche siano previste dal regolamento particolare di  gara  con  i
relativi orari.
     ART.  2  -  Esclusioni  e  rivalsa.  -  L'Assicurazione  non  e'
operante:
- se il conduttore non e' abilitato a norma delle disposizioni in
  vigore;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e'
  effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti, alle
  prescrizioni del regolamento particolare di gara e alle indicazioni
  del certificato o licenza di navigazione, nonche', comunque, se il
  natante e' monoposto;
- se la gara non e' autorizzata in conformita' alle norme di legge
  in vigore;
- se il regolamento di gara non e' approvato dai competenti organi
  sportivi.
  Nei predetti casi ed in tutti gli  altri  in  cui  sia  applicabile
l'art.  18  della legge, l'impresa esercitera' diritto di rivalsa per
le  somme  che  abbia  dovuto  pagare   al   terzo   in   conseguenza
dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.
     ART.  3  -  Limiti di navigazione. - L'assicurazione vale per le
acque territoriali italiane compresi gli eventuali tratti di percorso
in acque neutre, per quelle svizzere dei laghi Maggiore e di  Lugano,
nonche'  per gli eventuali tratti di percorso oltre i predetti limiti
previsti dal regolamento particolare di gara.
     ART. 4 - Durata del contratto. - Il contratto ha durata  pari  a
quella  della  gara  o  competizione  per  la quale esso e' stipulato
nonche' delle prove ufficiali e delle verifiche preliminari e  finali
previste nel regolamento particolare di gara.
     ART.  5  -  Pagamento del premio. - Il premio deve essere pagato
alla consegna della polizza contro  rilascio  da  parte  dell'impresa
della   dichiarazione   prevista  dall'art.  5,  secondo  comma,  del
Regolamento.
  La parte di premio relativa agli elementi di rischio  variabili  e'
determinata  sulla base dei dati forniti dal Contraente e deve essere
pagata anticipatamente, salvo successiva regolazione.
  Il Contraente e' tenuto a comunicare all'impresa, nel termine di 15
giorni dalla scadenza del contratto, i dati definitivi necessari  per
la   regolazione   del   premio,   nonche'  ad  esibire  a  richiesta
dell'impresa la relativa documentazione.
  La differenza attiva o passiva risultante  dalla  regolazione  deve
essere pagata nei 15 giorni dalla relativa comunicazione.
     ART.  6  -  Modalita' per la denuncia di sinistro. - La denuncia
del sinistro deve contenere il numero  della  polizza,  la  data,  il
luogo  e  le modalita' del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il
nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso di sinistro
mortale la denuncia deve essere preceduta da telegramma.
  Alla denuncia devono far seguito, nel piu' breve  tempo  possibile,
le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
     ART. 7 - Gestione delle vertenze. - L'impresa assume,
 fino  a  quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione
stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede  in  cui
si  discuta  del  risarcimento  del  danno,  designando, ove occorra,
legali o tecnici. Ha altresi' facolta' di provvedere  per  la  difesa
dell'Assicurato  in  sede  penale,  sino  ad esaurimento del grado di
giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.
  L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato  per  i
legali  o  tecnici  che non siano da essa designati e non risponde di
multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.
     ART.  8  -  Competenza  territoriale.  -  Per  le   controversie
riguardanti  la  esecuzione  del presente contratto e' esclusivamente
competente, a scelta dalla parte attrice, l'Autorita' giudiziaria del
luogo dove ha sede la Direzione dell'impresa, ovvero di  quello  dove
ha  sede  l'agenzia  cui  e'  assegnato  o  presso  la quale e' stato
concluso il contratto,  ovvero,  nel  caso  di  esercizio  di  azione
diretta  a'  sensi  dell'art. 18 della legge, l'Autorita' giudiziaria
adita dal danneggiato.
     ART. 9 - Imposte e tasse. - Le imposte, le  tasse  e  tutti  gli
altri  oneri  stabiliti  per  legge,  presenti  e  futuri relativi al
premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti  sono  a  carico
del  Contraente  anche  se  il  pagamento  ne  sia  stato  anticipato
dall'impresa.
     ART.  10  -  Rinvio  alle  norme  di  legge.  -  Per  quanto non
espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legis-
lative e regolamentari vigenti.
Clausole  da  approvare  specificamente   per   iscritto   a'   sensi
dell'articolo 1341 C.C.
            ART. 8 - Deroga alla competenza territoriale.
CAPO II - CONDIZIONE AGGIUNTIVA PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON
          COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA (VALIDA SOLTANTO SE
          ESPRESSAMENTE RICHIAMATA)
PREMESSA
  L'assicurazione  dei rischi richiamati nella sottoestesa Condizione
aggiuntiva e' regolata dalle "Condizioni Generali di  Assicurazione",
ad  eccezione  degli artt. 2, secondo comma e 10, nonche', per quanto
non previsto da tali "Condizioni Generali", dalle norme disciplinanti
l'assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili,  in  quanto
compatibili  con  la  sottoestesa  Condizione  Aggiuntiva  e ferme le
ulteriori esclusioni nella stessa previste, le esclusioni dal  novero
dei terzi di cui all'art. 4 della legge.
A) Organizzatori, Ufficiali di gara, dipendenti ed ausiliari degli
   Organizzatori.  - Sono considerati terzi, limitatamente ai danni a
   cose od animali, i singoli componenti  i  Comitati  Organizzatori,
   gli  Ufficiali  di  gara,  i dipendenti e gli ausiliari addetti ai
   servizi dell'organizzazione delle gare e competizioni motonautiche
   (esclusi i piloti, gli addetti al servizio dei natanti e  le  case
   costruttrici),   in   quanto   non   sussista   una  loro  diretta
   responsabilita' nella produzione del danno.
CAPO III - APPENDICE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ORGANIZZATORE PER
           DANNI NON CAUSATI DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI
  L'impresa  assicura,  sulla  base  delle  Condizioni  Generali   di
Assicurazione  della polizza su richiamata, in quanto compatibili, la
responsabilita'  dell'organizzatore   per   danni   involontariamente
cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione ai rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria,
derivanti  dai  fabbricati,  dalle  attrezzature,  dai servizi, dalle
installazioni fisse e mobili, tecniche e pubblicitarie e, in  genere,
dall'organizzazione della gara descritta in contratto.
  La garanzia e' prestata fino alla concorrenza
di L. ______________________ per ogni sinistro col limite
di L. ______________________ per ogni persona danneggiata e
di L. ______________________ per danneggiamenti a cose
e vale durante il giorno od i giorni di effettuazione della gara
nonche' delle relative prove ufficiali e delle verifiche preliminari
e finali, se previste.
  Limitatamente    ai   danni   derivanti   dai   fabbricati,   dalle
attrezzature, dai servizi  e  dalle  installazioni  fisse  e  mobili,
tecniche  e  pubblicitarie,  sono considerati terzi anche gli addetti
all'organizzazione, i dipendenti e gli ausiliari  dell'organizzatore,
nonche'  i  piloti,  gli  addetti  al  servizio dei natanti e le case
concorrenti, sempreche' non sussista una loro diretta responsabilita'
nella produzione  del  danno.  Per  i  dipendenti  dell'organizzatore
soggetti  all'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni di cui
al D.P.R. 30/6/1965, n. 1124, l'assicurazione vale per le sole  somme
eccedenti  l'indennita'  liquidata  dall'INAIL,  che  l'organizzatore
fosse  condannato  a  pagare  in  conseguenza   di   reato   colposo,
perseguibile   d'ufficio   e   giudizialmente   accertato,   commesso
dall'organizzatore  medesimo  o  da  suo  dipendente  del quale debba
rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nonche' per  le
somme  che  l'organizzatore  fosse  tenuto  a  pagare in seguito alla
azione di regresso esperita nei suoi confronti  dall'INAIL  ai  sensi
dell'art. 11 del predetto D.P.R.
      Sono esclusi dalla garanzia i danni:
- alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a
  qualsiasi titolo o destinazione;
- da furto e quelli alle cose altrui derivanti da incendio delle
  cose dell'assicurato.