Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Genazzano" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la percentuale varietale appresso indicata: Genazzano bianco: Malvasia di Candia: dal 50 al 70%; Bellone e Bombino: dal 10 al 30%; Trebbiano Toscano, Pinot Bianco ed altri vitigni a bacca bianca raccomandati e autorizzati per le province di Roma e Frosinone, possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 40%. Genazzano rosso: Sangiovese: dal 70 al 90%; Cesanese: dal 10 al 30%, altri vitigni a bacca rossa raccomandati e autorizzati per le prov- ince di Roma e Frosinone possono concorrere da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 20%.