(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
   I vini a denominazione di origine controllata  "Genazzano"  devono
essere  ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito
aziendale la percentuale varietale appresso indicata:
   Genazzano bianco:
    Malvasia di Candia: dal 50 al 70%;
    Bellone e Bombino: dal 10 al 30%;
    Trebbiano Toscano, Pinot Bianco ed altri vitigni a  bacca  bianca
raccomandati  e  autorizzati  per  le  province  di Roma e Frosinone,
possono concorrere, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo  del
40%.
    Genazzano rosso:
    Sangiovese: dal 70 al 90%;
    Cesanese: dal 10 al 30%,
altri  vitigni  a bacca rossa raccomandati e autorizzati per le prov-
ince di Roma e Frosinone possono concorrere da soli o  congiuntamente
fino ad un massimo del 20%.